Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9400 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5570-2015 nonchè nel ricorso n. 9274-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE PEPE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T., M.M., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi

dall’avvocato REMIGIO FIORILLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.P.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 397/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai controricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 3 e 4 giugno 2003, Ma.Ma.Cr., + ALTRI OMESSI esponevano che, con atto per Notar Pi.An. del 29.12.1973, P.A. aveva trasferito alla società LA MIA CASA s.c.ar.l. l’intera proprietà della costruzione di sei piani realizzata su suolo di proprietà della stessa venditrice, in (OMISSIS), con esclusione del piano terra e del piano interrato.

Con successivi atti di assegnazione, la predetta Cooperativa aveva assegnato ai singoli soci, ad eccezione del solo A.S., unitamente alle unità immobiliari destinate ad abitazioni, anche singole porzioni dell’area destinata a parcheggio, per una superficie complessiva di circa mq. 650, mentre la rimanente superficie, pari a mq. 450, era rimasta nella disponibilità e nell’uso della costruttrice, ciò in violazione di quanto disposto dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies come introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 dovendo, nella specie, l’area da asservire a parcheggio individuarsi in una superficie complessiva di mq. 1.102.

Tanto premesso, conveniva in giudizio la Società LA MIA CASA e P.A., per sentire:

1) dichiarare e riconoscere che l’area di parcheggio di mq. 450 circa del fabbricato sito in (OMISSIS), in catasto al fol. (OMISSIS), è di proprietà comune agli attori, quali proprietari degli appartamenti di detto edificio, o accessione di detti immobili, e, comunque destinata con vincolo di destinazione ad uso parcheggio per i predetti comproprietari, tanto previa dichiarazione di nullità, limitata alla parte in cui i contratti escludevano il trasferimento in capo ai rispettivi compratori, del diritto d’uso dell’area di parcheggio, e ciò sia in relazione all’atto per Notar Pi. del 29.12.1973, nel quale si escludeva dalla vendita dalla P. alla Cooperativa “La Mia Casa” l’area di parcheggio prevista dalla legge urbanistica, nonchè in relazione ai singoli contratti di compravendita intervenuti tra la signora P. o la Cooperativa e gli attori, nei quali si disponeva dell’area di parcheggio, o non si riconosceva il diritto dei comproprietari degli appartamenti alla comproprietà o al diritto d’uso dell’area destinata a parcheggio e, per l’effetto, condannare P.A. al rilascio della parte inerente a mq. 450 circa, o, comunque, riconoscere il diritto degli attori di uso sulla parte di area di proprietà di P.A., proporzionale agli altri diritti sulle parti comuni, dichiarando i contratti integrati con la previsione di tale diritto di uso in favore di ciascun condomino;

2) condannare la signora P.A. al risarcimento del danno causato dal mancato uso dell’area di parcheggio da parte degli attori, per la parte di mq 450 circa, da determinarsi a mezzo c.t.u.;

3) condannare i convenuti, in solido, al rimborso delle spese.

Si costituiva in giudizio P.A., la quale contestava la domanda, rilevandone l’assoluta infondatezza. In particolare, deduceva che in seguito al trasferimento della proprietà dell’intera costruzione al di sopra del piano terra, di cui all’atto per Notar Pi. del 29.12.1973, la costruttrice, con atto del 14 gennaio 1978, aveva asservito all’uso di parcheggio, a servizio dell’intero fabbricato, compreso anche il piano terra, la superficie di mq. 923 del piano interrato, nonchè ulteriori mq. 45 e mq 135 di rampe di accesso, in piena rispondenza con quanto disposto dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies.

Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Disposta consulenza tecnica di ufficio e successiva relazione integrativa, intervenivano in giudizio C.C. e D.P.M., quest’ultima quale acquirente dell’appartamento già assegnato ai coniugi A.- T., le quali si associavano alle conclusioni formulate dagli attori.

