Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9404 del 04/04/2019
Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 04/04/2019), n.9404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACONO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8602/2015 R.G. proposto da:
M.P., rappresentata e difeso, in forza di procura
speciale a margine ex art. 378, dall’Alfio Paglione, con domicilio
eletto in Roma, via G. Ferrari 11, presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Giovanna Martino,
con domicilio eletto in Roma, Vicolo Orbitelli 31;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6096 depositata
il 7 ottobre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26
marzo 2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Giovanna Martino per il controricorrente.
Fatto
RITENUTO
– che la ricorrente, con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il 19 marzo 2019, si è costituita a mezzo dell’avv. Alfio Paglione, in virtù di procura speciale rilasciata a margine della stessa memoria;
– che il difensore non è stato ammesso alla discussione in pubblica udienza in base al rilievo ufficioso della irritualità della procura, in quanto rilasciata a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore e non per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
– che il rilievo è stato operata sul presupposto, non smentito nel corso della discussione che è seguita al rilievo ufficioso, che la presente causa fu iniziata prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009;
– che diversamente il presente giudizio è stato instaurato con ricorso depositata il 2 marzo 2012, essendo quindi applicabile, ex art. 58, comma 1, delle predetta legge, dell’art. 83, il comma 3, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a);
– che in base a tale disposizione, applicabile nella specie ratione temporis, si consente che la procura al difensore possa essere rilasciata anche in calce o margine della memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato;
– che consegue da ciò la regolarità della costituzione del nuovo difensore della ricorrente;
– che quindi la causa va rinviata a nuovo ruolo in modo da consentire al nuovo difensore della ricorrente di prendere parte alla discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in modo da consentire al nuovo difensore della ricorrente di prendere parte alla discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019