Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9407 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 12/04/2017, (ud. 26/10/2015, dep.12/04/2017),  n. 9407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20598/2015 R. G. proposto da:

T.S., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Bruno,

ed elettivamente domiciliata in Roma, via Catone, n. 3, nello studio

dell’avv. Agnese Iacoangeli;

– ricorrente –

contro

C.G.A., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo

Grassi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Romei, n.

23, nello studio dell’avv. Antonio Inzerillo;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, Sezione per i

Minorenni, depositata in data 24 febbraio 2015;

sentita la relazione all’udienza del 26 ottobre 2016 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Elena Bruno, munita di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto depositato in data 17 giugno 2014, disponeva l’affido condiviso dei figli minorenni di C.G.A. e T.S., G. ed E. (rispettivamente di 16 e di 14 anni), collocando prevalentemente la prima presso la madre, in (OMISSIS), e il secondo presso il padre in (OMISSIS). Venivano altresì disciplinate le modalità di visita, ponendosi a carico del padre l’obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia convivente con la madre, un assegno mensile di 300,00 Euro, e prevedendosi per entrambi i genitori la partecipazione al 50 per cento delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN.

1.2 – Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando sul reclamo proposto dalla T., ha elevato a 700,00 Euro mensili il contributo a carico del padre, oltre al 60% delle spese scolastiche e di studio e di quelle mediche e sanitarie straordinarie, non coperte dal SSN, previamente concordate. Ha imposto alla madre un assegno mensile di 300,00 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio E., oltre al 40% delle spese scolastiche e di studio oltre che di quelle mediche e sanitarie straordinarie non coperte dal SSN, previamente concordate.

1.3 – Per la cassazione di tale provvedimento la T. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, ai quali il C. resiste con controricorso.

1.4 – Con ordinanza depositata in data 2 maggio 2016 la sesta sezione ha disposto la discussione in pubblica udienza.

1.5. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe omesso la pronuncia sulla domanda concernente il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della prole dal momento della cessazione della convivenza.

2.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 737 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, nonchè all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe omesso la motivazione sulla circostanza, di natura decisiva e oggetto di discussione fra le parti, inerente alla decorrenza della determinazione del contributo al mantenimento dall’ottobre 2012 anzichè dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (19 marzo 2012), nonostante che il fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti e decisivo.

2.2 – Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 337 ter c.p.c., comma 4, anche in relazione all’art. 737 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., n. 5.

2.3 – Con il quarto motivo si deduce ulteriore violazione degli artt. 337 ter e 316 bis c.c., nonchè dell’art. 737 c.p.c., anche con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, quest’ultimo per omessa valutazione di circostanze decisive di cui si è discusso tra le parti.

2.4 – Infine con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 337 ter c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e art. 111 Cost., n. 7.

La ricorrente lamenta l’omesso accertamento a mezzo della polizia tributaria delle reali condizioni economiche del C., il rispetto solo formale dei presupposti di legge per l’accertamento e la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, l’omesso esame delle condizioni di salute della figlia G., convivente con la madre ai fini della determinazione dell’assegno.

3. Il ricorso è infondato.

4. Quanto ai primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione della loro connessione, deve preliminarmente rilevarsi che non è stata censurata la statuizione relativa all’inammissibilità della domanda relativa all’assegno con decorrenza dal luglio del 2006, che la signora T. avrebbe dovuto proporre iure proprio, a titolo di rimborso delle somme anticipate per il mantenimento dei figli con lei conviventi.

4.1. Il provvedimento di primo grado, che aveva posto a carico del C. un assegno di Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia G., aveva evidentemente tenuto conto della collocazione di tale minore presso la madre a partire dal mese di ottobre dell’anno 2012, recependo in tale senso l’accordo intervenuto fra i genitori.