Con sentenza n. 501/06 il G.O.A. del Tribunale di Salerno rigettava la domanda intesa a far dichiarare la nullità dell’atto per Notar Pi. del 29.12.1973 e dell’atto di asservimento del 14 gennaio 1978, accoglieva le domande intese a far dichiarare la parziale nullità dei singoli atti stipulati tra la cooperativa “La Mia Casa” e gli attori e interventori, sostituendo la clausola con la quale si attribuiva solo in parte o non si attribuiva affatto la superficie destinata a parcheggio con altra, con la quale si attribuiva a ciascun assegnatario il diritto reale di uso dell’area di parcheggio relativamente alla superficie individuata secondo la tabella elaborata dal c.t.u. – sulla maggior estensione, da individuarsi nell’area residua del seminterrato rimasta in proprietà di P.A.. Con la stessa sentenza, quest’ultima veniva condannata al risarcimento dei danni in favore degli attori, per il mancato godimento dell’area destinata per legge a parcheggio, nella misura, determinata equitativamente, di Euro 100,00 annui per ogni mq. di parcheggio non goduto, con rivalutazione e interessi, dalla domanda, fino all’effettivo esercizio del diritto di uso. Dichiarava l’ammissibilità della domanda formulata dalla convenuta P., di integrazione del prezzo relativamente alla porzione ulteriore di area da destinare a parcheggio, rimettendo la causa sul ruolo, per la determinazione dei relativi importi.

Infine, con sentenza n. 280/07 il G.O.A., in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da P.A., condannava gli attori e l’interventrice C.C. al pagamento delle somme di rispettiva competenza, come determinate dal c.t.u.

P.A. proponeva appello avverso la sentenza non definitiva n. 501/06, relativamente alla quale era stata da lei tempestivamente formulata riserva di gravame, e avverso la sentenza definitiva n. 280/07.

Si costituivano gli appellati Co.Sa., + ALTRI OMESSI, i quali impugnavano l’atto di appello, chiedendone il rigetto, proponendo a loro volta appello incidentale.

Si costituiva anche B.F., il quale concludeva per il rigetto dell’appello principale e per la parziale riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione di nullità degli atti per Notar Pi. del 29.12.1973 e del 14.1.1978.

Si costituiva M.T., facendo proprie le domande e le eccezioni proposte dagli altri appellati e concludendo per il rigetto dell’appello principale e per l’accoglimento di quelli incidentali.

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 531 dell’11 giugno 2013: 1) accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale e, per l’effetto, anche in accoglimento del primo motivo di appello incidentale formulato dagli appellati, in parziale riforma della sentenza n. 501/06 (capo 3) accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell’art. 872 c.c., comma 2 nei confronti di P.A. limitatamente alle posizioni di A.S. e T.M.F. (attualmente D.P.M.) B.F., C.C. e Bo.Ro., condannando P.A. al risarcimento del danno, in favore dei soli predetti appellati e per il titolo sopra indicato, nella misura di L.. 12.000.300, pari ad Euro 6.197,27 in favore dei coniugi A.- T. (attualmente D.P.), di B.F. e di C.C., e nella misura di Lire 11.124.000, pari ad Euro 5.745,06, in favore di Bo.Ro., con la rivalutazione dal 1996 fino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi, nella misura legale sugli importi devalutati sino alla data di stipula di ciascun atto di assegnazione (1980 per i primi tre e 1983 per la quarta) e di anno in anno rivalutati, fino al soddisfo, rigettando la domanda di risarcimento nei confronti degli altri soggetti, attori e interventori in primo grado; 2) accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 501/06 (capo 1), dichiarava la parziale nullità dell’atto di asservimento per Notar Pi. del 14 gennaio 1978, rep. n. 340250, racc. n. 16274, in relazione all’atto di compravendita per Notar Pi. del 29 dicembre 1973 stipulato tra P.A. e la Società Cooperativa “La Mia Casa” a r.l., nella parte in cui, in violazione del disposto della L. n. 1150 del 1942, art. 41 bis e non conformemente al progetto approvato e alle successive varianti (licenza edilizia n. (OMISSIS) e successiva variante del (OMISSIS)) comprendeva zone non destinate a parcheggio nel progetto e nella variante (mq. 320) ed escludeva una zona di mq. 470 che “nel progetto era invece destinata a parcheggio, disponendo che tale atto venga integrato mediante la destinazione a parcheggio di un ulteriore spazio, individuato nella sentenza n. 501/06 capo 2 secondo quanto risultante dalla relazione integrativa del CTU; 3) accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 501/06 (capo 3) rigettava la domanda riconvenzionale di integrazione del prezzo di vendita del fabbricato, formulata dalla P. nei confronti dei soli attori e interventori; 4) confermava per il resto le sentenze appellate; 5) compensava per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

La decisione di appello dopo avere richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale in merito all’applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies reputava corretta, alla luce delle risultanze della CTU espletata, la conclusione circa la nullità delle clausole contrattuali presenti negli atti di assegnazione dei singoli alloggi da parte della cooperativa nella parte in cui avevano escluso il trasferimento del diritto di uso ovvero l’assegnazione di un diritto per una superficie inferiore a quella legale, e la loro sostituzione con la disciplina legale applicabile “ratione temporis”, che prevedeva la costituzione del diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio delle singole unità abitative e a carico dell’area accessoria in misura di mq. 1 di superficie per ogni mc 20 di costruzione.

