Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9401 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 20/04/2010), n.9401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11545-2009 proposto da:

L.G., T.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato ELVIRA

MATAROZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato DIPIETRO MAURIZIO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G.B., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 197/2008 del TRIBUNALE di ENNA del 26.4.08,

depositata il 06/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Maurizio Didietro che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L.G. e T.B. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 avverso la sentenza del 6 maggio 2008, con la quale il Tribunale di Enna ha accolto, con gravame delle spese giudiziali, l’opposizione proposta da S.G.B. e B.G. avverso l’esecuzione forzata per obbligo di fare, minacciata da essi ricorrenti con un precetto notificato il 20 dicembre 2005, sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 222 del 2004 del Giudice di Pace di Enna.

Al ricorso gli intimati non hanno resistito.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p.3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile.

L’unico motivo su cui si fonda, con cui si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, si conclude con la seguente enunciazione:

®ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., la mancata esplicitazione delle singole voci dell’attività professionale svolta nel giudizio innanzi il Tribunale di Enna idonea a giustificare l’entità della condanna alle spese, ictu oculi abnorme in rapporto al valore della causa, integra il fatto controverso in relazione al quale la motivazione è omessa.

Ora, siffatta enunciazione non allude ad una quaestio facti idonea a costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma ad una omissione di motivazione su una questione giuridica, cioè l’entità delle spese in relazione al valore della causa. Come tale non appare adeguata al motivo per come intestato e non si correla ad esso, onde si dovrebbe ritenere che il motivo non sia stato accompagnato dal requisito che ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 4 sarebbe stato necessario, cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa.

Ove, poi, al di là della intestazione del motivo, si reputasse che esso sia in realtà un motivo di violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e precisamente della norma dell’art. 91 c.p.c. e di quelle che in relazione ad essa debbono guidare la concreta quantificazione delle spese giudiziali, pure considerate tali, oppure un motivo di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 sempre in relazione a dette norme, la valutazione della proposizione sopra riassunta come quesito di diritto comporterebbe che dovrebbe prendersi atto dell’assoluta genericità del quesito, posto che in esso non si dice chi abbia fatto la mancata esplicitazione delle singole voci dell’attività professionale (cioè se sia stata la sentenza o la parte) e si lascia del tutto indeterminato quello che sarebbe stato il valore reale della controversia.

Di modo che la Corte di cassazione non è messa in grado di comprendere quale sia stato l’error iuris che avrebbe commesso la sentenza impugnata.

Viene in rilievo, pertanto, il principio di diritto, secondo cui: Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. sez. un. n. 26020 del 2008).

In fine, se anche si considerasse la cennata proposizione effettivamente riconducibile ad un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, le indicate genericità sarebbero comunque del tutto inidonee a palesare la cd. chiara indicazione.

Solo la lettura dell’illustrazione del motivo – dalla quale si deve prescindere per la valutazione di osservanza dell’art. 366-bis c.p.c. – evidenzia quale sia la vera questione che i ricorrenti prospettano, che afferisce all’essere stata fatta dal Tribunale la liquidazione delle spese di lite, in situazione di mancata presentazione della nota spese da parte degli opposti, senza indicare gli atti di causa giustificativi delle spese stesse”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria dei ricorrenti non replica efficacemente.

Il Collegio osserva al riguardo che: a) nulla osserva la memoria sul rilievo che l’illustrazione del motivo è conclusa da un quesito di diritto mentre il motivo è dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il che basterebbe a far ritenere inosservato l’art. 360-bis c.p.c.;

b) nulla osserva la memoria sul rilievo inerente la inidoneità del quesito ad assolvere al requisito previsto da detta norma, pur inteso il motivo, al di là della sua qualificazione, come motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; c) l’illustrazione del motivo evidenzia che si addebita alla sentenza un error in procedendo e, pertanto, è privo di pregio l’assunto della memoria che il motivo effettivamente sarebbe riconducibile, conforme alla sua intestazione, all’art. 360 c.p.c., n. 5 con la conseguenza che perdurerebbe la valutazione di inidoneità del quesito siccome formulato a rispettare l’art. 366-bis c.p.c. per le ragioni indicate dalla relazione.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA