Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 941 del 17/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 941 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 8329-2011 proposto a:
CICERO MARIA GRAZIA CCRMGR56P47C067 elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato
CARCIONE RENATO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SCIORTINO TERESA MARIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

ASSESSORATO BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA
REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2014

avverso la sentenza n. 1903/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 2/12/2010, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La controversia riguarda l’inquadramento dei vincitori del concorso
per dirigente tecnico (da inquadrare, secondo il bando, nella VIII^
qualifica funzionale) bandito nel marzo 2000, prima della
riorganizzazione del personale della Regione Sicilia, attuata con legge
regionale n. 10 del 15 maggio 2000 in conformità del D. Lgs. n. 29 del
1993 e la cui assunzione è avvenuta successivamente all’approvazione
di tale legge, che aveva modificato l’inquadramento del personale e
istituito la nuova qualifica dirigenziale, articolata in due fasce e in una
terza transitoria ad esaurimento. In particolare, mentre la Regione
aveva inquadrato i vincitori del concorso, tra i quali l’attuale ricorrente,
nella nuova categoria D, relativa al personale non dirigenziale, i
dipendenti pretendono l’inquadramento nella nuova terza fascia
dirigenziale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 6 delle citata legge
regionale.
I giudici di merito, aditi nei due gradi, hanno dato torto alla
ricorrente, da ultimo con la sentenza depositata il 22 dicembre 2010,
con la quale la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto corretto
l’inquadramento effettuato, che non poteva ritenersi vincolato alle
previsioni del bando, stante la diversità del sistema di classificazione
medio tempore introdotto ed essendo esclusa l’applicazione analogica
della disposizione transitoria di cui all’art. 6 della legge regionale n.
10/2000, siccome espressamente limitata al personale in servizio al
momento di entrata in vigore della legge stessa.
tic. 2011 n. 08329 sez. ML – ud. 10-10-2013
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FATTO E DIRITTO

Per la cassazione di tale sentenza Maria Grazia Cicero ha proposto
ricorso, affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana della Regione
Sicilia.
Analogo ricorso, unitamente ad altri del medesimo contenuto, è

l’eventuale assegnazione alle sezioni unite della stessa, sulla base del
rilievo di alcuni elementi di criticità nella giurisprudenza sfavorevole
alle tesi dei lavoratori, formatasi presso la sezione lavoro (Cass. sez.
lav. sentt. nn. 20544/10 e 20568/10).
Con le sentenze gemelle pronunciate alle medesima udienza del 5
giugno 2012 e depositate il 2 ottobre successivo (Cass. S.U. nn. da
16728/12 a 16734/12), le sezioni unite di questa Corte, risolvendo la
questione, ritenuta di massima importanza, hanno stabilito che, in base
all’art. 6 della legge regionale siciliana n. 10 del 15 maggio 2000,
l’articolazione ordinaria della dirigenza regionale comprende
unicamente due fasce e che la terza, avente carattere transitorio, è
riservata esclusivamente a dipendenti già in servizio al momento di
entrata in vigore di quella legge e pertanto non ai vincitori del
concorso di cui al bando del marzo 2000, assunti successivamente alla
data di entrata in vigore della medesima legge regionale.
In tale contesto, l’art. 5, comma 3° della legge regionale, per il quale
fino al 31 dicembre 2003 era fatto divieto alla Regione di indire
concorsi per l’assunzione di nuovo personale “fermi restando i
concorsi già banditi”, intendeva derogare, limitatamente ai posti
banditi con questi ultimi, al divieto di nuove assunzioni, ma non
intendeva equiparare la posizione del personale già in servizio a quella
di coloro che avrebbero maturato il diritto all’assunzione all’esito dei
concorsi stessi.
Ric. 2011 n. 08329 sez. ML – ud. 10-10-2013
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stato rimesso dalla sezione lavoro della Corte al Primo presidente per

Le Sezioni unite hanno infine precisato che l’emanazione del
D.P.RS. n. 9 del 2001 ha comportato l’abolizione della qualifica per
cui era stato bandito il concorso in esame e costituisce ius superveniens,
alla stregua del quale l’Amministrazione era tenuta ad effettuare
l’inquadramento in termini diversi da quelli originariamente previsti dal

questione nella categoria D, avente carattere apicale al pari di quella
prevista, nel regime precedente, dal bando.
Alla stregua di tale orientamento interpretativo, è stata depositata
relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha concluso per la
manifesta infondatezza del ricorso.
Successivamente, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per
cassazione, avente i requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod.
proc. civ.; tale atto reca il visto dell’Avvocato dello Stato, che ha
espressamente aderito alla rinuncia ai fini delle spese, a norma
dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ..
In conformità, deve emettersi declaratoria di estinzione del giudizio,
con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia; compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
Il Presidente

bando, così legittimando l’inquadramento dei vincitori del concorso in

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