Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9403 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4969/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4618/6/17 della Commissione tributaria

Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata

il 23/11/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 4618/6/17, depositata il 23/11/2017, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate avverso la sentenza emessa dalla CTP di Catania per tardività della notifica dell’appello al contribuente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 22 e 53 non avendo i giudici di merito potuto accertarne la tempestività in mancanza della prova da parte dell’Agenzia della spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale.

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, e artt. 22 e 53.

La ricorrente rileva che la CTR, in violazione delle norme sopra indicate, ha erroneamente dichiarato l’appello inammissibile per tardività dello stesso.

A fronte di ciò, l’Agenzia delle entrate osserva che, per come affermato dalla stessa CTR, la sentenza di primo grado era stata depositata il 12.4.2011 e che, pertanto, il termine per notificare l’atto di appello, tenuto anche conto della sospensione dei termini processuali per l’operatività del condono, ex D.L. n. 98 del 2011, scadeva il 21.11.2012. Tale termine risultava pienamente rispettato avendo il procuratore dei contribuenti ricevuto il summenzionato atto di appello, a seguito di notifica a mezzo posta, il 20.11.2012 per come emergeva dalla raccomandata AR depositata nel giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 per avere la CTR dichiarato d’ufficio inammissibile l’appello in ragione dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’appello all’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio, cioè entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

L’Agenzia delle entrate rileva che per effetto dell’art. 22 cit. il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante decorre dalla data di ricevimento dell’atto di appello del destinatario, laddove l’indicazione contenuta nella norma in esame della produzione della ricevuta di spedizione postale del ricorso e non dell’avviso di ricevimento comporta solo che il ricorrente può costituirsi anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario. Alla luce di ciò, a parere della ricorrente, assume rilievo la cartolina di ricevimento della notifica dell’appello da cui risulta che l’atto è stato ricevuto il 20.11.2012, di talchè sarebbe tempestiva la costituzione in giudizio dell’Agenzia avvenuta il 13.12.2012. In conclusione, l’Ufficio osserva che è stato depositato in atti il documento (idoneamente surrogatorio della ricevuta di spedizione della raccomandata) ai fini della valutazione della tempestività della costituzione, con la conseguenza dell’illegittimità della pronuncia di inammissibilità.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul merito del gravame con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..

4. I tre motivi di ricorso, da trattarsi unitariamente stante la loro stretta connessione, sono fondati.

La CTR con la sentenza impugnata ha rilevato che in ragione del mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’appello munita di timbro, l’appello era affetto da un duplice profilo di inammissibilità, in quanto tardivo, ex art. 327 c.p.c., e proposto in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, poichè il suindicato mancato deposito non consentiva di verificare la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante. In proposito la CTR afferma che l’omesso deposito dell’atto in esame comporta impossibilità di avere certezza della data di avvio del processo notificatorio e, in particolare, “della data di spedizione ai fini della tempestività del ricorso”, peraltro non evincibile neanche “in seno alla ricevuta di ritorno” in cui “non è stata indicata la data di spedizione”. Afferma, ancora, la CTR che in assenza del suindicato deposito non è possibile neanche verificare la tempestiva costituzione dell’appellante il cui termine, ex art. 22 cit. decorre dalla data riportata nell’avviso di spedizione.

Le conclusioni a cui giunge la CTR sono frutto di un’errata applicazione delle norme richiamate.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, infatti, prevede che: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.

La ratio di tale disposizione è quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell’appello con il rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione, previsto dall’art. 51 D.Lgs. cit., ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata.

E’ consolidata la giurisprudenza di legittimità nel sostenere che dalla stessa formulazione letterale della norma l’onere per la parte di provvedere, a pena di inammissibilità, al momento della costituzione in giudizio, agli incombenti sopra riportati si riferisce al caso in cui il ricorso medesimo sia notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, (tra le varie Cass. n. 10322 del 2019, n. 12268 del 2017).

Questa Corte ha, poi, affermato che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”. Si è, poi, precisato che “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 2017).

Alla luce di tali principi va rilevato che nel caso sottoposto al presente scrutinio il termine per appellare, per come individuato dalla stessa CTR, scadeva il 21.11.2012 (sentenza appellata depositata e non notificata il 12.4.2011; termine per appellare semestrale al quale va aggiunto il periodo di sospensione feriale e quello previsto dalla disciplina sul condono) e che l’Agenzia dell’entrate appellante si era costituita in giudizio dinnanzi alla CTR il 13.12.2012.

In particolare, l’Agenzia dell’entrate rileva di aver provveduto alla notifica dell’atto di appello ai contribuenti, per il tramite del loro procuratore, il 20.11.2012 e, dunque, un giorno prima di quello individuato dagli stessi giudici di merito quale termine per proporre l’impugnazione e di aver “depositato insieme con l’appello l’AR della relativa raccomandata che attesta la ricezione del gravame in termini, il 20.11.12” (cfr. pag. 5 del ricorso).

Alla luce di quanto sopra si evince che la CTR nel pronunciare l’inammissibilità dell’appello non ha correttamente inteso la ratio dell’art. 22 cit. che è quella indicata di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell’appello con il rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione, previsto dall’art. 51 D.Lgs. cit., ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata.

Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che la CTR ha obliterato la verifica officiosa a lei rimessa circa la condizione di ammissibilità dell’appello, verifica che comportava l’esame della suindicata raccomandata dalla quale, così per come indicato dalla ricorrente, si attestava l’avvenuta notifica al destinatario dell’atto di appello il 20.11.2012 e, dunque, entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. con conseguente ammissibilità dell’impugnazione proposta e di tempestiva costituzione, avvenuta il 13.12.2012, dell’Agenzia dell’entrate.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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