Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9402 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4318/2018 proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Calà ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via dei

Gracchi n. 283;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3634/5/17 della Commissione tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 20/6/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La CTR del Lazio con sentenza n. 3634/5/17, depositata il 20/6/2017, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, affermava la legittimità dell’avviso di liquidazione con il quale veniva sottoposto, tra l’altro, ad imposta di registro in misura proporzionale una sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo sez. distaccata di Montefiascone, con la quale si era disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. di un immobile a favore del contribuente.

La CTR poneva a fondamento della propria decisione la circostanza che la condizione del pagamento del prezzo indicata nella sentenza ex art. 2932 c.c. doveva ritenersi non apposta, in quanto meramente potestativa essendo la relativa volontà già stata manifestata dall’acquirente secondo quanto previsto dal comma 2 della norma indicata.

2. Avverso tale sentenza F.G. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia dell’entrate si costituiva ai soli fini di partecipare all’udienza.

4. In prossimità della camera di consiglio il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo F.G. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, per avere la CTR erroneamente considerato potestativa la condizione del pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente a seguito di sentenza emessa ex art. 2932 c.c..

Il ricorrente rileva che la sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Montefiascone n. 161 del 2012, depositata il 22.5.2012, con la quale si era disposto il trasferimento a suo favore, ex art. 2932 c.c., di un immobile non poteva essere eseguita in quanto quest’ultimo era risultato gravato da ipoteca volontaria e giudiziale. In proposito il contribuente rileva che il suindicato immobile, nel corso del suindicato giudizio civile, era oggetto di procedura esecutiva e assegnato all’asta il 14.3.2012 e, pertanto, prima del deposito della sentenza oggetto dell’avviso impugnato; assegnazione alla quale conseguiva il trasferimento del bene all’aggiudicatario con provvedimento del Tribunale di Viterbo del 18.7.2012.

Alla luce di quanto sopra il contribuente osserva che la CTR ha errato a qualificare come condizione meramente potestativa quella afferente al pagamento del prezzo residuo indicato nella sentenza oggetto di tassazione, non essendo tale quella afferente alla fattispecie in esame, laddove, così come rilevato nella sentenza oggetto di tassazione, il suddetto pagamento era condizionato dalla presenza di trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile per importi superiori al prezzo residuo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, avendo la CTR erroneamente affermato avvenuto l’effetto traslativo della sentenza di condanna ex art. 2932 c.c. prima del suo passaggio in giudicato.

Sul punto il F. osserva al momento del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di imposizione (avvenuto il 5.1.2013) l’immobile oggetto della stessa non era più di proprietà del promittente venditore in quanto, a seguito di procedura esecutiva indicata, era stato attribuito ad un terzo con decreto del 18.7.2012, di talchè nessun effetto traslativo si era o si poteva produrre in capo al contribuente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto il pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente condizione per la produzione dell’effetto traslativo del bene; pagamento in realtà diretto all’estinzione preventiva dei gravami eccedenti il saldo del prezzo come disposto dalla sentenza oggetto di tassazione.

4. I tre motivi, da trattarsi unitariamente state la loro stretta connessione, non sono fondati.

4.1. La questione sottoposta alla Corte attiene all’individuazione del regime impositivo della sentenza ex art. 2932 c.c. nella particolare ipotesi in cui essa risulti non eseguita per l’avvenuto trasferimento del bene oggetto della stessa a persona diversa dal promissario acquirente.

4.2 Va preliminarmente affermato che il Collegio condivide l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la natura meramente potestativa della condizione del pagamento del prezzo indicata nella sentenza ex art. 2932 c.c., con la conseguenza che quest’ultima deve essere sottoposta all’imposta di registro in misura proporzionale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente.

In proposito, per effetto del suindicato orientamento si è affermato che, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero – come nella specie – dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass. n. 27902 del 2018, n. 3806 del 2017, n. 18006 del 2016, n. 21625 del 2015, n. 16818 del 2014; n. 8544 del 2014, la sentenza n. 11780 del 2008; la sentenza n. 4627 del 2003).

Tale orientamento è stato contraddetto dalla sentenza richiamata dal ricorrente (Cass. n. 9097 del 2012), ribadita dalla n. 18180 del 2013.

Il Collegio rileva che avverso l’ultimo riportato indirizzo, questa Corte con la pronuncia n. 8544 del 2014 ha, con motivazione pienamente condivisa, evidenziato l’elemento di specificità del regime tributario, che rende ragione della assimilazione, tratta dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, tra il versamento del prezzo e la condizione meramente potestativa a proposito della ininfluenza del versamento medesimo ai fini del trattamento fiscale della sentenza di cui all’art. 2932 c.c.: “la differenza esistente tra i commi 3 e 4 del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, è da ravvisare in ciò. L’art. 27, comma 3, dicendo che “non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva” le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o dell’obbligato, si riferisce alla condizione (finanche meramente) potestativa lecita. E trova giustificazione nell’intento di evitare che si possa sfuggire all’imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell’imponibile (…) L’art. 27, comma 4, invece, prevedendo che “gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti a imposta in misura fissa”, si inserisce nel solco dell’ordinario regime civilistico di cui all’art. 1355 c.c., secondo cui è nullo il negozio cui una siffatta condizione risulti apposta. La sentenza di cui all’art. 2932 c.c., ai fini del trattamento fiscale, va considerata all’interno di tale distinzione funzionale. E quindi, fermo restando che, discorrendosi della registrazione di una sentenza, ogni rinvio al regime del contratto condizionato può essere accettabile solo per assimilazione, giustifica unicamente la tesi che appunto avvicina alla condizione meramente potestativa lecita (in quanto dipendente dalla volontà della parte acquirente di pagare il prezzo) il condizionamento degli effetti costitutivi della sentenza stessa. La condizione è da trattarsi, nei limiti dell’assimilazione, alla stregua di meramente potestativa in quanto la volontà dell’acquirente opera in tal caso direttamente a livello degli effetti del trasferimento, nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate all’atto dell’introduzione del corrispondente giudizio, allorchè, in vista del presupposto dell’art. 2932 c.c., la controprestazione (id est, il prezzo) è già stata oggetto di una seria offerta (art. 2932 c.c., comma 2)”.

4.3 Dai principi sopra riportati discende che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. è essa stessa traslativa di diritti reali in quanto sottoposta alla condizione meramente potestativa rimessa alla volontà dell’acquirente del pagamento del corrispettivo pattuito; condizione che, pertanto, si deve considerare come non apposta ex art. 27, comma 3, cit.. In ragione di ciò tale sentenza è assoggettabile al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale, non potendo l’acquirente del bene, una volta ottenuta la condanna ex art. 2932 c.c., eccepire ragioni di convenienza o meno a effettuare il pagamento. Queste, infatti, devono considerarsi quali aspetti oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono, pertanto, irrilevanti successivamente all’emissione della sentenza, tanto da rendere il versamento del prezzo assimilabile alla suindicata condizione meramente potestativa che, come tale, è ininfluente ai fini fiscali.

4.4 Nel caso di specie a fronte del mancato pagamento dell’imposta richiesta il contribuente eccepisce di non essere divenuto proprietario dell’immobile oggetto di condanna in quanto, successivamente alla sentenza ex art. 2932 c.c. e prima del suo passaggio in giudicato, era stato emesso, al termine di una procedura esecutiva, un decreto di assegnazione del suindicato immobile ad un creditore del promissario venditore del contribuente.

Tale circostanza non pone in discussione i principi sopra riportati.

Ed invero, ferma l’irrilevanza ai fini fiscali delle motivazioni sottese al mancato pagamento del prezzo residuo indicato nella sentenza oggetto di tassazione pagamento la cui convenienza è stata oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria intesa a ottenere la pronuncia ex art. 2932 c.c. e, ancora prima, all’atto della stipula del contratto preliminare – va osservato che, nel caso di specie, allo stesso modo non rileva il dedotto successivo decreto di assegnazione a terzi dell’immobile. Tale provvedimento, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente, non si pone ex se come condizione ostativa al trasferimento disposto dalla sentenza ex art. 2932 c.c., in quanto il ricorrente ben avrebbe potuto proporre opposizione avverso il suindicato decreto, nella forma dell’opposizione agli atti esecutivi,di talchè la sua mancata impugnazione, frutto di una libera scelta da parte di quest’ultimo è, in quanto tale, irrilevante ai fini dell’imposizione in esame.

5. La CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese possono essere compensate in ragione della segnalata non unitarietà di indirizzo giurisprudenziale.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– Compensa le spese.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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