Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 940 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 20/01/2021), n.940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 775-2020 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA

GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 984/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/05/2019 r.g.n. 144/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 8 maggio 2019, ha confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande avanzate da M.J. tese ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine il suo diritto alla protezione sussidiaria o alla protezione umanitaria già negatagli dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte territoriale esclusa la necessità di procedere all’audizione del ricorrente – già sentito dalla Commissione territoriale e nel corso del giudizio di primo grado – ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello stato di rifugiato osservando che le dichiarazioni rese dal ricorrente era inverosimili e scarsamente attendibili, ingiustificatamente prive di riferimenti circostanziati e non supportate da documenti.

2.1. Inoltre il giudice di secondo grado ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non essendo la zona di provenienza del ricorrente caratterizzata da episodi di violenza indiscriminata.

2.2. Con riguardo alla protezione umanitaria, richiesta in via subordinata, la Corte ha in primo luogo chiarito che alla fattispecie non trova applicazione, ratione temporis, il D.Lgs. n. 5 ottobre 2018 n. 113 che introduce rilevanti restrizioni alla concessione del permesso di soggiorno. Tuttavia ha escluso che ricorrano i presupposti per l’accoglimento della domanda evidenziando che ricorrano “i gravi motivi di carattere umanitario” che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 5 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 autorizzano la concessione della tutela richiesta precisando che la lacunosità, incongruenza ed inattendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento della richiesta non ne consentivano l’accoglimento.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.J. che articola quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. In via del tutto preliminare il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poichè non è assistito da valida procura alle liti.

4.1. Ed infatti la procura spillata al ricorso non contiene alcun riferimento al provvedimento della Corte di appello oggetto del ricorso per cassazione ma fa riferimento genericamente “ad ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare ed in sede di gravame” conferendo “ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere, sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa deferire il giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualunque genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato (…)”.

4.2. Il difensore, dunque, risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato spillato di seguito all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata ma si riferisce ad una procura conferita genericamente con un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima. Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (ex plurimis Sez. L, Ord. n. 28146 del 2018, Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005 e recentemente proprio in materia di protezione internazionale Cass. 31/08/2020 n. 18150).

5. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. L’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva sicchè non occorre provvedere sulle spese del giudizio.

7. Poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 09/12/2019 n. 32008).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Noemi Nappi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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