Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9404 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 12/04/2017, (ud. 26/10/2016, dep.12/04/2017), n. 9404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Avv. B.A., difensore di se stesso ed elettivamente
domiciliato in Napoli presso il suo studio, alla via G. Paladino n.
2;
– ricorrente –
contro
FIDITALIA Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Verticale ed elettivamente
domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 94, int. 8, presso lo
studio dell’Avv. Giovanna Fiore, avendo successivamente la parte
sostituito i difensori e modificato il domicilio eletto;
– resistente –
avverso l’ordinanza pronunciata il 3.3.2014 dal Giudice di Pace di
Napoli, in procedimento n. 5487/14 Rg;
sentita la relazione svolta dal Presidente dott. Salvatore Di Palma;
non essendo comparsi i difensori;
udite le conclusioni del P.M., Dott. CERONI Francesca, che ha
domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ricordato:
che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente, difensore di se stesso, nonchè prova della notifica alla controparte;
che è stata depositato atto di nomina dei nuovi difensori della resistente FIDITALIA Spa: Avv.ti Emilio Girino, Franco Estrangeros e Mario Ferri, avendo la parte eletto domicilio presso lo studio di quest’ultimo, sito alla via Puccini n. 10 in Roma;
che i nuovi difensori della FIDITALIA Spa hanno depositato memoria ex art. 378 C.p.c. ed atto di adesione alla rinuncia al ricorso operata da controparte;
ritenuto:
che sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso e dell’adesione alla stessa;
che la estinzione deve essere disposta con ordinanza essendo già stata fissata l’udienza di trattazione quando la rinuncia è stata comunicata;
che nulla occorre provvedere in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;
dispone che dell’ordinanza di estinzione sia data comunicazione ai difensori delle parti, avvertendoli che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017