Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9407 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 27/04/2011), n.9407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5053/2009 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

D’AMATI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMAGNOLI Claudio

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA,2 57, presso lo studio

dell’avvocato CIANNAVEI Andrea, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MONTOBBIO ALESSANDRA, MIZZONI VINCENZO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1547/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA –

Sezione Quarta Civile, emessa il 7/11/2007, depositata il 07/01/2008,

R.G.N. 1677/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ANDREA CIANNAVEI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dell’istanza

di rinvio; manifestamente infondato e condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.1.1999 B.A. adiva il Pretore di Padova esponendo che era stata dichiarata la sua decadenza dall’assegnazione di un alloggio di E.P.R. di proprietà dell’A.T.E.R..

Il Tribunale rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.A..

L’appellato si costituiva resistendo al gravame.

La Corte d’Appello rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza.

Proponeva ricorso per cassazione B.A. con tre motivi.

Resisteva con controricorso il comune di Padova.

B.A. e il comune di Padova depositavano dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso principale ed al controricorso, datata 15.1.2010, ex art. 390 c.p.c., per intervenuta transazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti hanno definito transattivamente e stragiudizialmente la lite, con compensazione delle spese ed è pervenuta la rinuncia agli atti del giudizio.

Tale rinuncia è formalmente perfetta in quanto sottoscritta da B.A. e dall’Avv. Claudio Romagnoli ed accettata per il comune di Padova dal dirigente del settore patrimonio Dott. G.C. e dagli Avv.ti Alessandra Montobbio e Vincenzo Mizzoni.

Consegue l’estinzione del giudizio senza nessun provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Non v’è luogo per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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