Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 941 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 17/01/2020), n.941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2848/2013 R.G. proposto da:

D.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale del

Vignola n. 5, presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi,

rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Quercia giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 03/11/12, depositata il 16 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 03/11/12 del 16/01/2012, la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da D.R.L. avverso la sentenza n. 22/19/10 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine ad una ripresa per la quale l’Ufficio aveva prestato acquiescenza e, per il resto, rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF 2003 – e 2 sentenze della CTR l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito della stipulazione di un preliminare di vendita di un suolo edificatorio, con plusvalenza che non sarebbe stata correttamente sottoposta a tassazione da parte del contribuente;

2. D.R.L. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con memoria del 04/11/2019 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in ragione dell’intervenuto pagamento ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225;

2. la rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte (nella specie, attraverso il deposito in giudizio nel termine previsto dall’art. 380 bis 1 c.p.c.), pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011);

3. le spese di lite vanno compensate tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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