Di conseguenza, nel caso di specie non poteva ritenersi idoneo a soddisfare il vincolo pubblicistico posto dalla norma in esame l’atto per Notar Pi. del 14 gennaio 1978 richiamato dall’appellante principale a sostegno del primo motivo di gravame, in quanto con lo stesso risultava asservita un’area di superficie nettamente inferiore a quella prevista dalla legge.

Da ciò scaturiva la nullità di tale atto, dovendosi ritenere, difformemente da quanto opinato dal Tribunale, che tale nullità fosse deducibile anche da parte dei singoli assegnatari, sebbene non siano parti del contratto intercorso tra la P. e la Cooperativa. Infatti, trattandosi, nella specie, della violazione di un vincolo di destinazione costituente norma imperativa, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità della clausola negoziale in contestazione poteva esser fatta valere anche da coloro i quali, pur non avendo partecipato all’atto del 1973, integrato nel 1978, avevano un concreto interesse ad evitare la lesione del proprio diritto reale all’uso dell’area di parcheggio sottratta alla sua destinazione.

La dichiarazione di parziale nullità poteva quindi trovare accoglimento, essendo altresì corretta la scelta del c.t.u., seguita dal primo giudice, di non individuare posti auto disimpegnati ed indipendenti, complessivamente ricavabili dall’area vincolata a parcheggio, essendosi il perito limitato a calcolare la quota di area di parcheggio, comprensiva di sosta, accesso e manovra, corrispondente alla superficie spettante a ciascun attore o interventore. Ed invero, non avendo costituito oggetto di specifica domanda, la questione relativa alla effettiva ripartizione e distribuzione dei posti auto ricavabili sulla ulteriore area di parcheggio restava estranea al giudizio, sicchè la distribuzione della relativa superficie, da individuarsi, secondo le prescrizioni del c.t.u., nell’area rimasta nella piena disponibilità della P., dovrà necessariamente avvenire mediante regolamentazione interna tra tutti i condomini interessati, compresi quelli che sono rimasti estranei al presente giudizio.

Quanto alle censure della P. in merito all’accoglimento della domanda risarcitoria legata al mancato utilizzo dell’area destinata a parcheggio, la Corte d’Appello, esclusa la correttezza della sua giustificazione quale esercizio dell’azione spettante alla cooperativa in via surrogatoria da parte degli assegnatari, riteneva che però a questi ultimi il diritto al risarcimento del danno spettasse in proprio, essendo stato affermato l’obbligo del venditore di risarcire il danno subito dagli acquirenti per l’indisponibilità del bene, in quanto il diritto al ristoro del pregiudizio economico non è fondato, per questi ultimi, sul disposto dell’art. 1338 c.c., bensì su quello dell’art. 872 cit. codice (applicabile, per la sua generale previsione, in ogni caso di violazione di norme urbanistiche incidenti sul regime della proprietà privata).

Tuttavia, mentre il danno poteva reputarsi esistente in re ipsa per coloro che non avevano ottenuto l’assegnazione del diritto di uso su una qualsiasi parte dell’area a tal fine destinata, per coloro che avevano ricevuto un’area di estensione inferiore a quella prevista per legge, il danno poteva essere liquidato in via equitativa solo se fosse stata offerta la prova dell’effettivo pregiudizio subito, prova che però non era stata fornita.

Era poi accolto l’ultimo motivo di appello incidentale, con il quale si lamentava la erroneità del riconoscimento del diritto della P. ad un incremento del prezzo di vendita, nei confronti degli attori e degli intervenuti.

