Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9402 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 27/04/2011), n.9402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18563/2006 proposto da:

ACOSET S.P.A. (OMISSIS) (già Azienda Consorziale Servizi Etnei,

già Consorzio Acquedotto Etneo) in persona del Presidente pro

tempore Geom. G.G., considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANZO ROSSANA, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), P.G. (OMISSIS), S.

G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 644/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa l’11/5/2005, depositata il 21/06/2005,

R.G.N. 953/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/6/2005 la Corte d’Appello di Catania, accolto il gravame in via principale interposto dal sig. C.E. nei confronti della pronunzia Trib. Catania 20/12/1994 di rigetto della domanda di pagamento dei lavori di manutenzione e turnazione del servizio idropotabile dei Comuni di Viagrande e di Trecastagni, rigettava l’appello in via incidentale proposto dal Consorzio Acquedotto Etneo in ordine alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice della corte di merito la società Acoset s.p.a. (già Azienda Consorziale Servizi Etnei, già Consorzio Acquedotto Etneo) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. n. 144 del 1989), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che l’acquisito asserto probatorio sia stato erroneamente posto a base dell’accertamento nei suoi confronti, non sussistendo con i propri funzionari alcun rapporto organico.

Lamenta che non è stata svolta dalla corte di merito alcuna istruttoria in ordine alla “corrispondenza delle fatture ai servizi realmente effettuati”.

Con il 2^ motivo denunzia contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che, avendo contestato le prestazioni dedotte in giudizio da controparte, contraddittoriamente la corte di merito ha posto il vantaggio economico da esse derivanti a fondamento della disposta compensazione delle spese.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937;

Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierna ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio dr merito es., all'”atto di citazione del 23/01/1995″, al “D.I. n. 5191 del 1994, emesso, in favore di C.E., per il pagamento dei lavori di manutenzione e turnazione del servizio idropotabile”, alla domanda del C. “in linea subordinata che il C.A.E. fosse condannato ai sensi dell’art. 2041 c.c.”, all’eccezione “in via preliminare” di “novità della domanda”, alla chiamata in garanzia della “Ditta Consoli” dei “funzionari P.G., B.A., e S.G.”, alla sentenza di primo grado “n. 2861/97″, all'”appello”, all'”appello incidentale”, all'”istruttoria (documentale e testimoniale), alle disposizioni impartite dall’ing. S. e … sue valutazioni circa la necessari età ed utilità del servizio, nonchè …

riconoscimento dell’effettiva esecuzione dei lavori e della congruità del prezzo, anche attraverso i vari timbri apposti dai responsabili tecnici del Consorzio”, alle “fatture”, alle “prestazioni dedotte in giudizio” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).

Senza sottacersi che nel 1 motivo, a fronte di una denunzia di violazione di legge, non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia risultando dal ricorrente operata sul piano dell’asseritamente erronea valutazione dell’asserto probatorio, senza che risulti peraltro proposta violazione degli artt. 115, 116 c.p.c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., 7/5/2007, n. 10295; Cass., 16/1/2007, n. 828. Cfr. altresì Cass., 27/7/2006, n. 17145).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA