Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9403 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 08/02/2019, dep. 04/04/2019), n.9403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22417/2015 proposto da:

B.C., in proprio e quale procuratore speciale di

B.A., B.P., B.M.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA

FAFONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO;

– ricorrenti –

contro

G.U.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARTINI;

– controricorrente –

e contro

CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE CARITA’ SANTA MARIA CROCIFISSA ROSA,

REGIONE LOMBARDIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C. ed altri, ebbero a proporre opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto di liquidazione delle competenze riconosciute al consulente Dott. G.U., il quale svolse attività professionale medico-legale nell’ambito del procedimento civile che opponeva i ricorrenti alla Regione Lombardia ed a Congregazione religiosa.

Resistendo il solo Dott. G., ad esito del giudizio, il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione proposta.

Avverso detta decisione proposero ricorso per cassazione, articolato su otto motivi, i consorti B..

Ha resistito con controricorso il Dott. G.U., mentre la Regione Lombardia e a Congregazione religiosa sono rimasti intimati.

Con atto datato 28.1.2019 depositato in Cancelleria il 31.1.2019 e ritualmente notificato alla controparte costituita,i consorti B. hanno proposto rinuncia all’impugnazione mossa e tale rinuncia risulta,ritualmente accettata dal Dott. G., unico resistente costituito,con atto depositato il 31.1.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto dai consorti B. va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., all’impugnazione proposta.

L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente costituito,ex art. 391 c.p.c., comporta che nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente procedimento per intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte dei ricorrenti B..

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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