Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 94 del 07/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 07/01/2021), n.94

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12803-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE VI. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1321/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale Toscana n. 1321/18 depositata il 5.7.18 ed avente ad oggetto una controversia tributaria nei confronti dell’Immobiliare Vi. srl relativa all’avviso di accertamento (OMISSIS) per Ires, Iva e Irap 2007 – 2008;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo la società contribuente presentato domanda di definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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