4.2. La Corte di appello, nell’elevare detto contributo fino alla misura di Euro 700,00 mensili, in accoglimento del reclamo proposto dalla T., ha sostanzialmente recepito, quanto alla decorrenza, la statuizione di primo grado, e non ha provveduto in merito al periodo compreso fra la data della domanda e il suddetto evento in assenza di specifiche censure, da parte della reclamante, in merito all’omessa statuizione, da parte del Tribunale, in merito a tale arco temporale. Deve in proposito richiamarsi l’orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui il carattere devolutivo del reclamo previsto dall’art. 379 c.p.c. esclude che il giudice debba esaminare le statuizioni del provvedimento di primo grado non sottoposte a critica, come nella specie, mediante specifici motivi di censura (Cass., 24 marzo 2006, n. 6671; Cass., 25 gennaio 2000, n. 14022), dovendo operare il principio secondo cui nei procedimenti camerali – quale quello per la modifica dei provvedimenti relativi ai coniugi e ai figli conseguenti alla separazione coniugale – aventi ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e quindi definiti con provvedimento suscettibile di acquisire autorità di giudicato, trovano applicazione i principi del processo di cognizione circa l’onere dell’impugnazione e la conseguente delimitazione del riesame da parte del giudice di secondo grado alle questioni a lui devolute con i motivi di gravame (Cass., 13 aprile 2005, n. 7696; Cass., 16 aprile 2003, n. 6011; Cass., 4 settembre 1996, n. 8063; Cass., Sez. U, 8 settembre 1983, n. 5521).

5. Gli ulteriori motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, attengono agli aspetti di natura probatoria in relazione ai presupposti per la determinazione del contributo per il mantenimento della figlia G..

5.1. Deve premettersi che, poichè l’impugnazione riguarda un provvedimento pubblicato in data 24 febbraio 2015, nella specie risulta applicabile “ratione temporis” l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. u., n. 8053 del 2014), secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione.

5.2. La corte territoriale ha evidenziato le capacità reddituali di entrambi i genitori, rilevando, soprattutto in riferimento alla posizione del C., la sostanziale inattendibilità delle risultanze fiscali; ha considerato “il tenore di vita che i due genitori in costanza di convivenza potevano assicurare ai figli” ed espressamente richiamato gli altri criteri di cui all’art. 737 ter c.c..

Non può ritenersi, pertanto, che ricorra il vizio di omessa motivazione nei termini sopra evidenziati, laddove eventuali carenze sul piano della completezza argomentativa rilevano sotto il profilo, non più rilevante, dell’insufficienza della motivazione.

6. Quanto alla dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., giova precisare che a tal fine è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c. A tal fine vale bene ribadire che tale norma prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. N. 13960 del 2014; Cass., 20119 del 2009).

6.1. Il tema, quindi, è sostanzialmente incentrato sul vizio di motivazione, che, come sopra evidenziato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Le Sezioni unite, nella decisione sopra indicata, hanno soggiunto che: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Ne consegue che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo riconducibile nè nel paradigma del n. 5, nè in quello del n. 4, non trova di per sè alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione (cfr. Cass., 10 giugno 2016, n. 11892).

6.2. Con specifico riferimento alle doglianze avanzate nel ricorso, deve in primo luogo evidenziarsi che il Tribunale per i Minorenni aveva disposto indagini patrimoniali relativamente alla posizione del C., che erano stati eseguiti. La Corte di appello, accogliendo in parte le censure della reclamante, ha fatto riferimento proprio all’esito di tali accertamenti, laddove ha ritenuto inattendibili i redditi dichiarati dal predetto, ed ha evidentemente ritenuto, anche in relazione al supplemento istruttorio richiesto dalla T., che fosse stata adeguatamente raggiunta la prova in merito alle disponibilità patrimoniali e alle potenzialità reddituali dell’obbligato (Cass., 22 maggio 2014, n. 11415; Cass., 16 aprile 2014, n. 8875; Cass., 2 ottobre 2013, n. 22568; Cass., 4 ottobre 2012, n. 16923).

6.2. Non appare condivisibile il rilievo circa la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’omessa valutazione di determinati documenti e all’omessa contestazione, da parte del convenuto, dell’affermazione della T. secondo cui determinate spese mediche, nonchè quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive della minore avrebbero dovuto essere considerate “come spese ordinarie, dunque ricomprese nella quantificazione del mantenimento a carico del C.”. Infatti l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (Cass., 21 giugno 2016, n. 12748); sotto altro profilo va ribadito che in merito alle questioni giuridiche sottese alla fondatezza o meno della domanda non può operare il principio di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, riferibile esclusivamente ai fatti e non alle mere qualificazioni giuridiche.

6.3. Quanto all’omessa audizione degli “informatori”, va rilevata l’inottemperanza all’onere di trascrivere il testo integrale dei capitoli di prova, al fine di consentire il vaglio di decisività (Cass., 23 aprile 2010, n. 9748; Cass., 12 marzo 2009, n. 6023).

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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