Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9404 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35650-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1379/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES-IVA-IRAP anno 2006, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. L’atto impugnato era stato emesso a seguito del PVC redatto dalla Guardia di Finanza il 13 agosto 2012 e notificato al D.L. in qualità di ex socio della Corti Vetri Costruzioni SRL – medio tempore estinta/cancellata dal R.I: dal 26 maggio 2009 – scaturito dal controllo della posizione fiscale di quest’ultima nel periodo d’imposta relativo all’anno 2006. Col detto accertamento venivano imputate alla società l’erronea emissione di fatture con aliquota al 4% e maggiore IVA a debito, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nullo l’accertamento perchè emesso nei confronti di soggetto inesistente.

In particolare, la CTR ha ritenuto estinta la società; irretroattiva la disciplina sulle società estinte di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28 – c.d. semplificazioni fiscali – applicabile, pertanto, solo dal 13 dicembre 2014; conseguentemente, nullo l’accertamento.

La Società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a 4 motivi.

1. Con il primo motivo si assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR errato nel considerare che l’avviso di accertamento era stato non solo notificato ma anche emesso nei diretti confronti del D.L. quale socio della società estinta.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 e dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto nullo l’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la CTR attribuisce alla disposizione in esame un valore preclusivo all’attività accertativa dell’Ufficio.

5. Il terzo motivo, che censurando un error in procedendo ha priorità logica e deve essere esaminato per primo, è infondato.

Ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass. 4882/2016). L’apparenza della motivazione, equiparabile alla motivazione inesistente, censurabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si verifica nel caso in cui essa “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232). Invero, l’omessa pronuncia denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., consiste invece nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni. (Cass. 26764/2019 Ciò non toglie, restando, pertanto, impregiudicata la possibilità di dedurre la violazione di legge, che l’ulteriore ed eventuale anomalia motivazionale, può essere sindacata nei limiti e nelle forme (Cass., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053) di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

5.1. Ebbene, nel caso di specie, lungi dal sindacare l’illegittimità o meno della decisione, la motivazione della sentenza non contrasta con i superiori principi non essendo omessa ovvero apparente.

6. Il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR errato nel considerare che l’avviso di accertamento era stato non solo notificato ma anche emesso nei diretti confronti del D.L. quale socio della società estinta, invece, è fondato.

6.1. In linea con quanto premesso supra, pur se la sentenza è immune da vizi quali la motivazione apparente o omessa, residua l’ipotesi, diversa, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora un “fatto”, in senso storico – naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività – da intendere come elevato grado logico di pregnanza se considerato, potrebbe in sè sovvertire l’esito della pronuncia impugnata, sicchè si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: “fatto” di cui è stato omesso l’esame che è da intendere quale circostanza rilevante sia in via diretta, perchè costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. n. 17761/2016).

6.2. Il ricorso, ossequioso del principio di autosufficienza –

riproducendo, per estratto, nel corpo del motivo l’avviso di accertamento – fa rilevare come l’accertamento in contestazione non sia stato soltanto notificato al socio (circostanza valutata dalla CTR), ma anche messo nei confronti del socio quale successore della società ormai estinta. Quest’ultimo “fatto”, nel caso di specie, non è stato valutato dalla CTR che, anzi, sia nella parte dedicata allo svolgimento del processo, sia nella parte in diritto, afferma che l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di un soggetto estinto.

6.3. Sotto tale profilo, la pronuncia, pertanto, è errata in quanto l’avviso di accertamento non è stato soltanto notificato al socio bensì anche emesso nei suoi confronti quale successore.

7. Il secondo ed il quarto motivo sono, altresì, fondati.

7.1 Quanto al primo, va ribadito che “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio sui generis, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).

7.2. Ebbene, nel caso di specie, ha errato la CTR nel ritenere che l’avviso di accertamento (anno di imposta 2007), notificato al D.L. il 16 maggio 2013 “quale successore” della “Corti Vetri Costruzioni SRL”, cancellata dal Registro delle Imprese il 26 maggio 2009, è stato correttamente notificato, fosse nullo ab origine, giacchè all’estinzione della società non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio sui generis, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci.

8. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, infine, va osservato che la sentenza è altresì errata laddove ritiene nullo l’accertamento de qua poichè il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 non ha efficacia retroattiva. Inoltre, l’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, non disciplina i termini dell’accertamento tributario ma reca, esclusivamente, disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società sul differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, (Cass. 6743/2015)

8.1. L’attività accertativa dell’Ufficio, pertanto, non poteva dirsi preclusa a differenza di quanto erroneamente statuito dalla CTR.

9. Conclusivamente, la Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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