Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9398 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7989/2016 R.G. proposto da:

I.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Nitto per

procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma

presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Puglisi alla piazza San

Salvatore in Lauro n. 13;

– ricorrente –

contro

Metro Italia Cash and Carry s.p.a., rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Giovanni Albertini e Antonella Basso per procura in calce al

controricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio

della seconda alla via XX Settembre n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3740,

depositata il 30 settembre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone,

nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2020;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

uditi l’Avv. Giuseppe Nitto, l’Avv. Giovanni Albertini e l’Avv.

Antonella Basso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo emesso nell’anno 2010 dal Tribunale di Milano in favore di Stockland s.r.l. e verso Metro Servizi Logistici s.p.a., oggi Metro Italia Cash and Carry s.p.a., per l’importo complessivo di Euro 3.151.041,90, quale prezzo di merci compravendute tra il dicembre 2007 e il febbraio 2008.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione della società ingiunta, per effetto della compensazione di un controcredito relativo a contributi promozionali ad essa spettanti nel rapporto commerciale con la fornitrice.

Essendo stato respinto l’appello di Stockland s.r.l., medio tempore cancellata dal registro delle imprese, ricorre per cassazione il socio unico, I.R., articolando due motivi di censura.

Metro Italia Cash and Carry s.p.a. resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di I.R., poichè: a) essendosi Stockland s.r.l. cancellata dal registro delle imprese senza previo deposito del bilancio di liquidazione, la pretesa creditoria sarebbe da intendersi rinunciata; b) avendo Stockland s.r.l. ceduto il credito litigioso a terzi, unico legittimato attivo sarebbe il cessionario.

1.1. Oltre che tra loro contraddittorie, le eccezioni sono infondate.

La rinuncia da cancellazione non ha il carattere automatico e generalizzato che la controricorrente sembra ad essa attribuire, dovendosi viceversa distinguere in base alla natura del residuo attivo non liquidato, giacchè la rinuncia può configurarsi per le “mere pretese”, non anche per i diritti già suscettibili di ripartizione tra i soci, per i quali ultimi, invero, “un’interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata” (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Che si tratti nella specie di un diritto già suscettibile di ripartizione, e quindi non di una mera pretesa, risulta evidente da quanto la stessa controricorrente deduce a proposito dell’intervenuta cessione a terzi.

Riguardo alla cessione, è sufficiente rammentare che essa, determinando la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso agli effetti dell’art. 111 c.p.c., non priva di legittimazione attiva il cedente, sostituto processuale del cessionario, salvo intervento di quest’ultimo ed estromissione del primo (Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424).

Peraltro, il negozio di cessione de quo (prodotto da entrambe le parti odierne) espressamente attesta la permanenza dell’interesse di Stockland s.r.l. all’esito favorevole del giudizio, essendo prevista la sua partecipazione – in egual misura col cessionario – alla riscossione di quanto eventualmente derivatone in più rispetto al prezzo di cessione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3”, norme che il motivo stesso non indica in epigrafe, ma che, dall’illustrazione successiva, possono individuarsi negli artt. 1243 e 2710 c.c..

La ricorrente si duole che il suo credito sia stato estinto per compensazione con un controcredito incerto, giacchè contestato, illiquido ed esposto in fatture non corroborate da estratto autentico.

Il motivo è attraversato anche da un riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove si denuncia l’omesso esame dell’avvenuta contestazione delle fatture opposte in compensazione.

2.1. Anche volendo soprassedere sulla formulazione eterodossa del motivo – che mescola profili diversi, senza enunciare in limine le norme violate -, esso risulta inammissibile nella sostanza della doglianza, che si risolve in un’istanza di riedizione del giudizio di merito su fatti e prove.

A norma dell’art. 1243 c.c., comma 2, la compensazione giudiziale può essere disposta qualora il credito opposto, seppur non liquido, sia di facile e pronta liquidazione, alla quale osta non la mera contestazione del credito, ma la necessità di un accertamento di lunga istruttoria o in separato giudizio (Cass. 20 giugno 2003, n. 9904).

La pronta liquidabilità, agli effetti dell’art. 1243 c.c., comma 2, è oggetto di una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità (Cass. 26 settembre 2005, n. 18775; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923).

Il giudice d’appello ha ritenuto prontamente liquidabile il credito di Metro Italia Cash and Carry s.p.a. con apprezzamento discrezionale delle seguenti circostanze: i) l’opponibilità in compensazione del credito per contributi promozionali è prevista su base automatica dalle condizioni generali di acquisto inter partes, sicchè l’emissione delle fatture a compensazione non richiede autorizzazione preventiva; ii) l’entità dei contributi promozionali risulta da distinte di conteggio non specificamente contestate dalla società fornitrice; iii) proprio queste distinte, insieme alle fatture e ai bonifici, forniscono agevole prova documentale del credito opposto in compensazione.

Sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge, il motivo in scrutinio tende ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, sostitutiva di quella operata dal giudice territoriale, ciò che è inammissibile, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

Tale rilievo concerne anche la dedotta violazione dell’art. 2710 c.c., poichè le fatture non sono state utilizzate dal giudice d’appello come mezzo esclusivo di prova del credito compensato, bensì – si è veduto – come mezzo concorrente, nel ruolo indiziario che ad esse può competere (Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299).

Preclusa dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, la denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile anche perchè, in base a quanto detto sull’articolazione del giudizio di merito, la contestazione delle fatture opposte in compensazione non è fatto decisivo, come occorre agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia “mancanza ed erronea motivazione circa la valutazione della documentazione probatoria esibita ex adverso”.

3.1. Il secondo motivo è inammissibile.

La denuncia è del tutto generica, mentre il vizio di motivazione è censurabile per cassazione solo quando si tramuta in una specifica violazione di legge costituzionalmente rilevante, escluso il mero difetto di sufficienza (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Peraltro, il motivo sembra incentrarsi sul valore “confessorio” della memoria di replica in primo grado, dove la società Metro riferiva di non aver prodotto l’estratto autentico delle fatture emesse; circostanza della quale, tuttavia, si è già evidenziata la non decisività nell’ambito del complessivo ragionamento probatorio del giudice distrettuale.

4. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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