Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9406 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 20/04/2010), n.9406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.L.N., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/49/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 49, in data 15/06/2006, depositata

il 19 giugno 2006.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del

10 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19094/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 83.49.2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 49, il 15.06.2006 e DEPOSITATA il 19 giugno 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2195 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, sotto un duplice profilo, nonchè motivazione insufficiente su punto decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti prospettati a conclusione dei primi due mezzi, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente, per insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, stante l’accertata assenza di dipendenti e di prestazioni di terzi, nonchè la limitata quantità e consistenza dei beni strumentali.

Quanto alla collegata censura per vizio della motivazione va evidenziato che la stessa per trovare utile ingresso “deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue”(Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

La decisione impugnata, nel caso, ha ritenuto insussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, avendo verificato che l’attività era stata svolta in assenza di “elementi di organizzazione” e di “costi per lavoro di personale dipendente”; il decisum appare, quindi, rispettoso dei richiamati principi risultando evidente, sul piano logico giuridico, il percorso decisionale seguito dalla CTR. D’altra parte, le formulate doglianze prospettando una diversa valutazione degli stessi elementi, desumibili dalle dichiarazioni, (importo delle spese per l’esercizio dell’attività) e dei dati, già considerati dai Giudici di merito e ritenuti irrilevanti, senza indicarne di nuovi, pretermessi ed emblematici, in ipotesi in grado di indurre ad una diversa decisione, sembrano porsi in contrasto con consolidato orientamento giurisprudenziale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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