Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9401 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6523/2015 proposto da:

C.M., G.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ROCCO

AGOSTINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIO GUARNIERI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COSENZA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il

14/07/2014; (Rg. 1214/13);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I Dott.ri Ing.ri C.M. e G.F. ebbero a svolgere attività professionale quale consulenti tecnici della Procura di Cosenza nell’ambito di procedimento penale ed espletato il loro incarico, chiesero la liquidazione dei rispettivi compensi.

Ritenendo il compenso liquidato dalla Procura della Repubblica inferiore al dovuto secondo tariffa in relazione all’effettiva opera professionale prestata in base ai quesiti posti,i due professionisti ebbero a proporre opposizione avanti il Tribunale di Cosenza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Al esito del relativo procedimento, nel contraddittorio con il Procuratore della Repubblica di Cosenza,il Giudice designato ebbe a rigettare l’opposizione confermando il provvedimento di liquidazione impugnato.

Hanno proposto ricorso per la cassazione di detta ordinanza il C. ed il G. articolando tre ragioni di censura.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza evocato non s’è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In limine e prima di passare all’esame delle ragioni d’impugnazione,deve questa Corte rilevare la nullità del provvedimento impugnato e dell’intero procedimento tenutosi avanti il Giudice di Cosenza per vizio del contraddittorio.

Difatti l’unico soggetto evocato in giudizio e avanti il Tribunale ed a questa Suprema Corte risulta esser il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, ossia il titolare dell’Ufficio giudiziario cui apparteneva il Magistrato che ebbe a conferire l’incarico e disporre la liquidazione.

Tuttavia con chiarezza D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4, comma 1, dispone che le spese afferenti attività della Parte pubblica nel procedimento penale sono anticipate dall’Erario che ovviamente non può identificarsi nell’Ufficio giudiziario procedente, bensì nell’Amministrazione centrale, nel cui ambito operano gli Uffici giudiziari,onerata della spesa.

Inoltre con chiarezza la norma il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204, dispone che lo Stato proceda al recupero delle spese ripetibili ex art. 5 cit. D.P.R. anticipate nei confronti del reo condannato ex art. 535 c.p.p., comma 1.

Pertanto anche il soggetto indagato od imputato nel procedimento penale, nel cui ambito il PM dispose la consulenza e del cui compenso si discute, risulta interessato alla questione poichè la liquidazione di detta spesa processuale potenzialmente incidente sulla sua sfera patrimoniale in ipotesi di condanna.

Un tale principio si ricava da precedenti arresti di questa Suprema Corte in tema di liquidazione delle spese afferenti ai compensi degli ausiliari del Giudice e PM ovvero di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Cass. sez. 2 n. 9102/18, Cass. sez. 2 n. 24423/17 – che appunto individuano siccome parte necessaria del procedimento l’Amministrazione dello Stato – il Ministero della Giustizia – sulla quale in concreto, per disposizione di legge, ricade l’onere economico di anticipazione le spese, ossia il titolare del rapporto debitorio verso i consulenti.

Nella specie non risulta evocato in causa il Ministero della Giustizia a mezzo della locale Avvocatura dello Stato, bensì solo l’Ufficio giudiziario che affidò lo incarico ma non soggetto onerato economicamente del pagamento del compenso.

Inoltre va rilevato come anche i soggetti indagati od imputati nel procedimento penale – salvo che lo stesso non risulti definito con loro proscioglimento ovvero l’archiviazione – sono parti necessarie nel procedimento posto che,come visto, la norma D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 4, comma 1, pone le spese di consulenza a carico dell’Erario in via di anticipazione, salvo il diritto di rivalsa D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 5, lett. d), sul condannato a sensi dell’art. 204 cit. D.P.R. ed art. 535 c.p.p.. Un tanto comporta lesione del litis consorzio necessario,vizio rilevabile anche da questa Corte Suprema con conseguente nullità del’ordinanza impugnata – per ragioni diverse dalle censure elevate dai ricorrenti – e dell’intero procedimento svoltosi avanti il Giudice di Cosenza.

Consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata e la rimessione del procedimento per nuovo esame, pervia instaurazione di corretto contraddittorio, al Tribunale di Cosenza in persona di diverso Magistrato.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso proposto dai consorti C. – G., dichiara la nullità del provvedimento impugnato e del relativo procedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cosenza in persona di diverso Magistrato, che anche disciplinerà le spese di questo procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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