Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9405 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36379-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1377/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso l’avviso di accertamento anno 2006, per maggiore IRPEF dovuta da D.L.C., in qualità di ex socio della Corti Vetri Costruzioni SRL, emesso a seguito a seguito di avviso di accertamento per IRES-IVA-IRAP nei confronti della società, ha integralmente accolto l’appello del contribuente. In particolare, la CTR, seppur statuendo la necessità della sospensione del processo ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e dell’art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società – costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano – ha, tuttavia, integralmente accolto l’appello del contribuente, con compensazione delle spese.

La Società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della decisione per abnormità. Totale assenza di motivazione. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR accolto l’appello nel merito pur dichiarando, nel percorso motivo, di voler sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.pc..

1.1. Il primo motivo è manifestamente fondato.

1.2. La sentenza, che dichiara di sospendere il processo per poi concludere con l’accoglimento integrale dell’appello nel merito non può che ritenersi in aperto contrasto con l’art. 132, c.p.c. ponendosi, invero, del tutto mancante il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione), senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto (cfr. Cass. n. 920/2015).

2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, e art. 44, comma 1; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

3. Con il quarto motivo si assume la nullità della sentenza per error in procedendo. Violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

4. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

5. Questi motivi devono dichiararsi assorbiti.

6. Conclusivamente, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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