Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9411 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13333/2019 proposto da:

M.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Fabio Albino giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso, n. 727/2019,

pubblicato il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato l’opposizione proposta da M.I., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione della competente Commissione territoriale che del primo aveva disatteso la domanda di protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, e di riconoscimento di quella umanitaria per difetto dei relativi presupposti.

L’allontanamento del richiedente dal proprio Paese di origine è stato attribuito dai giudici di merito a motivi economici, escludendo il tribunale l’esistenza di ragioni di vulnerabilità del primo e tanto nel raffronto tra la situazione goduta in Italia ed il rischio, meramente astratto, corso in caso di rientro in Bangladesh.

Il pericolo paventato era infatti connesso a prestiti contratti dal richiedente molti anni prima e nella mancanza di iniziative dei creditori, nel frattempo assunte, non poteva ritenersi concreto ed attuale.

M.I. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Tribunale aveva erroneamente escluso in capo al richiedente lo status di rifugiato; dal racconto reso era infatti emerso che egli dopo aver contratto un debito e nell’impossibilità di pagarlo aveva ricevuto minacce di morte, integrative di violenza psichica, tanto da doversi nascondere e quindi fuggire dal proprio Paese. Il Tribunale non aveva fatto applicazione dell’onere attenuato di prova da valere in materia, disponendo accertamenti d’ufficio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) b) e c), artt. 4 e 5 e 19.

Era stata violata la normativa di presidio dello scrutinio del racconto del dichiarante di cui non era stata valutata la situazione individuale in tal modo portata all’esame del giudice e lo sforzo fatto dal dichiarante in sede di esame per circostanziare la domanda; il tribunale non aveva esercitato i potei ufficiosi allo stesso rimessi per conoscere la situazione del Paese di origine del richiedente non verificando le condizioni di persecuzione ivi presenti.

3. Dei motivi può darsi congiunta trattazione perchè connessi. I motivi sono inammissibili perchè, assertivi e generici, essi richiamano i contenuti delle norme che si vogliono violate senza poi confrontarne il portato con la motivazione resa dal tribunale con impugnato decreto in cui è chiara, per converso, la qualificazione economica della vicenda narrata che ha portato il richiedente ad abbandonare il proprio Paese e l’apprezzata insussistenza del rischio di subire ritorsioni da parte dei creditori, essendo ormai risalente nel tempo la vicenda riferita in mancanza di ogni ulteriore iniziativa dei creditori stessi.

Il difetto di allegazioni in punto di rischio persecutorio, danno grave e gravi motivi, rispettivamente integranti le reclamate protezioni internazionali e umanitaria, come ritenuto dai giudici di merito, rende l’odierno ricorso meramente reiterativo di tesi correttamente disattese dai primi per contenuti che, per ciò, restano non sindacabili in questa sede (Cass. n. 22478 del 24/09/2018) senza che, in difetto di allegazione sulla condizione individuale, venga in alcun rilievo il pure denunciato mancato esercizio dei poteri ufficiosi istruttori ad attenuazione del correlato onere del richiedente (Cass. n. 19177 del 15/09/2020; Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese, essendo l’Amministrazione rimasta solo intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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