Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9405 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 20/04/2010), n.9405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22783-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, del 5/4/07, depositata il 05/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 5/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Genova 1 di parziale accoglimento nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Genova di accoglimento della domanda proposta dal contribuente Fallimento G.A. in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.R.P.E.F. per l’anno d’imposta 1998.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 12 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il motivo dovrà essere ritenuto infondato, nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare, nell’innovare al precedente orientamento, la notifica da parte del contribuente dell’impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che ha emesso l’atto impositivo, non comporta nè la nullità nè la decadenza dall’impugnazione, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (da ultimo v., Cass., 3/7/2009, n. 15718; Cass., 17/12/2008, n. 29465).

Gli uffici di una medesima Agenzia delle Entrate nelle grandi aree metropolitane sono infatti espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con atti interni – denominati decreti direttoriali – aventi natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e privi d’efficacia verso il pubblico degli utenti.

Pertanto, la loro violazione da parte degli uffici non comporta alcun vizio e, per converso, l’atto che il privato indirizzi all’organo esattamente individuato, ma privo di competenza in base ai predetti criteri, produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l’azione dell’amministrazione pubblica essere improntata a principi di collaborazione e buona fede (della L. n. 212 del 2000, art. 10) ed essendo onere dell’ufficio curarne la trasmissione a quello competente (v. Cass., 15/7/2009, n. 16436).

L’ufficio non competente (quando non estraneo all’Amministrazione finanziaria) è allora in tal caso tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, nel rispetto delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, nonchè in ragione dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass., 27/2/2009, n. 4773; Cass., 26/6/2009, n. 15180).

Principio invero analogo a quello sotteso alla translatio iudicii di cui all’art. 50 c.p.c., la cui funzione si è da questa Corte sottolineato essere proprio quella di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, laddove la medesima risulti proposta al giudice incompetente e il giudizio sia stato successivamente tempestivamente riassunto (v. Cass., Sez. Un., 22/2/2007, n. 4109; Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3116; Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3118).

Orbene, nell’affermare che “l’articolazione della Agenzia delle entrate in più uffici ha rilevanza soltanto ai fini organizzativi interni all’Agenzia stessa, ma non può assumere rilevanza esterna di modo che il ricorso – intestato correttamente – ma notificato ad ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, non ne determina l’inammissibilità”, essendo invero “onere dell’ufficio ricevente” trasmettere l’atto “a quello che risulta l’effettivo destinatario”, il giudice dell’appello ha nel caso fatto corretta applicazione dei suindicati principi”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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