Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9399 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5749-2015 proposto da:

T.M.T., T.V., T.A.,

T.P., TO.VI., T.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 32, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA FRATACCIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO CIRILLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.V., M.R., M.A., M.L.,

in proprio e quali eredi di MI.VI., domiciliati in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNA PAGNOZZI giusta procura in calce al

controricorso;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4357/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione del 3 ottobre 2005, T.M.T., A., C., P., V. e V., quali eredi della madre M.I., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Mi.Vi., R., V., A. e L. al fine di accertare la proprietà degli attori sul locale posto al primo piano del fabbricato in (OMISSIS), riportato in NCEU alla partita (OMISSIS), ancora intestato ai convenuti ed a C.A. deceduta il (OMISSIS).

Deducevano che M.I. aveva acquistato per effetto di un accordo non trasfuso in forma scritta il vano oggetto di causa dal fratello M.P., dante causa dei convenuti, al quale era pervenuto a seguito della divisione per notar Ma. del 5 settembre 1954; inoltre il locale era stato sin dal dicembre del 1955 accorpato alla proprietà di M.I., e sino alla morte di quest’ultima avvenuta nel (OMISSIS), avendo gli attori continuato a possedere il bene anche in seguito, avendo quindi maturato l’usucapione della proprietà.

Si costituivano i convenuti i quali deducevano che il vano era stato in realtà locato alla dante causa degli attori e chiedevano il rigetto della domanda, proponendo in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per morosità risalente al 1992.

Il Tribunale con la sentenza n. 3444/2011 rigettava la domanda attorea e dichiarava inammissibile, in quanto tardiva la domanda riconvenzionale, attesa la tardiva costituzione dei convenuti.

Avverso tale sentenza gli attori proponevano appello principale cui resistevano i convenuti, proponendo a loro volta appello incidentale.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 4357 del 30 ottobre 2014 ha rigettato entrambi i gravami, compensando per la metà le spese del grado, ponendo la residua parte a carico degli appellanti principali.

Quanto alla deduzione secondo cui la tardiva proposizione della domanda riconvenzionale determinava anche l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dai convenuti e delle relative richieste istruttorie, la Corte di merito osservava che la contestazione mossa dai convenuti circa la ricorrenza dei presupposti per l’usucapione non poteva esser qualificata in termini di eccezione in senso stretto, con la conseguenza che la verifica circa la ricorrenza di un contratto di locazione ben poteva essere esaminata dal giudice adito, ancorchè al fine di rigettare la domanda attorea.

Del pari infondato era ritenuto il secondo motivo di appello con il quale si contestava la corretta valutazione della prova testimoniale.

La Corte d’Appello osservava che la valutazione delle prove rientra nell’attività decisoria espressamente riservata al giudice di merito, essendo condivisibile sul punto quanto opinato dal Tribunale che aveva escluso che fosse emersa in maniera univoca la prova che il godimento del locale da parte degli attori fosse connotato dalla presenza di una situazione di possesso.

D’altronde anche i lavori eseguiti da parte degli attori non erano di per sè incompatibili con la presenza di una detenzione riconducibile ad un contratto di locazione, cui avevano fatto cenno i testi addotti da parte convenuta.

Doveva pertanto reputarsi escluso il raggiungimento della prova dell’avvenuta usucapione, prova che deve presentare i caratteri della certezza, senza che possano residuare spazi e perplessità sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite.

Del pari motivata in maniera corretta era la decisione del Tribunale di escludere la sostituzione di un teste indicato da parte attrice e deceduto, posto che il decesso risaliva ad una data anteriore alla stessa indicazione del suo nominativo nelle memorie istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c.

Disatteso anche il motivo di appello principale, concernente la liquidazione delle spese di lite, era rigettato anche l’appello incidentale con il quale si contestava la conclusione circa l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, per la tardiva costituzione dei convenuti.

Infatti, la deduzione secondo cui M.L. si era già costituito alla data del 9 marzo 2006, e quindi tempestivamente rispetto alla data indicata in citazione per la prima udienza, si fondava sul fatto che una copia di tale comparsa recava il timbro della cancelleria con tale data.