Infatti, tale domanda doveva essere indirizzata dalla venditrice nei confronti della Cooperativa, e non nei confronti degli assegnatari delle singole unità immobiliari, i quali erano rimasti estranei al rapporto contrattuale relativo alla cessione del fabbricato. Se è vero che il giudice, pronunziando il trasferimento dell’indicato diritto d’uso, deve anche pronunziare sul riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente mediante apposita stima), in quanto all’operata integrazione dell’oggetto di una delle prestazioni dovute per contratto, deve corrispondere la coerente integrazione dell’oggetto della controprestazione, per ripristinare l’equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato, nel caso di specie gli attori e gli altri soggetti intervenuti nel giudizio di primo grado erano rimasti estranei sia all’atto di cessione del fabbricato, intervenuto tra P.A. e la Cooperativa “La Mia casa”, in virtù di atto per Notar Pi. del 28.12.1973, sia al successivo atto di asservimento, del 14.1.1978, integrativo del primo. Di conseguenza, scaturendo il diritto della P. all’incremento del prezzo dalla necessità di riequilibrare il sinallagma contrattuale alteratosi per effetto del riconoscimento del diritto di uso su un’area di parcheggio di superficie superiore a quella effettivamente messa a disposizione della cooperativa, e trattandosi di una pretesa di natura esclusivamente obbligatoria, unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda in esame era da individuarsi nella cooperativa, quale diretto contraente della costruttrice.

Infine, era respinto l’ultimo motivo di appello principale, con il quale la P. lamentava la condanna al pagamento delle spese in ragione dei 2/3, avendo il giudice compensato tra le parti il rimanente terzo, osservandosi che la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla P. nei confronti degli attori e degli intervenuti, non consente di configurare la sussistenza di “giusti motivi” o di una ipotesi di “reciproca soccombenza” che potrebbe comportare la integrale compensazione delle spese del primo.

Viceversa le spese del secondo grado, in ragione del parziale accoglimento dell’appello principale, con la conseguente riforma della sentenza relativamente alla domanda di risarcimento dei danni, accolta in favore di alcuni soltanto degli appellati, e, nel contempo, in ragione dell’accoglimento, pure parziale, dell’appello incidentale, con conseguente rigetto della domanda di integrazione del prezzo proposta dalla P., andavano compensate per intero tra le parti.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.A. sulla base di un motivo.

M.T. e M.M. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente, nel rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., stante la mancata notificazione della sentenza gravata, ha intrapreso in data 24/1/2014 la notificazione del ricorso, pervenendo a tale risultato nei confronti di alcuni degli intimati, ed emergendo che tuttavia la stessa non si era perfezionata nei confronti di tutti i destinatari. Non avendo la ricorrente provveduto altresì a depositare il ricorso, avendo alcuni degli intimati raggiunti dalla notifica, notificato a loro volta controricorso, era stato iscritto il procedimento n. 5570/2015, con l’attestazione da parte della cancelleria che il ricorso non risultava essere stato iscritto a ruolo alla data del 6 marzo 2015.

Tuttavia la ricorrente ha riattivato il procedimento notificatorio nei confronti di alcuni degli intimati inizialmente non raggiunti, avendo ad esempio eseguito la notifica del ricorso nei confronti di N.M. in data 27 marzo 2015, procedendo quindi alla successiva iscrizione a ruolo nel procedimento n. 9274/2015, nel rispetto del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.

Orbene reputa il Collegio che, previa riunione dei due procedimenti separatamente iscritti, vertendo entrambi sul medesimo ricorso, essendo stata impedita con l’iniziale attivazione del procedimento notificatorio la maturazione del termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c., ed attesa la previsione di cui all’art. 369 c.p.c., che prevede che il deposito del ricorso debba avvenire a pena di improcedibilità nel termine di venti giorni dalla data dell’ultima notifica, e considerato altresì quanto dettato dall’art. 387 c.p.c., attesa la mancata declaratoria di improcedibilità in relazione al primo procedimento iscritto a ruolo a seguito della notifica del controricorso, non possa pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità, atteso il formale rispetto della previsione di cui all’art. 369 c.p.c.

3. Sempre in via preliminare rileva la Corte che il ricorso non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti della società cooperativa e di alcuni degli originari attori (tra cui Ma.Ma.Cr., A.S., Bu.Ra.), contumaci nei precedenti gradi del giudizio.

E’ bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario per ragioni di carattere processuale, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato.

Senonchè, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima, facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto non meglio precisate.

