Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9411 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26239-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI,

ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 712/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il giorno 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il giorno 8/6/2017, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da F.G. contro la sentenza resa dal Tribunale di Arezzo che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dalla F., volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligo di quest’ultima di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

avverso tale pronuncia la F. ha proposto ricorso per cassazione, al quale l’INPS ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le disposizioni del predetto contratto fossero riferibili sia ai produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni sia per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 disp. prel. al c.c. per avere la Corte territoriale applicato analogicamente il contratto collettivo corporativo cit. a una fattispecie da esso non tipizzata;

con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939, cit., del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la sua attività di produttore libero fosse assimilabile a quella dei produttori di IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit.;

i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., all’art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. 27/11/2018, n. 30693; Cass. n. 1768 del 2018; da ultimo, Cass. 24/5/2019, n. 14301);

il principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, e si è precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018 e n. 130/2019);

la Corte di merito non si è attenuta all’anzidetto principio, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari accertamenti di fatto ulteriori, può essere decisa nel merito con il riconoscimento dell’insussistenza dell’obbligo della ricorrente di iscrizione nella gestione commercio ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2;

l’assoluta novità delle questioni trattate unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;

poichè la sentenza è di accoglimento, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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