Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 940 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 17/01/2011), n.940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10301/05) proposto da:

G.A., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. Massignani Gianni ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. Torquato Taramelli, n.

5;

– ricorrente –

contro

O.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Ibello Giuseppe,

in virtù di procura speciale apposta in calce alla copia notificata

del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Enrico Volpetti, in Roma, alla V. Germanico, n. 109;

– controricorrente –

e

IMPRESA EDILE COLANINNO Paolo, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina n. 360/2004,

depositata il 2 marzo 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 2

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2002, la signora G.A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Latina il sig. O. Luigi per sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati al suo immobile in virtù delle infiltrazioni idriche provenienti dall’appartamento sovrastante, quantificati (sulla scorta di una stima di un perito di fiducia) nella misura di Euro 361,52, oltre al costo delle spese sopportate per essersi avvalsa di un tecnico (e, quindi, per complessivi Euro 542,28). Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale instava per il rigetto della domanda asserendo che l’esclusiva responsabilità per i danni lamentati dall’attrice era riconducibile alla realizzazione dei lavori condominiali effettuati sul lastrico solare dell’edificio dalla ditta Colaninno Paolo, di cui veniva chiesta l’autorizzazione alla chiamata in causa. Esteso il contraddittorio a tale ditta, la stessa si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo eseguito i lavori per conto del condominio, sostenendo, peraltro, la non corrispondeva al vero di quanto affermato nell’atto di chiamata in giudizio in base al quale essa non si sarebbe mai offerta di rimediare agli inconvenienti provocati eliminando, perciò, le infiltrazioni e restaurando i beni danneggiati.

Esperita la fase istruttoria, anche con l’espletamento di c.t.u., con sentenza pubblicata in data 2 marzo 2004 il giudice adito rigettava la domanda siccome infondata, con conseguente assorbimento della domanda ricollegabile alla chiamata in causa della predetta ditta.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 14 aprile 2005) la G.A., basato su un unico motivo, avverso il quale ha resistito, con apposito controricorso, O.L., mentre l’altra intimata ditta Colaninno Paolo non si è costituita in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico complessivo motivo la ricorrente, sul presupposto che nella fattispecie era stata accertata la responsabilità dell’impresa edile Paolo Colaninno (come rilevato nella stessa decisione impugnata), quale terza chiamata in causa, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei principi dell’estensione automatica al terzo chiamato della domanda principale avendo il giudice di pace di Latina, con la sentenza oggetto di ricorso, ritenuto di dover rigettare le sue ragioni dedotte in citazione per mancanza di responsabilità in capo al convenuto principale O.L., senza, pertanto, entrare nel merito di quelle accertate nei confronti della suddetta impresa, così incorrendo anche nella conseguente violazione dei principi in ordine alla disciplina delle spese processuali, poichè, essendo stata omessa la condanna al risarcimento dei danni a carico della suddetta impresa, il menzionato giudicante non si era pronunciato sulla condanna alle spese in proprio favore, quale parte che si sarebbe dovuta dichiarare vittoriosa.

Rileva, innanzitutto, il collegio che il ricorso si prospetta ammissibile sia con riferimento al profilo del regime impugnatorio in concreto applicabile (vertendosi in tema di ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del giudice di pace emessa nella vigenza della disciplina processuale anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) sia con riguardo al rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c..

Quanto al primo aspetto si osserva (v., per tutte, Cass. 1 marzo 2007, n. 4890) che, in tema di impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dall’art. 339 c.p.c., comma 3 (nel testo previgente al D.Lgs. n. 40 del 2006), e art. 113 c.p.c., comma 2, erano da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse fossero state pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui all’art. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (nella specie contenuto nel suddetto limite, essendo stata introdotta una controversia risarcitoria per un importo di Euro 542,28). In ordine al secondo profilo si rileva che, pur non ponendo il ricorso proposto riferimento alle specifiche disposizioni assunte come violate, dal suo complessivo svolgimento è desumibile la rappresentazione di precise argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata dovessero ritenersi in contrasto con l’interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie fornita dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, nell’ipotesi di specie, la ricorrente, richiamandosi a specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità (tra i quali Cass. 9 aprile 1999, n. 3474), ha criticato la sentenza impugnata che era incorsa nella violazione di legge per omessa pronuncia sulla domanda proposta con riguardo alla mancata condanna della impresa edile, quale terza chiamata in causa nei cui confronti era stata accertata la responsabilità per i danni provocati dalle indicate infiltrazioni, poichè, essendosi verificata un’estensione automatica della domanda nei riguardi della predetta impresa, quale effettiva legittimata passiva, il giudice adito non avrebbe potuto esimersi dall’emettere nei suoi confronti la statuizione di condanna anche senza la formulazione di specifica istanza della parte attorea, non configurandosi in tal caso il vizio di ultrapetizione. Con tale deduzione, perciò, la ricorrente – rispondendo sufficientemente al disposto e alla “ratio” riconducibili all’art. 366 c.p.c. (con particolare riguardo ai n. 3) e 4) del comma 1) ha inteso in concreto prospettare la violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. in relazione al vizio di omessa pronuncia trasparente dall’impugnata sentenza, avendo operato una specifica critica della soluzione adottata dal giudice del merito nel risolvere la riportata questione giuridica posta dalla controversia, mediante la puntuale contestazione nell’ambito di una valutazione comparativa con la diversa soluzione prospettata nel motivo (e non attraverso la mera contrapposizione di quest’ultima a quella evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata). Ciò posto, ritiene il collegio che il richiamato motivo formulato con il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Per come ricavabile dall’esposto svolgimento del processo (e dalla stessa narrativa risultante dalla sentenza impugnata), a seguito della costituzione dell’originario convenuto O.L., era insorta l’esigenza di procedere alla chiamata in giudizio, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., dell’impresa edile Paolo Colaninno, quale esecutrice dei lavori in conseguenza dei quali si erano presumibilmente verificate le infiltrazioni determinatrici dei danni lamentati dalla G., venendosi, perciò, a configurare anche una sua legittimazione passiva con riguardo alla domanda dedotta in giudizio. Provvedutosi all’estensione del contraddittorio nei confronti della predetta impresa edile, il giudice di pace, all’esito dell’esperita istruzione (anche mediante c.t.u.), malgrado fa ritenuta accertata responsabilità della suddetta impresa in ordine alla produzione dei danni per cui era stata instaurata la controversia, era pervenuto al rigetto della domanda nei riguardi del convenuto principale O.L., omettendo di pronunciare la condanna nei confronti della menzionata impresa, nei cui confronti era stato esteso il contraddittorio.

Così statuendo, però, il giudice di pace di Latina ha disatteso il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 1999, n. 3474, citata anche dalla ricorrente; Cass. 31 luglio 2002, n. 11366, e Cass. 22 agosto 2007, n. 17837), alla stregua del quale, nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda allo stesso terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di quest’ultimo una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. In altri termini, quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l’una come limite dell’altra; peraltro, anche ove l’attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, ragion per cui, ove rimanga accertata la responsabilità esclusiva del terzo chiamato in causa, il giudice non può esimersi dal pronunciare le conseguenti statuizioni, invece omesse nella indicata controversia sottoposta all’esame del giudice di pace di Latina.

In definitiva, ripercuotendosi peraltro la suddetta omessa pronuncia anche sulla conseguente disciplina complessiva delle spese processuali e non potendosi escludere la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Latina, in persona di altro magistrato che – oltre a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità – si atterrà al principio in base al quale, nell’ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza quando la chiamata stessa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo, a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice, e ciò in quanto il giudizio verte sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente unico.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Latina in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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