Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 941 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 20/01/2021), n.941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6916-2020 proposto da:

C.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG UDINE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 8/2020 del GIUDICE DI PACE di UDINE,

depositata il 14/01/2020 r.g.n. 5614/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Giudice di Pace di Udine ha rigettato l’opposizione proposta da C.F.R. avverso il decreto di espulsione della Prefettura di Udine dell’8 ottobre 2019 ritenendo che fosse sufficiente a garantire la conoscenza del contenuto del decreto la sua traduzione in una delle lingue veicolari conosciute (l’Inglese). Nel merito poi ha ritenuto che all’espulsione non ostavano le condizioni socio politiche del Paese e che pertanto il ricorso manifestamente infondato e defatigatorio dovesse essere rigettato.

Propone ricorso C.F.R. che articola due motivi e chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato mentre il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 7 e degli artt. 3 e 24 Cost. per avere il Giudice di Pace trascurato di considerare che, dalla documentazione allegata agli atti del ricorso, emergeva che il ricorrente aveva indicato alla Questura di Udine, dove aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, che gli atti da notificargli fossero tradotti in Urdu e che era onere dell’Amministrazione, che aveva usato la lingua veicolare dell’Inglese, dimostrare che la traduzione nella lingua indicata dall’interessato non era possibile.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 161 c.p.c.. dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 19 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e lett. g) e art. 14 oltre che per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non aver tenuto conto della situazione di conflitto esistente nella regione di (OMISSIS) del (OMISSIS) limitrofa al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) dove si era manifestata una recrudescenza dei conflitti armati tra l’esercito indiano e quello (OMISSIS).

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

E’ costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte che l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 31/01/2019 n. 2953). Del pari è nullo il provvedimento di espulsione che sia tradotto in una lingua veicolare in mancanza di prova da parte dell’amministrazione, che ne è onerata, di una irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, o dell’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. (arg. ex Cass. 28/05/2018 n. 13323). Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, ed è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo. Tra tali elementi assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale ha chiesto che il provvedimento sia tradotto. Nel caso in esame il Giudice di Pace ha trascurato tali accertamenti ed in particolare ha omesso di considerare che il ricorrente nella fase amministrativa aveva dichiarato di voler ricevere le notificazioni degli atti nella sua lingua madre (l’Urdu).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, restando assorbito l’esame del secondo motivo, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata la nullità del provvedimento di espulsione.

All’accoglimento del ricorso consegue la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese dell’intero processo liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara nullo il provvedimento di espulsione.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida per il primo grado in Euro 1500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge e per il presente giudizio in Euro 2100,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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