Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9407 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7625-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., S.M., R.M., quali procuratrici

generali del sig. G.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA G.P. PALESTRINA N. 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, rappresentate e difese dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– controricorrenti –

contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 414/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che ha accolto il ricorso degli eredi di G.M. – ex dirigente ENEL ed iscritto al Fondo pensione denominato “PIA” in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 -. Il contribuente aveva proposto opposizione avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle trattenute IRPEF operate ai sensi dell’art. 16 del TUIR, invece che in misura del 12% L. n. 482 del 1985, ex art. 6 – sulla liquidazione, avvenuta nell’anno di imposta 2000, della partecipazione al fondo integrativo “FONDENEL”.

La CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso per gli importi maturati fino al 27.11.2000 in applicazione della minore aliquota del 12,50% alle somme liquidate per il rendimento, oltre interessi.

Per la cassazione della indicata decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; gli eredi di G.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge, art. 2967 c.c. sulla carenza di prova del rimborso richiesto, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha stabilito (di recente Cass. n. 20288/2018) che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, sussumendole, indifferentemente, quale vizio di norme di diritto ovvero quale error in procedendo (che a differenza dell’error in iudicando legittima l’eccesso diretto agli atti da parte del giudice di legittimità); in tal modo da un lato viene negata la regola della chiarezza del motivo di ricorso per cassazione e dall’altro viene, inammissibilmente richiesto alla Corte di dare essa forma e contenuto giuridici al ricorso, enucleando dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 – 01).

Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla mancata prova del rendimento netto derivante dall’investimento sul mercato.

Questo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di fondi previdenziali integrativi per i dirigenti Enel, le prestazioni erogate in forma di capitale a Coloro che risultino iscritti, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario (Cass. 15 giugno 2018, n. 15853; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27610; Cass. 6 luglio 2018, n. 17929).

Nella specie la CTR non si è adeguata al suddetto principio, laddove non ha distinto, all’interno del Fondo, tra somme derivanti o meno dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; la CTR avrebbe dovuto quantificare l’eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un’attenta e concreta verifica circa l’impiego dei capitali in parola nel mercato;

ritenuto pertanto fondato il secondo motivo di impugnazione e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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