Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9397 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2839/2016 R.G. proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Parenti

per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma

presso il suo studio al viale delle Milizie n. 114;

– ricorrente –

contro

P.R.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Di

Stefano per procura in calce al controricorso, elettivamente

domiciliata in Roma presso il suo studio alla via Gramsci n. 20;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

O.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonina Riccio

per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in

Roma presso lo studio dell’Avv. Maria Vittoria Piacente alla via

Tibullo n. 10;

– controricorrente –

e nei confronti di:

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1317,

depositata il 14 settembre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone

nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2020;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento

dell’incidentale;

udito l’Avv. Grazia Tiberia Pomponi per delega dell’Avv. Luigi

Parenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Adito da O.S., il Tribunale di Termine Imerese costituiva in favore del suo fondo rustico in (OMISSIS), una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo di S.R., nel contraddittorio di costui nonchè di B.V. e P.G., questi ultimi proprietari di fondi interessati da eventuali percorsi alternativi.

Su gravame dell’ O., nel contraddittorio di S.R., B.A. (successore di V.) e P.R.M. (successore di G.), la Corte d’appello di Palermo mutava il tracciato della servitù coattiva, portandolo ad incidere le proprietà S. e B., e questi onerava, in solido con la P., alla rifusione delle spese processuali del grado.

B.A. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

P.R.M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

O.S. resiste con controricorso.

S.R. resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale (in atto, lett. “A”) denuncia violazione dell’art. 1051 c.c., per aver il giudice d’appello costituito la servitù di passaggio coattivo nonostante l’azione non fosse stata rivolta dall’ O. contro i proprietari di tutti i fondi intercludenti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Esso è generico, poichè neppure indica chi sia stato pretermesso: il riferimento a “tutti” i proprietari che utilizzano l’interpoderale interessata dal tracciato scelto dalla Corte d’appello non è pertinente, in quanto l’uso della stradella non importa ex se che il fondo dell’utente si frapponga tra il fondo attoreo e la pubblica via.

Il motivo è inammissibile anche per novità.

Ove una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto abbia a ciò provveduto, dovendosi altrimenti dichiarare la questione stessa inammissibile per novità (tra molte, Cass. 22 aprile 2016, n. 8206; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038).

Il ricorrente B. non ha assolto detto onere riguardo all’eccezione di omessa vocatio dei proprietari di tutti i fondi intercludenti, sicchè appare fondato il rilievo di novità della censura, sollevato nel controricorso dell’ O..

Il ricorrente non può neppure dolersi che il mutamento di tracciato operato dal giudice d’appello abbia determinato un tema nuovo di integrità del contraddittorio, essendo invero pacifico che il giudice d’appello si sia limitato a scegliere uno fra i tracciati già prospettati dal consulente tecnico del giudice di primo grado.

Comunque, l’eventuale omessa vocatio dei proprietari di tutti i fondi intercludenti non avrebbe posto una questione di integrità del contraddittorio, come tale recuperabile in ogni stato e grado del giudizio, essa viceversa inerendo al merito dell’azione di passaggio coattivo (Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9685; Cass. 23 gennaio 2017, n. 1646).

2. Il secondo motivo del ricorso principale (in atto, lett. “B”) denuncia omesso esame di fatto decisivo, per non aver il giudice d’appello considerato che il fondo B. va esente da servitù coattiva ex art. 1051 c.c., comma 4, per l’insistenza di un’abitazione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Anche la deduzione dell’esenzione non risulta trattata dalla sentenza d’appello, nè il ricorso indica quando e dove essa sia stata specificamente posta all’attenzione del giudice di merito, dovendosi allora rammentare che l’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è solo quello concernente un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, sicchè è onere del ricorrente indicare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 agosto 2017, n. 19987).

3. Col ricorso incidentale, P.R.M. denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., per averla il giudice d’appello condannata, in solido col S. ed il B., alla rifusione delle spese processuali del grado, nonostante la servitù coattiva non sia stata costituita sul fondo P..

3.1. Il ricorso incidentale è fondato.

Pacifico quanto assume P.R.M. circa l’estraneità del suo fondo al tracciato della costituita servitù di passo: il dante causa, P.G., venne chiamato in giudizio quale proprietario di un fondo interessato da un eventuale percorso alternativo, che tuttavia non è stato infine prescelto, nè in primo grado, nè in appello.

Vero che P.R.M. chiese il rigetto del gravame dell’ O. (pag. 3 della sentenza d’appello), ma ciò, con ogni evidenza, in rapporto alla libertà del di lei fondo, il quale infatti è rimasto libero, anche col nuovo tracciato individuato dalla Corte palermitana.

La condanna della P. per le spese del grado d’appello viola il principio di soccombenza, atteso che, agli effetti del regolamento delle spese, l’individuazione del soccombente deve compiersi in base al principio di causalità, onerando la parte che, col comportamento tenuto fuori del processo o col darvi inizio o resistervi in difformità dal diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25141).

4. Il ricorso principale deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

5. Il ricorso incidentale deve essere accolto e la sentenza cassata in relazione ad esso.

Poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, elidendo la condanna della P. alla rifusione delle spese processuali del grado d’appello.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente principale a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione ad esso e – decidendo nel merito – elide la condanna di P.R.M. alla rifusione delle spese processuali del grado d’appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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