Tuttavia era emerso che il convenuto non si era regolarmente costituito con il deposito di fascicolo di parte, essendo altresì emerso che la comparsa di costituzione non recava la sottoscrizione autentica della parte.

Solo a seguito del rilievo del Tribunale, il M. aveva regolarizzato la sua costituzione, con la produzione del fascicolo di parte contenente la comparsa in originale con regolare procura, sicchè a tale data poteva farsi risalire la costituzione, data che però era successiva alla maturazione della preclusione alla proposizione della domanda riconvenzionale.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso T.M.T., A., C., P. e Vi. articolato in quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2 e art. 184 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla L. n. 80 del 2005, con la conseguente inammissibilità della prova testimoniale richiesta dai convenuti, in quanto correlata alla domanda riconvenzionale inammissibile.

Si deduce che le deduzioni difensive svolte dai convenuti, e volte a supportare la domanda riconvenzionale, mirata a conseguire la risoluzione del contratto di locazione asseritamente esistente tra le parti, in relazione al bene oggetto di causa, non potevano essere esaminate dal giudice di merito, in quanto travolte dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale.

Ne derivava che anche la prova testimoniale funzionale alla dimostrazione della conclusione di un contratto di locazione non poteva essere ammessa, sicchè la decisione della causa sarebbe dovuta avvenire prescindendo dal contenuto delle deposizioni rese dai testi addotti dalla controparte, le quali avevano invece fondato la valutazione di incertezza circa gli esiti della avversa prova richiesta da parte ricorrente.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con il travisamento della tipicità della domanda riconvenzionale.

Si ritiene erronea la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che i convenuti si fossero limitati a proporre delle mere allegazioni difensive volte a negare l’esistenza dei presupposti dell’azione di usucapione, trascurando che tali deduzioni erano però destinate a supportare una domanda riconvenzionale della quale è stata rilevata l’inammissibilità.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Ed, invero, parte ricorrente non contesta che la deduzione circa la intervenuta conclusione di un contratto di locazione, quale titolo idoneo a giustificare la mera detenzione del bene da parte degli attori, ove riguardata di per se sola, costituirebbe un’eccezione o, ancor meglio, una mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda di usucapione (come dovrebbe ricavarsi dalla previsione di cui all’art. 1141 c.c., comma 2), ma sostiene che avendo i convenuti legato tale affermazione anche alla proposizione di una domanda riconvenzionale, che però è stata ritenuta oggetto di tardiva formulazione, sarebbe stata preclusa ogni possibilità di tenere conto di tale allegazione, anche ai fini dell’ammissione delle richieste istruttorie delle controparti, che erano appunto finalizzate a dimostrare come sin ab initio il godimento del bene della dante causa dei ricorrenti avesse titolo in una detenzione derivante da un contratto di locazione.

Va quindi evidenziato che non appare in alcun modo contestata la conclusione secondo cui l’allegazione dell’esistenza del contratto di locazione, in quanto finalizzata esclusivamente ad ottenere il rigetto della avversa domanda di usucapione, sia un’eccezione che esula dalla previsione di cui all’art. 167 c.p.c., comma 2 (e ciò ancorchè nel caso di specie, anche a voler accedere alla diversa tesi che si tratti di eccezione in senso stretto, la soluzione non muterebbe, posto che, risalendo la citazione alla data del 3/10/2005, come confermato dagli stessi ricorrenti, operano le previsioni di rito nella formulazione anteriore alla novella di cui alla L. n. 80 del 2005, entrata in vigore solo il 1 marzo del 2006, così che la preclusione alla proposizione delle eccezioni in senso stretto era differita alla successiva scadenza del termine concesso ai sensi del previgente art. 180 c.p.c., comma 2; ne deriva che essendosi i convenuti costituiti, tardivamente per la proposizione della domanda riconvenzionale, ma comunque alla prima udienza indicata in citazione del 15/12/2005, le deduzioni contenute nella loro comparsa di risposta circa l’esistenza del contratto di locazione, come si ricava dalla lettura anche del controricorso, sarebbero in ogni caso tempestive anche ove qualificate come eccezioni in senso stretto), ma si pretende piuttosto di far discendere dall’inammissibilità della domanda riconvenzionale, la stessa inammissibilità dell’eccezione.

La doglianza non può però avere seguito.

Va in primo luogo richiamato lo stesso contenuto dell’art. 36 c.p.c. il quale nel fornire la definizione delle domande riconvenzionali, fa riferimento a quelle domande che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, confermando quindi l’autonomia che esiste concettualmente tra l’eccezione e la domanda riconvenzionale, sebbene entrambe possano avere ad oggetto i medesimi fatti, rappresentando la seconda l’opportunità per la parte, a fronte della formulazione di un’eccezione, di un ampliamento del novero delle domande proposte nel corso del giudizio, a fine di conseguire, perlomeno per l’eccipiente, un’utilità ulteriore rispetto a quella rappresentata dal mero rigetto della domanda avversa.

Ne consegue che l’eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale, ancorchè per ragioni di rito legate alla sua tardiva proposizione, come avvenuto nella fattispecie, non pone nel nulla anche l’eccezione alla quale la domanda stessa si agganciava, imponendo quindi al giudice di dover in ogni caso valutare i fatti posti a fondamento dell’eccezione, sebbene al più limitato fine di pervenire al rigetto della domanda.

La correttezza della soluzione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale, trova conforto anche nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha appunto affermato che (cfr. Cass. n. 4233/2012), mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all’attore, che va oltre il mero rigetto della domanda attrice, mediante l’eccezione riconvenzionale egli, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un’autonoma domanda in un giudizio separato, si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria, totalmente o anche solo parzialmente, al fine di beneficiare di una condanna più ridotta. Ne consegue che la mancata impugnazione della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i vizi dell’opera appaltata, resa dal giudice di primo grado in considerazione della mancata prova dei fatti posti a fondamento di essa, comporta la sola preclusione di riproporre nel giudizio di appello l’esame di detta domanda, ma non determina l’abbandono dell’eccezione riconvenzionale, riproposta in sede di gravame, parimenti fondata su tali vizi e volta a confutare la pretesa attorea sotto il profilo del “quantum” (conf. Cass. n. 16314/2007).

Ne discende quindi che (cfr. Cass. n. 21472/2016) anche quando il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l’esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall’attore, sull’assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l’inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall’attore medesimo, domandando anche l’eventuale condanna di quest’ultimo al pagamento di quanto dovuto in base a tale differente prospettazione, qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice (conf. Cass. n. 11679/2014, in relazione all’inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata con la memoria ex art. 416 c.p.c. senza richiesta, ex art. 418 c.p.c., di spostamento dell’udienza, essendosi ritenuta non preclusa la valutazione, da parte del giudice, del fatto integratore della stessa che assuma valore di eccezione, quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo della pretesa dell’attore, ai fini della decisione sulla domanda principale; Cass. n. 10206/2015; Cass. n. 22552/2009).

Correttamente quindi la sentenza gravata, pur confermando la valutazione di inammissibilità per ragioni processuali della domanda riconvenzionale, con l’impossibilità di potersi pronunciare sulla richiesta risoluzione del contrato di locazione intercorrente tra le parti, ha però valutato la ricorrenza del dedotto rapporto locatizio, sebbene al limitato fine di respingere la domanda avversa di usucapione.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 116,244 e 246 c.p.c. con la conseguente inammissibilità della prova richiesta dalla controparte, stante la nullità delle deposizioni dei testi incapaci e l’irrilevanza delle deposizioni comunque inattendibili. Si denuncia altresì la violazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quanto al diniego della richiesta di provvedere alla sostituzione di un teste indicato da parte attrice ma defunto.

Si osserva, quanto alla prima parte della censura, che due dei testi escussi erano coniugi, in regime di comunione legale, con due delle convenute, e che era stata tempestivamente sollevata eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., essendo stata tale eccezione poi reiterata nei motivi di appello.

