Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9399 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. I, 27/04/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 27/04/2011), n.9399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.E. (c.f. (OMISSIS)), M.G.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CHISIMAIO 42, presso l’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentati e

difesi dall’avvocato LAURI BIAGIO, giusta procura a margine ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/05/2008, n. 4060/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.E. e M.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto 6/15 maggio 2008 della Corte di Appello di Napoli con cui il ricorso da essi proposto per il riconoscimento dell’indennita’ prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89; in relazione all’irragionevole durata di un procedimento introdotto davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso iscritto al n. 1340 del 1989 e non ancora deciso, e’ stato dichiarato nullo in conseguenza della nullita’ delle procure rilasciate al difensore senza data e su un foglio separato, scritto con diversi caratteri di stampa, privo di timbro di congiunzione con il ricorso, con numerazione progressiva rispetto all’ultima pagina dello stesso scritto a penna e senza alcuna indicazione dell’autorita’ territorialmente competente e alcun riferimento al giudizio presupposto.

Con l’unico motivo, illustrato anche con memoria, hanno dedotto che le procure erano state depositate unitariamente al ricorso e contengono un espresso riferimento al presente atto da indicarsi dinanzi alla Corte d’Appello competente territorialmente ai sensi dell’art. 11 c.p.c., al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato.

Come questa corte ha costantemente ritenuto, il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l’atto cui essa accede non si sostanzia nella necessita’ di una cucitura meccanica, ma ha riguardo a un contesto di elementi che consentano, alla stregua del (Ndr: testo originale non comprensibile) apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e alla riferibilita’ della procura stessa al giudizio di cui si tratta; con la conseguenza che, ai fini della validita’ della procura, non e’ richiesto che il rilascio di essa su un foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, ne’ che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato.

Nel caso in esame, il deposito delle procure contestualmente al ricorso introduttivo del giudizio di merito e l’esplicito riferimento, in essa contenuto, al tipo di procedimento di intraprendere costituiscono elementi sufficienti ad integrare il collegamento tra i due atti richiesti dalla legge processuale per abilitare il difensore a rappresentare davanti al giudice le parti che gli hanno conferito le procure.

Il ricorso deve, percio’, essere accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio per nuovo giudizio alla stesa Corte d’appello che lo ha pronunciato, in diversa composizione, alla quale va rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso,- cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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