Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9406 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4034-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/12/2018 della COMMSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana che, a seguito di ordinanza di rinvio da Cass. n. 15569 del 2016, ha dichiarato la nullità della sentenza per insufficiente motivazione, non avendo adeguatamente argomentato in ordine ai rendimenti di polizza PIA e sulle ragioni per cui, dalla CTU disposta in primo grado, debba escludersi la sussistenza di un rendimento tassabile nella misura del 12,50%, nei termini precisati dalla SU n. 13642/2011.

La CTR, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto la debenza al contribuente della somma di Euro 134.058,00, quale reddito di capitale oltre interessi, derivante dalla minore aliquota applicabile, sulla base della CTU espletata in primo grado.

Temo Teloni si costituisce con controricorso e deposita

memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo si deduce nullità per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 384 c.p.c., per meccanica, acritica e incompleta applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, omettendo la doverosa verifica dell’investimento sul mercato delle somme affluite nel fondo PIA e non considerando che il CTU aveva espressamente identificato il rendimento nella mera differenza tra premi versati e importo percepito dal contribuente;

col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione e conseguente violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 384 c.p.c., per non avere la CTR considerato che lo stesso contribuente aveva ammesso che non vi era stato alcun investimento sul mercato da parte dell’Enel dei fondi affluiti nel fondo PIA.

Le censure, congiuntamente esaminabili, sono fondate.

La C.T.R., invero, recependo le conclusioni del c.t.u., il cui contenuto è per ampi stralci testualmente trascritto in ricorso e risulta nella sua parte descrittiva incontestato, ha finito con l’identificare il rendimento tassabile con la redditività degli accantonamenti effettuati per finanziare la prestazione P.I.A., sul rilievo che la stessa è stata corrispondente alla redditività ottenuta da Enel sul mercato. Il documento individuale è stato predisposto ipotizzando una distribuzione omogenea dei versamenti dell’anno, con una redditività eventuale – qualora le somme venissero impiegate da Enel per la sua attività operativa.

La sentenza impugnata, riconoscendo la debenza della somma derivante dalla minore aliquota applicabile, sulla base della CTU espletata in primo grado, non ha fatto corretta applicazione dei principi di cui alla sentenza di rinvio al fine del calcolo delle ritenute cui assoggettare le somme liquidate dal Fondo P.I.A.. Essa non si è infatti attenuta al decisum di cui alla sentenza di rinvio, n. 15569 del 2016, che, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità in argomento, ha dichiarato la nullità della sentenza per insufficiente motivazione, in mancanza di adeguata argomentazione in ordine ai rendimenti di polizza PIA e sulle ragioni per cui, dalla CTU disposta in primo grado, dovesse escludersi la sussistenza di un rendimento tassabile nella misura del 12,50% nei termini precisati dalla SU n. 13642/2011.

La sentenza va pertanto cassata, non essendosi attenuta alla indicata ordinanza, laddove ha erroneamente deciso, così non attenendosi ai principi di cui a SSUU, richiamate nell’ordinanza di rinvio, in relazione ai tempi e all’ammontare del capitale impiegato sul mercato, ai risultati dell’investimento eventualmente effettuato all’assegnazioni delle plusvalenze eventuali alle posizioni individuali.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Toscana che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla CTR della Toscana che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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