Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 940 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/01/2020), n.940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22225-2014 proposto da:

LA CORTE EN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO

DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO DI MARIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LAGO DI LESINA 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CORATELLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Compagnie d’Hotellerie Suisse s.r.l., oggi La Corte EN s.r.l., impugnò il diniego del Comune di Santa Margherita alla istanza, presentata in data 30/3/2011, di revisione della tariffa della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal Regolamento per gli “Alberghi”, nonchè di consequenziale rimborso del maggior importo pretesamente versato a tale titolo sin dall’annualità 2004, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Genova respinse il ricorso con decisione appellata dalla contribuente e confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, che con la sentenza n. 130, pronunciata il 25/10/2013 e depositata il 3/2/2014, rilevò la inammissibilità dell’impugnazione di “un atto non impositivo”, peraltro, riferibile ad una richiesta di rimborso, per le indicate annualità, di “ciò che non è mai stato corrisposto”.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste l’intimato Comune con controricorso; Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, giacchè la CTR ha omesso di considerare che la richiamata diposizione non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche atti diversi da quelli ivi elencati, e che la nota del Comune, dando certezza alla pretesa tributaria esercitata, rende concretamente sussistente l’interesse alla impugnazione giudiziale del diniego di revisione della tariffa.

Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., essendosi la CTR pedissequamente adeguata, con una motivazione “per relationem”, alla decisione del giudice di prime cure, senza rendere comprensibili le ragioni per le quali sono state disattese le critiche formulate con il gravame.

La società ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’atto contenente il diniego di revisione della tariffa di cui al Regolamento TARSU, approvato con delib. del consiglio comunale 21 maggio 1998, n. 43, che ha distinto la categoria degli esercizi alberghieri da quella delle abitazioni civili, in ragione della diversa potenzialità a produrre rifiuti, e disatteso l’istanza di rimborso di quanto – in tesi – versato in eccesso dalla contribuente, assumendo che la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione abbia comunque portato a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, nella specie, la debenza della TARSU secondo la tariffa stabilita dal Regolamento comunale per gli “Alberghi”, sensibilmente superiore a quella per le abitazioni private.

L’istanza di revisione della tariffa della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani costituisce una sorta di richiesta di autotutela il cui potere, in linea generale, soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria, come tale, inidonea ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, in assenza di esigenze di rilevante interesse generale, non trattandosi di uno strumento di tutela di diritti individuali, esigenze queste che, nel caso in esame, non sussistono, avendo il contribuente dedotto l’astratta violazione di principi volti a rendere la tassazione conforme della capacità contributiva (Cass. n. 4937/2019, n. 21146/2018, n. 1965/2018, n. 2380/2018 e Sez. U. n. 32358/2018).

Ne discende la palese infondatezza del primo motivo del ricorso più risalente (RG n. 22225/2014) considerato che la nota del Comune di Santa Margherita non si inserisce nella sequenza degli atti costituenti il procedimento di formazione della pretesa tributaria i quali, con le relative notificazioni, rendono possibile un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 1144/2018), per cui non assume alcun rilievo, ai fini qui considerati, l’intervenuta impugnazione giudiziale di un atto – la nota del predetto Comune – affatto estraneo all’accertamento, liquidazione e riscossione del tributo.

E’, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso perchè la sentenza impugnata è legittimamente motivata “per relationem”, contenendo espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, avendone fatte proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornendo il giudice di appello, sia pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell’atto di gravame.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore del Comune di Santa Margherita, in Euro 5.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA