Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9399 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27912-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE

DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 583/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/05/2015 R.G.N. 1022/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 19.5.2015, la Corte d’appello di Bologna confermava la statuizione di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell’INPS relativo ai contributi a percentuale dovuti per l’anno 2004 da S.L., che l’Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, essendo l’INPS titolare di autonomi poteri di accertamento rispetto a quelli propri dell’Agenzia delle Entrate, l’accertamento del maggior reddito da parte di quest’ultima non potesse interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito; sotto altro profilo, riteneva che non fosse applicabile in specie l’istituto della sospensione della prescrizione, non potendo ravvisarsi nella condotta meramente omissiva della contribuente alcun artificio volto a sottrarre i redditi a fronte dell’attività dichiarata.

Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, formulando due motivi di censura. S.L. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 per avere la Corte territoriale ritenuto che l’avviso di accertamento proveniente dall’Agenzia delle Entrate non avesse efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’INPS.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, e D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, (conv. con L. n. 438 del 1992), per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile l’istituto della sospensione della prescrizione nelle more dell’avviso di accertamento.

Ciò posto, il primo motivo è fondato.

Muovendo dal fatto che il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ha previsto che “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 10 (…) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”, così demandando all’Agenzia delle Entrate non solo un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, ma altresì di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS (Cass. n. 17769 del 2015); e trattasi,di arresto cui il Collegio intende dare continuità, non potendo logicamente sostenersi che, a seguito dell’attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l’Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all’art. 2943 c.c..

Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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