Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9410 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4652/2009 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato RAPONE Raffaella, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOTARO TERESA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI Clementina, RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 155/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

12/02/08, depositata il 21/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Rapone Raffaella, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda proposta da C. I. di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento quale invalido civile, limitatamente al periodo dal i gennaio al 31 dicembre 1998, mentre rigettava la domanda relativa alla pensione di invalidità civile.

La Corte d’appello di Catania in parziale accoglimento dell’appello del C. riconosceva il suo diritto anche alla pensione di invalidità civile, sempre limitatamente allo stesso periodo, con condanna dell’Inps al pagamento delle relative somme.

La Corte riteneva che nel giudizio di primo grado il c.t.u., chiamato a chiarimenti, con la sua relazione suppletiva avesse ritenuto sussistere i presupposti anche della pensione di inabilità relativamente al periodo gennaio 1997 – dicembre 1998. L’interessato era affetto da epatite virale e mieloma multiplo consistente in un processo neoplastico maligno con infiltrazione midollare di plasmacellule, quadro patologico in seguito in parziale remissione atteso che il paziente era stato sottoposto a trapianto autologo di midollo nel giugno 1998.

Tuttavia – osservava la Corte – solo quanto al 1998 sussistevano i requisiti reddituali.

Il C. propone ricorso per cassazione a cui l’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso denuncia vizio di motivazione. Si rileva che in effetti il c.t.u. nella sua relazione suppletiva, dopo avere riesaminato il caso, aveva ritenuto che – essendo in questione una patologia considerata maligna che in futuro sarebbe potuta andare incontro ad una riacutizzazione – il C. poteva essere considerato inabile nella misura del 100% (cod. 9325 del D.M. 5 febbraio 1992) dall’1.1.1997. Quindi non aveva previsto alcun termine finale, solo con riferimento all’indennità di accompagnamento riconfermando la già indicata limitazione temporale. Si ricordava, inoltre, che il ricorrente aveva depositato nel giudizio di merito certificazione relativa al requisito reddituale per tutti gli anni successivi al 1998.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato.

Premesso che il giudice di merito risulta avere esteso l’accertamento riguardante il requisito reddituale ai soli anni 1997-1998, sul presupposto che solo per gli stessi sussistesse il requisito ed.

sanitario, quanto a quest’ultimo la doglianza di vizio di motivazione specificamente e chiaramente articolata dal ricorrente appare trovare riscontro nel tenore – peraltro testualmente richiamato – della relazione suppletiva di c.t.u., posta a base della decisione, che non appare avere previsto un termine finale alla prospettata configurabilità del requisito medesimo. Del resto il richiamato codice del D.M. 5 febbraio 1992 è relativo a “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica”.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), per nuovo esame. Allo giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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