Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9404 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 20/04/2010), n.9404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

di Priscilla 4, presso lo studio dell’avvocato Coen Stefano che,

unitamente all’avvocato Ivo Mario Ruggeri, lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/17/06 della Commissione tributaria regionale

di Firenze, emessa il 21 gennaio 2006, depositata il 21 febbraio

2006, R.G. 1031/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’avv. Rizzacasa (delegata) per il ricorrente;

udito il P.M. cons. Dr. PIVETTI Marco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 1 aprile 2009 è stata depositata relazione del cons. delegato dott. Antonino Di Blasi che qui si riporta:

Relazione:

1. E’ chiesta la cassazione della sentenza 2/17/06 pronunciata dalla CTR di Firenze, sezione n. 17, il 21.1.06 e depositata il 21.2.06.

Con tale decisione la CTR ha respinto l’appello del contribuente e ritenuto sussistenti i presupposti impositivi;

2. L’impugnazione di che trattasi riguarda avviso di accertamento per IRPEF e accessori dell’anno 1998 e propone una serie di censure alla cui stregua l’impugnata sentenza dovrebbe essere cassata;

3. L’Agenzia controricorrente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza;

4. Il ricorso va esaminato alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, “nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro” (Cass. 14448/00, 16700/05, 19548/05, 20792/05, 21055/05). L’impugnata sentenza che ha considerato legittimo l’accertamento, effettuato sulla base del valore definito in precedenza ai fini dell’imposta di registro, sembra conforme a diritto.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in quanto, come ha evidenziato nelle sue conclusioni scritte il Procuratore generale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare, anche con ricorso ad elementi indiziari, la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando in concreto di aver venduto ad un prezzo inferiore ;

il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui 200 Euro per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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