Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9410 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13104/2019 proposto da:

S.M.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Fabio Albino, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso, n. 567/2019,

pubblicato il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta da S.M.M., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione della competente Commissione territoriale che del primo aveva disatteso la domanda di protezione internazionale e di riconoscimento di quella umanitaria per difetto dei relativi presupposti.

Il Tribunale ha ritenuto che a giustificare l’allontanamento del richiedente dal proprio Paese fossero state ragioni economiche riportando il racconto reso in fase amministrativa dal richiedente che aveva riferito di essersi allontanato dal Bangladesh dopo i debiti contratti per ragioni familiari e di lavoro ai quali non era riuscito a far fronte – esclusa la sussistenza in Bangladesh di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, ritenuto il difetto di allegazione e l’esistenza di un mero astratto pericolo legato al suo rientro nel paese di origine nella risalenza dei debiti ed in difetto di iniziative assunte dai creditori.

S.M.M. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, prevede su nomina ministeriale una determinata composizione delle commissioni, con la partecipazione di funzionari dello Stato, di un rappresentante di un ente territoriale e dell’ACNUR e la sua operatività secondo determinate maggioranze, composizioni ed operatività non rispettate nella fattispecie in esame poichè il decreto era satto redatto e sottoscritto dal solo presidente con conseguente sua nullità assoluta. Il motivo è inammissibile là dove richiama l’applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a sostegno della dedotta nullità non integrando la descritta vicenda l’omissione di un fatto storico come definito dalla invocata norma. In ogni caso la censura manca di autosufficienza non avendone il ricorrente allegato la deduzione dinanzi ai giudici di merito ed è ancora manifestamente infondata in quanto non sostenuta dall’evidenza dedotta, tenuto conto, anche, della natura del giudizio devoluto in materia di protezione internazionale al giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Tribunale aveva erroneamente escluso in capo al richiedente lo status di rifugiato; dal racconto reso era infatti emerso che egli dopo aver contratto un debito e nell’impossibilità di pagarlo aveva ricevuto minacce di morte, integrative di violenza psichica, con grave intimidazione. Il Tribunale non aveva fatto applicazione dell’onere attenuato di prova da valere in materia, disponendo accertamenti d’ufficio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) b) e c), artt. 4 e 5 e 19.

Era stata violata la normativa di presidio dello scrutinio del racconto del dichiarante di cui non era stata valutata la situazione individuale in tal modo portata all’esame del giudice e lo sforzo fatto dal dichiarante in sede di esame per circostanziare la domanda; il tribunale non aveva esercitato i potei ufficiosi allo stesso rimessi per conoscere la situazione del Paese di origine del richiedente non verificando le condizioni di persecuzione ivi presenti.

4. I motivi secondo e terzo di può darsi congiunta trattazione perchè connessi sono inammissibili perchè, assertivi e generici, essi richiamano i contenuti delle norma che si vogliono violate senza poi confrontarne il portato con la motivazione resa dal tribunale con impugnato decreto in cui è chiara, per converso, la qualificazione economica della vicenda narrata che ha portato il richiedente ad abbandonare H proprio Paese e l’apprezzata insussistenza del rischio di subire ritorsioni da parte dei creditori, essendo ormai risalente nel tempo la vicenda riferita in mancanza di ogni ulteriore iniziativa dei creditori stessi.

Il difetto di allegazioni in punto di rischio persecutorio, danno grave e gravi motivi, rispettivamente integranti le reclamate protezioni internazionali e umanitaria, come ritenuto dai giudici di merito, rende l’odierno ricorso meramente reiterativo di tesi correttamente disattese dai primi per contenuti che, per ciò, restano non sindacabili in questa sede (Cass. n. 22478 del 24/09/2018) senza che, in difetto di allegazione sulla condizione individuale, venga in alcun rilievo il pure denunciato mancato esercizio dei poteri ufficiosi istruttori ad attenuazione del correlato onere del richiedente (Cass. n. 19177 del 15/09/2020; Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese, essendo l’Amministrazione rimasta solo intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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