Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9400 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34357-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4139/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata la CTR Sicilia, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di V.G. avverso il diniego tacito dell’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF ed ILOR relative a redditi di lavoro autonomo versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto in quanto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. La CTR ha riconosciuto come spettante il chiesto rimborso, ritenendo che non era emerso dagli atti che il contribuente fosse titolare di partita IVA come imprenditore o come professionista intellettuale, non essendo pertanto applicabile la regola secondo la quale non sarebbe spettata l’agevolazione altrimenti costituente un aiuto di stato inibito dall’ordinamento Europeo.

L’intimato si è costituito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 289 del 2000, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la CTR avrebbe errato a riconoscere al contribuente il diritto al rimborso delle imposte pur in presenza di attività di impresa, quale doveva considerarsi quella dell’esercente la professione di commercialista

Il motivo è inammissibile.

La CTR ha compiuto un accertamento di fatto in ordine alla qualità dell’attività svolta dal contribuente, ritenendo testualmente che “non risulta che l’odierno appellato sia titolare di partita IVA, come imprenditore o come professionista intellettuale, e quindi non è applicabile la regola secondo la quale non potrebbe avere diritto all’agevolazione che diversamente avrebbe il connotato di aiuto di stato, come tale inibito dall’ordinamento Europeo.”

Orbene, siffatto accertamento compiuto dalla CTR sulla base degli elementi di valutazione dallo stesso ponderati non sembra aggredibile con il prospettato vizio di violazione di legge. L’Agenzia avrebbe semmai dovuto prospettare l’omesso esame di fatti oggetto di contraddittorio nel corso del giudizio che il giudice avrebbe dovuto esaminare. Ma tale censura non è stata in alcun modo proposta dalla ricorrente.

Sulla base di tali considerazioni, coerenti con le prospettazioni difensive esposte dalla parte controricorrente, la censura è inammissibile per avere prospettato un vizio di violazione di legge che, per converso, non si riscontra dalla pronunzia impugnata.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, è infondato.

Orbene, ritiene il Collegio che il delineato jus superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione, della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte – cfr. Cass. n. 25268/2018 -.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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