Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9402 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 01/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14903-2014 proposto da:

COMUNE DI CARRARA, P. I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N.18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

IARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE

EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/12/2013 R.G.N. 450/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione; udito l’Avvocato DOMENICO IARIA;

udito l’Avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 492 del 2013, rigettava l’appello del Comune di Carrara avverso la sentenza del Tribunale di Massa che, accogliendo parzialmente il ricorso di S.B., aveva dichiarato la nullità del termine apposto a ciascuno dei cinque contratti stipulati tra le parti per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e segg. ed, esclusa la conversione del rapporto, ostandovi il disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, aveva condannato l’Ente territoriale a risarcire alla ricorrente il danno patito, liquidato in misura pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (cinque mensilità previste dal comma 4, come risarcimento minimo, più quindici mensilità previste dal comma 5 come misura sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro).

2. La Corte di appello, premesso che i primi quattro contratti erano stati stipulati per lo svolgimento di mansioni di “accompagnatore scuolabus” (il primo dal 20.9.1999 al 10.6.2000, il secondo dal 7.1.2002 al 27.3.2002, il terzo dal 24.7.04 al 4.9.04 e il quarto dal 15.9.2004 all’8.6.2005) e il quinto per mansioni di “bigliettaio presso la piscina comunale”, osservava in sintesi – per quanto rileva nella presente sede – che:

– il diritto al risarcimento del danno previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, era soggetto non alla prescrizione quinquennale, ma a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.;

– quanto al primo contratto, facente riferimento alla determinazione n. 31 del 1999, la clausola appositiva del termine era nulla, in quanto il progetto era finalizzato ad assicurare servizi nell’ambito scolastico e si identificava con la necessità di assicurare il normale servizio di scuolabus negli asili e nelle scuole e quindi in ragioni che esulano dalle previsioni di cui alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e segg., disciplinante ratione temporis la fattispecie;

– del pari del tutto generica era la causale apposta al secondo contratto stipulato per il periodo 7.1.2002-27.3.2002 per le medesime necessità e dunque ancora una volta per soddisfare esigenze ricorrenti, in violazione tanto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nel testo vigente ratione temporis, quanto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;

– la nullità dei primi due contratti rendeva ultroneo lo scrutinio di legittimità di quelli successivi;

– doveva essere disattesa anche la censura svolta dal Comune avverso la condanna al risarcimento del danno, correttamente parametrata al Tribunale in venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, atteso che per il valore del posto di lavoro può essere utilmente adottato quale parametro quello di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, che, costituendo un’alternativa alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, rappresenta il valore del posto come tipizzate dall’ordinamento; a tale risarcimento va poi aggiunto quello di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, condivisibilmente quantificato in cinque mensilità di retribuzione, stante il numero dei contratti e la complessiva durata del rapporto.

3. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Carrara propone ricorso affidato cinque motivi. Resiste con controricorso S.B.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, artt. 1422 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal Comune di Carrara in relazione le richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente relativamente per i contratti di lavoro stipulati con l’Amministrazione tra il 1999 e il 2005. Si chiede di affermare che, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, il diritto al risarcimento del danno subito al lavoratore per effetto dell’illegittima apposizione del termine ha natura precontrattuale, o comunque extracontrattuale, e quindi lo stesso è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e segg. e art. 16 CCNL del 6.7.1995 comparto Regioni ed Autonomie locali, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce che, nel caso di rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione soggetti alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, è legittimo il rapporto a tempo determinato sorto nell’ambito di progetti aventi carattere straordinario ed occasionale e per di più instaurato per fare fronte ad esigenze sostitutive, le quali siano espressamente indicate, unitamente al nominativo del dipendente sostituito, negli atti amministrativi finalizzati all’instaurazione di tale rapporto. Ci si duole del fatto che la Corte di appello, al pari del primo giudice, non abbia valorizzato la circostanza che l’assunzione della S. era avvenuta per lo svolgimento del progetto di cui alla delibera della giunta comunale del 10.8.1999 n. 623, e in tale contesto specificamente per sostituire la signora R.A.R..

3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e segg., art. 7 CCNL 14.9.2000 comparto Regioni ed Autonomi locali e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene la legittimità D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 del ricorso a contratti a tempo determinato stipulati dalla P.A. nell’ambito di progetti aventi carattere straordinario ed occasionale, le cui esigenze emergano per relationem mediante il richiamo, all’interno dei contratti di lavoro, degli atti amministrativi preordinati all’instaurazione di tali rapporti. In tale contesto ci si duole anche del fatto che la Corte di appello abbia esaminato, oltre al primo, solo il secondo contratto, quello stipulato per il periodo 7.1.2002 27.3.2002, omettendo di esaminare quelli successivi ed in particolare il quarto e quinto.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 sotto il profilo della sussistenza del diritto risarcimento del danno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che la Corte di appello aveva omesso di considerare l’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 392/2012 e si chiede che venga affermato il principio per cui, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ove venga accertata l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro pubblico contrattualizzato, il danno asseritamente subito dal lavoratore deve essere provato in giudizio tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, comprese le presunzioni. Al riguardo, ci si duole del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto il risarcimento in difetto assoluto di prova, anche solo presuntiva, che la ricorrente S. avrebbe dovuto fornire, circa la sussistenza e l’entità del danno subito.

5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, sotto il profilo della quantificazione del danno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si chiede che sia affermato che, nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione che risulti illegittimo, il danno subito lavoratore deve essere quantificato dal giudice effettuando una valutazione sostanziale che prende a riferimento la reale situazione di fatto che ha condotto alla stipula del contratto a tempo determinato e, quindi, l’effettiva perdita o meno di un’occasione di lavoro stabile alle dipendenze lo Stato.

6. Per ragioni di logica espositiva si esaminano preliminarmente il secondo e il terzo motivo, mentre l’esame del primo, avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione del risarcimento del danno, è effettuato unitamente all’esame del quarto e del quinto.

7. Il secondo motivo è infondato.

7.1. Occorre premettere che, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha confermato la nullità delle causali appositive del termine: quanto al primo contratto di cui alla determinazione n. 31 del 1999 del tutto generica era la causale costituita dal “progetto finalizzato ad assicurare servizi nell’ambito scolastico”, come pure altrettanto generica era la determinazione con la quale il Comune dispose la proroga di detto progetto e quindi del contratto. Questo finiva per identificarsi con la necessità di assicurare il normale servizio di scuolabus negli asili e nelle scuole e quindi in ragioni che non corrispondevano alle prescrizioni di cui alla L. n. 230 del 1962, disciplinante la fattispecie relativa al primo contratto e alla sua proroga. Ugualmente, quanto al secondo contratto stipulato per il periodo gennaio- marzo 2002 con richiamo della delibera dell’11 agosto 2001, nulla era specificato se non la necessità di assumere a termine per assicurare il servizio di scuolabus per l’anno scolastico in corso; anche in questo caso non erano rispettate le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nel testo vigente all’epoca dei fatti, atteso che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2, consente alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a forme flessibili solo per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali. Nè poteva valere l’enunciazione delle ragioni oggettive svolta per relationem mediante richiamo nei singoli contratti delle delibere autorizzative di sottostanti progetti, proprio perchè anche l’accesso ai documenti in parola non consentiva di individuare ex ante l’effettività e la congruità delle ragioni sottese al termine, risultando anch’essi del tutto vari e indeterminati.

7.2. Dunque, con motivazione sufficiente e non contraddittoria la Corte d’appello di Genova ha rilevato che i contratti di assunzione a termine della lavoratrice non indicavano la causale del termine o la indicavano in termini non specifici così violando tanto il disposto di cui alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e segg., quanto il disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (nel regime precedente la modifica introdotta dalla L. n. 92 del 2012). In proposito questa Corte (Cass. 18 ottobre 2013 n. 23702) ha affermato che costituisce regola generale l’obbligo di apporre nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato la ragione giustificativa del termine, la cui enunciazione deve essere specifica nel regime previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. E’ vero che – come già ritenuto da questa Corte (Cass. 26 agosto 2015 n. 17155) – nell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, la specificazione delle ragioni giustificatrici D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1può anche risultare per relationem da altri testi richiamati nel contratto di lavoro (cfr. Cass. 22 gennaio 2015 n. 1170), ma l’indicazione della causale prevista D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 cit., prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, deve essere circostanziata e puntuale e deve trattarsi di documenti accessibili agevolmente al lavoratore. La Corte di appello ha motivatamente ritenuto la genericità della causale meramente riproduttiva del progetto al quale la lavoratrice era stata assegnata in ragione delle ordinarie esigenze di tale settore senza riguardo a specifiche necessità che legittimassero l’apposizione del termine (per analoga fattispecie, cfr. Cass. S.U. n. 4913/16).

8. Il terzo motivo è fondato.

8.1. La Corte di appello ha ritenuto che, una volta accertata la responsabilità del Comune D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5, per avere instaurato plurimi contratti a termine illegittimi, a fronte della nullità dei due primi contratti restava ultroneo l’esame di legittimità dei contratti successivi ed in particolare il quarto e quinto.

8.2. Tuttavia, mentre nell’ipotesi di rapporto di lavoro privato, in cui la conversione rende ultroneo l’esame dei contratti successivi al primo dichiarato illegittimo, nel caso del rapporto di lavoro pubblico, in cui non opera la conversione, l’illegittimità va esaminata partitamente per ciascuno dei contratti oggetto dell’impugnativa giudiziale, anche per gli effetti che da tale accertamento possono derivare in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno risarcibile D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5. Pertanto, a fronte dell’ omesso esame della legittimità del quarto e del quinto contratto (in ordine al terzo non vi è motivo di ricorso), la sentenza va cassata in parte qua.

9. Il ricorso è fondato anche in ordine agli ultimi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto il tema del danno risarcibile nel caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica Amministrazione. Tale questione, essendo di particolare importanza ex art. 374 c.p.c., ha giustificato l’assegnazione del ricorso – unitamente ad altri analoghi ricorsi – alle Sezioni Unite in ragione anche di non uniformi orientamenti della Sezione Lavoro.

9.1. Le Sezioni Unite, con la sent. 5072 del 2016, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

a) In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.

b) In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c..

9.2. In conclusione, per le ragioni diffusamente argomentate nella citata pronuncia delle S.U. n. 5072 del 2016, da ritenere qui richiamate, il ricorso va accolto in parte qua, avendo la Corte d’appello seguito criteri diversi quanto al riconoscimento e alla quantificazione del danno risarcibile.

10. Venendo alla questione della prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva”, di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, questa Corte ha osservato che la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica (in senso conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e da questa Corte di legittimità), ha così disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. La nuova indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva”, dunque, prescinde dalla costituzione in mora del datore di lavoro; “copre” tutti i danni causati dalla nullità del termine e costituisce un nuovo e diverso diritto che, seppure collegato alla nullità del termine – di per sè imprescrittibile – è soggetto alla prescrizione ordinaria (Cass. n. 14996/2012).

11. Il ricorso va, dunque, accolto quanto al terzo, al quarto e al quinto motivo e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Igittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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