Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 941 del 2017/01/17

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14974-2012 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO 16, presso lo studio dell’avvocato

EUGENIO AURISICCHIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

ROCCO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIDENTAL LABOR ODONTOTECNICI ANCONA SCARL in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione p.t. e legale rappresentante p.t.

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO GALASSI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ROCCO;

udito l’Avvocato VINCENZO DEL DUCA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Ancona la società cooperativa Unidental Labor Odontotecnici Ancona intimò lo sfratto per morosità a A.M. in relazione ad un immobile condotto in locazione dalla società e da questa parzialmente sublocato al convenuto.

A sostegno della domanda espose che il subconduttore era moroso rispetto a quattro rate trimestrali di canone e che il mancato pagamento di due rate giustificava la risoluzione di diritto del contratto.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo l’esistenza di una clausola arbitrale, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito da lui vantato nei confronti della società.

Il Tribunale accolse l’eccezione preliminare e dichiarò che la controversia era da devolvere ad un collegio arbitrale e condannò la società attrice alle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società attrice in via principale e dall’ A. in via incidentale e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18 aprile 2012, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, ha accolto quello principale, ha dichiarato risolto il contratto di sublocazione per inadempimento del subconduttore, ha ordinato all’ A. il rilascio dell’immobile ed il pagamento dei canoni, condannandolo inoltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

2.1. Ha osservato la Corte territoriale che non poteva essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, posto che l’impugnazione consentiva di comprendere pienamente le censure mosse alla sentenza di primo grado.

Quanto al presunto difetto di giurisdizione, la sentenza l’ha ritenuto insussistente, posto che la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non può estendersi ad altri contratti ad esso collegati; il che consentiva di escludere che fosse operante la clausola dell’art. 16 del contratto di locazione principale con effetti asseritamente espansivi a quello di sublocazione, posto che in quest’ultimo nessuna clausola compromissoria era stata richiamata.

2.2. Ciò premesso, la Corte anconetana ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale per difetto di interesse, poichè l’ A. era totalmente vittorioso in primo grado.

Nel merito, la sentenza ha ritenuto dimostrato l’inadempimento dell’appellato, che non aveva pagato i canoni, considerando viceversa del tutto indimostrate tutte le argomentazioni difensive prospettate dal subconduttore (in particolare, circa comportamenti vessatori e aggressivi che gli altri soci della cooperativa avrebbero tenuto nei suoi confronti). Da ciò l’accoglimento del gravame e la condanna alle spese.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona propone ricorso A.M. con atto affidato a quattro motivi.

Resiste la società cooperativa Unidental Labor Odontotecnici Ancona con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello avrebbe errato nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello conseguente alla sua genericità.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, infatti, ha indicato in modo puntuale per quali ragioni l’appello non poteva essere considerato inammissibile; a fronte di simile motivazione, è piuttosto la censura qui in esame ad essere evidentemente ripetitiva e del tutto generica, dimostrando di non cogliere l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346 e 434 c.p.c., sostenendo che la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione, poichè la domanda di risoluzione del contratto non era stata posta con l’appello, nel quale la società si era limitata a chiedere il solo rilascio dell’immobile.

2.1. Il motivo non è fondato.

Nel giudizio di primo grado, infatti, il Tribunale si è limitato a declinare la propria competenza in favore del collegio arbitrale (senza emettere l’ordinanza non impugnabile di rilascio), per cui tornare a chiedere nel giudizio di appello lo sfratto richiamando la morosità di cui alla domanda originaria era elemento più che sufficiente a far considerare riproposta anche la domanda di risoluzione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2), n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 806 c.p.c. e dei principi stabiliti nel contratto principale di locazione ed in quello di sublocazione.

Il ricorrente rileva – dopo aver fatto ampi richiami alla motivazione del Giudice di primo grado, ritenuta condivisibile – che l’art. 16 del contratto di locazione principale prevedeva la clausola compromissoria, tale da dover essere rispettata anche in caso di sublocazione, come risulterebbe dall’art. 8 del medesimo contratto principale. Non potrebbero quindi sussistere dubbi di interpretazione.

3.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha chiarito che la clausola arbitrale, benchè prevista all’interno del contratto di locazione principale, non era stata mai richiamata nel contratto di sublocazione tra le odierne parti in causa ed ha correttamente citato, a sostegno, la giurisprudenza di questa Corte circa l’impossibilità che una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto si estenda a controversie relative ad altri contratti, sebbene collegati a quello principale (sentenze 11 aprile 2001, n. 5371, e 7 febbraio 2006, n. 2598).

A questa giurisprudenza l’odierna pronuncia intende dare continuità; e la contestazione di cui al motivo in esame attiene a profili di merito interpretativo che restano preclusi in questa sede, tanto più che la censura (v. p. 22) si richiama al contratto principale e pretende che la clausola compromissoria ivi prevista si estenda anche al contratto di sublocazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2), n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 806 c.p.c., oltre a motivazione contraddittoria su fatti controversi e decisivi.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata conterrebbe una serie di considerazioni relative alla vicenda in esame che sono oggetto di un diverso giudizio (arbitrale) pendente. La Corte di merito, perciò, avrebbe abusivamente esaminato questioni ad essa non devolute. Sussisterebbe poi, anche, un vizio di motivazione in ordine alla presunta inammissibilità dell’appello incidentale, per cui il ricorrente riporta il contenuto di tale impugnazione così come posta alla Corte d’appello.

4.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha statuito sulla sola questione ad essa devoluta, cioè lo sfratto per morosità. Per confutare i rilievi dell’odierno ricorrente – che era da ritenere vincitore in primo grado, sia pure in relazione all’eccezione preliminare, e che perciò non aveva interesse a proporre appello incidentale, dovendo solo eventualmente ripresentare le proprie argomentazioni davanti al giudice di secondo grado – la Corte anconetana ha incidentalmente esaminato tutte le argomentazioni difensive del subconduttore, ritenendole destituite di fondamento. In ciò non si può ravvisare alcuna ultrapetizione nè violazione dell’art. 806 c.p.c., anche perchè la pronuncia qui impugnata fa stato nei limiti della questione sulla quale la Corte di merito era chiamata a giudicare.

5. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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