Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9402 del 17/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2018, (ud. 05/12/2017, dep.17/04/2018),  n. 9402

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1121/2015, depositata il 14 ottobre 2015, la Corte di appello di Salerno in parziale accoglimento del gravame principale della società G6 s.a.s. di L.D.B. & C., rigettato quello incidentale della lavoratrice – condannava la società al pagamento, in favore di S.A., di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in luogo delle retribuzioni nella misura contrattualmente dovuta a decorrere dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come invece disposto in esito al giudizio di primo grado.

2. La Corte confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva accertato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e dichiarato sussistente fra le parti un rapporto a tempo indeterminato (peraltro con decorrenza anteriore alla stipula).

3. Quanto, poi, alla causa di risoluzione, la Corte, richiamate le risultanze testimoniali e documentali acquisite al giudizio, rilevava come a far tempo dal 9 luglio 2009 l’appellata avesse intrapreso una propria attività artigiana, a dimostrazione della fondatezza della tesi datoriale circa il disinteresse della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con cinque motivi.

5. La società è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, avendo la Corte condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista da tali norme, nonostante che non fosse stata disposta dal primo giudice la “conversione” del contratto a tempo determinato per illegittimità del termine ma, con statuizione non impugnata in appello e, pertanto, passata in giudicato, fosse stato accertato l’inizio del rapporto di lavoro già prima della stipula di esso.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione di varie disposizioni del CCNL applicato dall’azienda che prevedono l’obbligo della forma scritta per le dimissioni.

3. Con il terzo, viene denunciata la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione con riguardo alla valutazione del comportamento tenuto dalla ricorrente dopo la cessazione del rapporto, incompatibile con la volontà di dimettersi.

4. Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto fare applicazione nella specie della tutela reale, una volta accertata la sussistenza del rapporto a partire da data anteriore alla stipula del contratto, essendo stato provato che la società, al momento della cessazione, aveva 161 dipendenti.

5. Con il quinto, infine, viene dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, e vizio di motivazione, sul rilievo della contraddizione in cui era incorso il giudice di appello, il quale, da una parte, aveva confermato la risoluzione ante tempus del contratto e, dall’altra, aveva ritenuto applicabile una normativa che si applica nei casi di conversione del contratto a termine allorchè lo stesso giunge alla sua naturale scadenza.

6. E’ fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso.

7. Al riguardo, si osserva che la Corte di appello, accogliendo parzialmente l’impugnazione della società e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la stessa a corrispondere alla lavoratrice l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, determinandone la misura in quella di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

8. Peraltro, la Corte ha, nel resto, confermato integralmente la pronuncia appellata e, quindi, la statuizione con cui il Tribunale di Salerno, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie (ritenute dalla Corte correttamente valutate), aveva accertato l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro da una data (il 18 febbraio 2008) anteriore alla stipula del contratto, avvenuta il 21 marzo 2008; d’altra parte, non risulta neppure che tale capo avesse formato oggetto di specifica impugnazione da parte della società in sede di proposizione dell’appello principale.

9. Si osserva ancora che l’indennità, di cui all’art. 32, opera “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato” (comma 5), vale a dire quando il termine risulti essere stato apposto in difetto dei requisiti di legge: ambito di applicabilità alla quale non è riconducibile la fattispecie in esame, in cui la nullità/inefficacia del termine, e la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dipende dalla circostanza che il rapporto fosse di fatto in essere fra le parti già prima che la loro volontà venisse formalizzata con la sottoscrizione di un documento di natura contrattuale.

10. E’ invero del tutto consolidato il principio di diritto, formatosi nel vigore della L. n. 230 del 1962, ma pienamente applicabile anche nel regime del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo cui l’atto scritto, contenente l’indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all’inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. fra le molte Cass. n. 2211/1998), essendo quello del termine un patto che postula la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro o da un contratto che, intervenendo solo successivamente all’inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti, o da accordi verbali fra le parti, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte.

11. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.

12. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1121/2015 deve, pertanto, essere cassata in accoglimento del primo motivo e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà a quanto sopra stabilito sub 9 e 10.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2018

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