Si assume che, pur essendo corretto l’inquadramento giuridico della vicenda alla luce dell’esegesi che è stata offerta delle previsioni introdotte dalla L. n. 765 del 1967, non poteva condividersi l’assunto dei giudici di appello che, anzichè annullare gli atti di acquisto intervenuti tra la cooperativa e gli assegnatari, quanto all’attribuzione del diritto di uso sulle aree destinate a parcheggio, hanno invece dichiarato la nullità dell’atto di asservimento del 14 gennaio 1978, con il quale la ricorrente aveva disposto quali fossero le aree asservite a tal fine.

Ancora, era da reputarsi erronea l’affermazione dei giudici di appello con la quale era stata disattesa la richiesta della P. di integrare il corrispettivo della vendita a suo tempo effettuata in favore della società cooperativa, in quanto in tal modo è venuto meno il sinallagma contrattuale.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui, senza nemmeno un preciso riferimento alla tipologia di vizio lamentato, si limita a denunciare, in assenza anche dell’indicazione delle norme interessate, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 17555/2013, secondo cui il ricorso con il quale si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata).

L’assoluta genericità della rubrica del ricorso e la mancata individuazione anche nella parte motiva della censura, delle norme che sarebbero state violate o falsamente applicate dal giudice di merito, rende il ricorso inammissibile, essendo evidente dalla lettura dell’atto, come le doglianze lamentino nella sostanza una non meglio precisata ingiustizia della decisione gravata, senza che la medesima sia perfettamente riconducibile alla violazione di specifiche previsioni normative.

Va altresì aggiunto che il ricorso è inammissibile anche per la genericità delle critiche che non si confrontano minimamente con il concreto tenore della sentenza d’appello.

Quanto alla denuncia secondo cui i giudici di appello avrebbero solo dichiarato la nullità dell’atto di vendita intervenuto tra la P. e la società e del successivo atto di asservimento, senza altresì pervenire alla dichiarazione di nullità parziale degli atti di assegnazione intercorsi tra la società ed i soci, sempre in relazione alla mancata attribuzione del diritto di uso ovvero all’attribuzione di un diritto siffatto, ma per una superficie inferiore a quella imposta dalla legge, la censura non si confronta con quanto deciso dalla Corte d’Appello.

Infatti, come si ricava puntualmente dalla lettura dello svolgimento del processo fatto dai giudici di merito, già il Tribunale con la sentenza non definitiva aveva dichiarato la parziale nullità dei singoli atti stipulati tra la cooperativa e gli attori e gli interventori (cfr. pag. 5).

La Corte d’Appello si è limitata ad ampliare la declaratoria di nullità parziale anche agli atti intercorsi tra la ricorrente e la cooperativa (e ciò sul chiaro presupposto che ampliando in tal modo la superficie sulla quale si era costituito il diritto di uso in favore della società acquirente, ne avrebbero di riflesso beneficiato anche i singoli assegnatari, legittimati pertanto, in quanto portatori di un interesse concreto, a far valere la nullità dell’atto di trasferimento in favore della propria dante causa) ma non ha in alcun modo riformato la decisione di prime cure quanto alla sorte degli atti di assegnazione, come confermato dal punto 4 del dispositivo della sentenza gravata, che espressamente ribadisce la conferma per il resto delle sentenze appellate.

Quanto, invece, al mancato riconoscimento dell’integrazione del corrispettivo dovuto alla P., per effetto dell’ampliamento delle aree gravate dal diritto di uso, la Corte d’Appello lungi dal negare la sussistenza di tale diritto (ritenuto appunto funzionale al corretto riequilibrio del sinallagma contrattuale) ben più limitatamente ha rilevato che trattandosi di un’integrazione del contenuto del contratto intercorso tra la ricorrente e la società, poteva essere reclamato esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale e non anche nei confronti degli attori e degli interventori, verso i quali era stata indirizzata la domanda della P., che viceversa non aveva avanzato analoga richiesta verso la società.

Trattasi di ragionamento chiaramente espresso dal giudice di appello e che non risulta minimamente investito dalla censura della ricorrente, che si limita a dolersi di una generica ingiustizia della decisione, svincolata però da qualsiasi puntuale argomentazione idonea ad inficiare le motivazioni del giudice del gravame.

Quanto infine alla del pari generica affermazione secondo cui la soccombenza reciproca avrebbe imposto la compensazione delle spese di lite, valga ricordare che costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017; Cass. n. 2149/2014).

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti.

Nulla a provvedere quanto alle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile;

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida per ognuno in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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