Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9408 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.I., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti

Tiziana Aresi, e Massimo Carlo Seregni, ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio in Milano, via Lorenteggio 24;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il

22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Milano, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) di avere proposto tardivamente il ricorso stesso, con conseguente richiesta di rimessione in termini; 2) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per l’omessa valutazione della credibilità del ricorrente; 3) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, sul rilievo che il giudice non avrebbe proceduto all’istruttoria di ufficio sulla situazione della Nigeria, paese di provenienza e della Libia, paese di transito;

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

La stessa difesa ammette di averlo proposto tardivamente e non adduce alcun argomento a sostegno della richiesta restituzione in termini, se non una pretesa mancata conoscenza dell’esito dell’appello da parte dell’interessato, invocando l’esame del ricorso per ragioni di giustizia sostanziale.

Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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