Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9400 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 20/04/2010), n.9400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4611-2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – Società con unico socio soggetta a

direzione e coordinamento di Enel SpA, in persona del suo

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 836/2008 del TRIBUNALE di PAOLA del 30.5.08,

depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Paola ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Paola aveva accolto la domanda di C.S., intesa ad ottenere la restituzione di somme pagate a titolo di indebito per una tornitura di energia elettrica.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

p.3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile.

L’unico motivo su cui si fonda – deducente violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonchè errata, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – non si conclude, per quel cha attiene ai vizi ai sensi del n. 3 e del n. 4 (riguardo al vizio ai sensi di tale numero dell’art. 369 c.p.c. si veda Cass. (ord.) n. 4329 del 2009) con la formulazione del quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis c.p.c. (norma abrogata, ma ultrattiva rispetto al giudizio), mentre, per quel che afferisce all’annunciato vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non contiene il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione di cui all’art. 366-bis c.p.c. (su quest’ultimo profilo si veda Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

2. Il Collegio non condivide la relazione, la quale è basata su un erroneo presupposto fattuale inerente il tenore del ricorso, cioè che il motivo su cui si fonda non si concluda con la formulazione del quesito di diritto quanto alla deduzione del vizio ai sensi dei nn. 3 e 4.

Infatti, nella quinta pagina del ricorso in fine e nella sesta all’inizio, risulta formulato un quesito, che per una svista la relazione non aveva rilevato esistente.

Il quesito di diritto è il seguente: Dica la Corte se, non essendo stata prodotta dalla parte appellata la sentenza di 1^ grado con la relazione di notifica al suo procuratore costituto nel giudizio di 1^ grado – nè risulta neppure aliunde che tale notificazione sia stata effettuata – l’atto di appello proposto dall’Enel nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza sia da considerarsi tempestivo e quindi ammissibile.

L’art. 366-bis c.p.c., quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 parrebbe, dunque, osservato. Resterebbe soltanto la inosservanza riguardo alla c.d., chiara indicazione.

2.1. La lettura del motivo, cui si deve allora procedere, attesa la presenza formale del quesito nel ricorso, palesa, tuttavia, che l’inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c. sussiste comunque sotto il profilo sostanziale, nel senso il quesito appare del tutto privo di pertinenza con quanto si illustra con il motivo.

Queste le ragioni, che sono ampiamente idonee a sperare le argomentazioni con cui nella memoria si sostiene l’idoneità del quesito a soddisfare il requisito dell’art. 366-bis c.p.c..

Nel motivo si critica la sentenza impugnata, perchè, una volta proposto l’appello dall’Enel nel rispetto del c.d. termine lungo ed eccepita la sua tardività dalla C., sull’assunto che la sentenza era stata notificata ed era, quindi, decorso il termine breve, che risultava inosservato, il giudice d’appello – pur dando atto che non era stata prodotta la sentenza impugnata con la relata di notificazione – ha considerato effettivamente decorso il termine breve argomentando che viene riprodotta la motivazione in parte qua … è stata prodotta lettera assicurata convenzionale spedita dall’Enel recante la data del 21/4/2006 con la quale detto ente comunicava al difensore della parte vittoriosa oggi appellata, di avere provveduto in data 24/2/2006 al pagamento delle somme stabilite dalla stessa sentenza. In tal modo il Tribunale avrebbe dato rilievo ad un forma di conoscenza equipollente alla notificazione e, inoltre, non avrebbe considerato che nella detta lettera (nella quale si allegavano assegni circolari in pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza di primo grado) si sarebbe precisato che la notificazione era stata effettuata unitamente al precetto di pagamento. Tanto avrebbe evidenziato che la notificazione della sentenza era stata effettata agli effetti dell’art. 479 e 137 c.p.c. alla parte soccombente e non al suo procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1, come richiesto dall’art. 285 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine breve.

Ora, le allegazioni svolte ad illustrazione del motivo – oltre ad evidenziare che, in realtà, non si argomenta alcun vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 cioè inerente la ricostruzione da parte del giudice di merito della quaestio facti, bensì soltanto un’erronea valutazione del fatto processuale ai fini dell’affermazione della decorrenza del cd. termine breve, come tale sempre riconducibile al vizio di violazione di una norma del procedimento, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (in termini, si veda Cass. (ord.) n. 13194 del 2008; Cass. (ord.) n. 4329 del 2009) – palesano che il motivo non è diretto a censurare la sentenza impugnata con la prospettazione di un quesito di diritto come quello che lo conclude, il quale suppone semplicemente che il giudice di merito abbia ritenuto decorso il termine breve, pur non essendo stata prodotta la copia della sentenza con la relata, in una situazione per cui nemmeno risultava aliunde l’effettuazione della notificazione.

In realtà, il quesito che avrebbe dovuto essere articolato nell’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c. per concludere l’illustrazione del motivo avrebbe dovuto essere in primo luogo nel senso di negare validità ad equipollenti della relata di notificazione ed in secondo luogo nel senso di censurare l’errore della sentenza impugnata per avere ritenuto, in situazione di mancanza della produzione della copia notificata della sentenza impugnata, dimostrata tale notificazione da una lettera del legale dell’appellante recante assegno in pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza di primo grado ed enunciativa della notificazione di quest’ultima con il precetto. Peraltro, il quesito, per essere aderente al fatto processuale (asseritamente) mal giudicato avrebbe dovuto specificare anche che nella lettera (di cui, in ottemperanza all’art. 366 c.p.c., n. 6, si riproduce il tenore e si indica la produzione con il ricorso) la sentenza si diceva si notificata con il precetto, ma senza specificazione del destinatario o dei destinatari della notificazione (circostanza rilevante agli effetti dell’art. 479 c.p.c., comma 2 nel testo anteriore alle modifiche – efficaci dal 1 marzo 2006, mentre il precetto venne notificato a febbraio del 2006 – apportate con eliminazione del suo secondo inciso dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2006).

Il quesito formulato, pertanto, non è pertinente al motivo e tanto determina l’inammissibilità del motivo e del ricorso, perchè è come se l’unico motivo di ricorso non fosse concluso dalla sua formulazione.

Al riguardo è stato, infatti, già ritenuto che: Il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, allorchè la risposta, anche se positiva per l’istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata” (Cass. sez. un. n. 11650 del 2008); e che “non è ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con un quesito non corrispondente al contenuto del motivo stesso” (Cass. sez. un. n. 6530 del 2008).

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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