Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9398 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 09/04/2021), n.9398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2031-2014 proposto da:

CLARA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA VERDERICO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, – UFFICIO ROMA, – AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 271/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 271/27/12 pubblicata il 6 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Messina ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 81/8/06 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Clara s.r.l. avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato rideterminato il reddito imponibile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis in considerazione del calcolo delle rimanenze finali d’esercizio eseguito in violazione del D.P.R. n. 917 del 1996, art. 60, comma 6 sulle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, per l’omessa contabilizzazione tra i componenti positivi di reddito delle rimanenze finali per lavori eseguiti nel 1996;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che la società ricorrente in primo grado aveva impugnato l’atto in maniera non puntuale deducendo l’osservanza del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 secondo cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate;

che la Clara s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione della causa;

che con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alla mancata considerazione che l’avviso di accertamento impugnato con il ricorso di primo grado censurava proprio la valutazione delle rimanenze finali costituite da lavori in corso d’opera di durata ultrannuale al costo di formazione, in deroga al principio di competenza, e tale metodo di valutazione posticipa l’imputazione dei corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi, proprio come eseguito e previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6;

che con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla omessa pronuncia sulla circostanza dedotta al primo motivo e sulla mancata applicazione del principio di non contestazione, avendo la società contribuente applicato proprio il criterio legale di imputazione dei costi contestato con l’avviso di accertamento in questione;

che il primo motivo è inammissibile alla luce della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012 e, quindi, anche a quella oggetto del presente giudizio pubblicata il 12 novembre 2012. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Nel caso in esame la società ricorrente si limita a riportare alcuni brani dell’avviso di accertamento che fanno riferimento all’imputazione dei costi e dei ricavi sostenendo che il metodo di valutazione sarebbe quello effettivamente adottato, senza tuttavia fare riferimento alla ratio decidendi che fa invece riferimento ad un’erroneo richiamo a norme diverse da quelle richiamate nell’atto di accertamento. La ricorrente non riporta in modo organico e comprensibile la motivazione dell’avviso di accertamento e il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in modo da consentire al collegio l’esame della corrispondenza fra i motivi di impugnazione e la motivazione dell’atto impugnato, corrispondenza negata dal giudice dell’appello;

che anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; la ricorrente, infatti, lamenta l’omessa pronuncia sulla questione di cui al primo motivo per cui valgono le considerazioni svolte al riguardo; non avendo la ricorrente riportato nel ricorso l’atto di appello e la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato non è possibile verificare nè l’omessa pronuncia lamentata nè la mancata contestazione della circostanza dedotta (sulla unifica del rispetto dell’autosufficienza laddove si deduca un error in procedendo cfr. Cass SU 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. sez. 2, ord. 8 gennaio 2020, n. 134);

Nulla si dispone sulle spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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