Ne deriva che, essendo evidente l’interesse dei testi rispetto alla controversia, tali deposizioni non potevano contribuire alla valutazione dei fatti di causa, essendo quindi inficiato ab imis il giudizio reso sul punto dalla corte di merito.

Si osserva poi che è stata trascurata la ben maggiore specificità delle deposizioni dei testi indicati da parte ricorrente e si lamenta che era del tutto ingiustificato il diniego opposto alla richiesta di sostituzione del teste Mo.Ca., deceduta in data successiva alla notifica dell’atto di citazione, motivata solo in ragione del fatto che tale sostituzione non era stata già effettuata in occasione della redazione delle memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, invero va rilevata l’inammissibilità della censura nella parte in cui in maniera del tutto generica, ed in violazione anche della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, lamenta una valutazione inattendibile delle prove testimoniali operata dal giudice di merito, mirando con tale doglianza a contestare l’insindacabile esercizio del potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato dalla legge al giudice di merito, senza nemmeno peritarsi di riportare in maniera compiuta il tenore delle varie deposizioni testimoniali rese sul punto dai testi escussi.

Quanto, invece alla diversa deduzione circa l’eccezione di incapacità di alcuni dei testi addotti dai controricorrenti, si rileva che in ricorso la parte ha riferito che l’eccezione de qua era stata tempestivamente formulata nel corso ed all’esito dell’assunzione della prova testimoniale stessa, costituendo poi specifico oggetto di gravame.

Al riguardo va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 23896/2016) qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (conf. Cass. n. 6555/2005; Cass. S.U. n. 21670/2013).

La mancata specificazione circa la reiterazione dell’eccezione de qua, non solo sub specie di motivo di appello, ma anche in occasione della precisazione delle conclusioni in primo grado, rende evidente quindi l’inammissibilità della doglianza ai sensi della norma ora menzionata.

L’eccezione di incapacità sarebbe comunque infondata nel merito.

Ed, infatti, questa Corte ha precisato che (Cass. n. 2621/2005) in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l’altro coniuge, non è configurabile, nell’ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza.

In tal senso si è affermato che (cfr. Cass. n. 988/2010) in caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l’attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l’altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., stante la sua facoltà di intervenire nel processo.

Nella specie, però, attesa anche l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta, l’oggetto del processo era limitato solamente, avuto riguardo alla posizione dei convenuti, ad ottenere il rigetto dell’altrui domanda di usucapione (o di accertamento della proprietà) ma in relazione a beni che erano di originaria proprietà degli stessi convenuti per provenienza ereditaria, e quindi sottoposti al regime dei beni personali.

Ne deriva quindi che anche nel caso, come poi verificatosi, di esito fausto del giudizio per i convenuti, i rispettivi coniugi, sebbene fruenti del regime della comunione legale, non avrebbero tratto alcun giovamento di carattere giuridico, venendo unicamente confermata l’appartenenza del bene, ma quale bene personale dell’altro coniuge, senza quindi alcun incremento del patrimonio comune.

In merito invece alla doglianza che investe la mancata sostituzione del teste deceduto, va in primo luogo ribadito che la prova testimoniale, a pena d’inammissibilità, va dedotta entro il termine perentorio di cui all’art. 184 c.p.c., con specifica indicazione non solo dei fatti sui quali deve vertere l’escussione ma anche dei nominativi delle persone da interrogare (cfr. Cass. n. 27007/2005), sicchè stante l’inderogabilità del regime delle preclusioni anche istruttorie, che prescinde per il rilievo della sua violazione dell’eventuale eccezione della parte, non può trovare fondamento l’argomento di parte ricorrente secondo cui l’erronea indicazione di un teste deceduto con le memorie di cui all’art. 184 c.p.c., non era stata eccepita dalla controparte, rilevando piuttosto la considerazione secondo cui l’errore commesso si riverberava unicamente in danno dei ricorrenti che avevano indicato come teste un soggetto del quale non poteva poi avvenire l’escussione nel corso dell’istruttoria.

