Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9406 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/04/2017, (ud. 25/10/2016, dep.12/04/2017),  n. 9406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9224/2012 R.G. proposto da:

Z.B., (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura

in calce al ricorso, dall’Avv. Pier Paolo Gugnoni (c.f.

GGNPPL41S10F097W), con domicilio eletto in Roma, via Gavinana n. 2,

presso lo studio dell’Avv. Barbara Pennaforti (c.f.

PNNBBR70T61H501H);

– ricorrente –

contro

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO E

MACERONE – SOCIETA’ COOPERATIVA (p. IVA (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante

sig. S.N., rappresentata e difesa, per procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Roberto Iacuzzi (c.f.

CZZRRT54H30C573I) e dall’Avv. Pietro Casavola (c.f.

CVSPTR52B18H501), con domicilio eletto in Roma, via Depretis n. 86,

presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1383

depositata il 28 novembre 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2016

dal Consigliere Carlo De Chiara;

udito per la controricorrente l’Avv. Vincenzo GIANGIACONO, per

delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CAPASSO Lucio, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Romagna Centro – Banca di Credito Cooperativo s.c. a r.l., versò alla sig.ra Z.G., nonostante l’opposizione del fratello sig. Z.B., la somma di Lire 91.607.338, pari alla metà di quanto depositato sul conto corrente di corrispondenza e connesso dossier titoli intestati alla sig.ra T.C., deceduta lasciando eredi i figli predetti.

2. Il sig. Z. agì contro la banca per la declaratoria della illegittimità di tale versamento e il risarcimento del danno.

L’adito Tribunale di Forlì respinse la domanda.

3. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame del soccombente facendo applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. 24657/2007, per il quale i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica ai sensi dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonchè dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; nè, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

4. Il sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati anche con memoria.

La Banca Romagna Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone società cooperativa (già Romagna Centro – Banca di Credito Cooperativo s.c. a r.l.) si è difesa con controricorso.

E’ infine intervenuta nel giudizio di cassazione la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a., quale cessionaria della banca controricorrente.

5. Il Collegio ha deliberato che la presente sentenza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica della Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a., non essendo consentito nel giudizio di cassazione l’intervento del successore a titolo particolare (ex multis, Cass. 23/03/2016, n. 5759; 11/05/2010, n. 11375; 04/05/2007, n. 10215).

2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perchè, pur essendo denunciato vizio di motivazione, non viene indicato alcun fatto decisivo il cui accertamento sia viziato.

3. Il terzo motivo è infondato perchè si denuncia la tardività della comparsa conclusionale di controparte, che non è sanzionata con la nullità della sentenza.

4. Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese processuali, è inammissibile perchè quella di compensare tra le parti le spese processuali è una mera facoltà, non un obbligo, del giudice.

5. Il quinto motivo è inammissibile perchè si lamenta la mancata ammissione di prove del tutto inutili, essendo stata la causa risolta in diritto dai giudici di merito sulla base di fatti pacifici.

6. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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