Quanto alle vicende che possano colpire il testimone, e con specifico riferimento all’ipotesi di decesso, non ignora il Collegio come questa Corte abbia in passato affermato che (cfr. Cass. n. 13187/2013) qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l’indicazione delle persone da assumere e fissata l’udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l’udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dall’art. 104 disp. att. c.p.c., comma 1 dovendo piuttosto trovare applicazione analogica – rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito – la norma contemplata nel comma 2 di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l’omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l’assunzione degli ulteriori testi ammessi, siccome, anche in tal caso, si impone l’esigenza di evitare la decadenza determinata da un impedimento incolpevole (conf. Cass. 16764/2006), ma trattasi di precedenti che non appaiono attagliarsi al caso in esame.

Ed, invero il richiamo alla presenza di un impedimento incolpevole, induce a ritenere che la possibilità di sostituzione del teste defunto possa essere invocata nel caso in cui il teste sia deceduto nelle more tra il provvedimento di ammissione della prova (o al più tra la data di deposito delle memorie istruttorie) e quella fissata per l’escussione del teste, poichè in tal caso il decesso del teste si pone come evento imprevisto che non può riverberarsi in danno della parte che lo aveva indicato.

A diversa conclusione deve invece addivenirsi nella diversa ipotesi in cui il decesso del teste sia anteriore alla data di redazione delle memorie istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c. essendo onere della parte interessata verificare che i testi, eventualmente già indicati in occasione della redazione dell’atto introduttivo del giudizio, siano ancora in vita.

L’omissione di tale verifica rende non più incolpevole l’impedimento generato dalla dipartita del teste, e quindi impedisce di accedere alla eventuale richiesta di sostituzione, fatta salva l’ipotesi, che necessita di adeguata prova, che la mancata conoscenza del precedente decesso sia imputabile a cause oggettivamente non riconducibili a negligenza della parte (fattispecie questa nemmeno dedotta dai ricorrenti).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1376,1158,1164 e 1141 c.c. nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Assumono i ricorrenti che sin dall’introduzione del giudizio avevano allegato che in realtà tra la propria dante causa ed il dante causa dei convenuti era intercorsa una compravendita del bene, sebbene affetta da nullità per vizio di forma.

Il riconoscimento di tale vicenda negoziale avrebbe quindi dovuto condurre all’accoglimento della domanda di usucapione, essendo la soluzione dei giudici di merito gravemente inficiata dalla erronea valutazione delle risultanze probatorie.

Il motivo è evidentemente inammissibile.

In disparte la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 nella parte in cui si contesta l’apprezzamento delle prove testimoniali operato in sede di merito senza nemmeno riprodurre il tenore delle varie deposizioni rese dai testi escussi (limitandosi solo a richiamare, e peraltro in maniera parziale, le deposizioni rese da alcuni dei testi indicati dai ricorrenti), la censura si risolve nella sollecitazione alla Corte di pervenire ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, pretendendosi che si acceda alla tesi dell’esistenza di un contratto di compravendita concluso in forma orale, quale titolo idoneo a giustificare il permanere nel godimento del bene da parte dei ricorrenti e della loro dante causa, a fronte invece di una ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito che ha ritenuto che tale assunto difensivo non emergesse con carattere di univocità dal complessivo materiale istruttorio, non essendo stata quindi fornita quella prova dotata di specificità e precisione che è invece necessaria per l’accoglimento della domanda di usucapione (cfr. da ultimo Cass. n. 20539/2017, secondo cui in tema di usucapione, l’esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, impone al giudice nazionale l’impiego di un particolare rigore nell’apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale).

5. Stante il rigetto del ricorso principale, deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato, con il quale i controricorrenti, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 171,291,112 e 113 c.p.c. e del R.D. n. 2071 del 1925.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione all’avv. Giovanna Pagnozzi, dichiaratasene anticipataria.

5. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Non ricorrono invece le condizioni per l’applicazione di tale norma per i ricorrenti incidentali, atteso l’assorbimento del gravame incidentale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Giovanna Pagnozzi dichiaratasi antistataria;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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