Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9397 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20913/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

M.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, (STUDIO LEGALE ASSOCIATO AIELLO-PASTORE-AMERICO), presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE RASCAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1619/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/06/2011 R.G.N. 3302/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RASCAZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1619/2011, accogliendo l’appello proposto da M.M.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, riconosceva il diritto dell’appellante a conseguire la valutazione ad ogni effetto giuridico ed economico, nella carriera di docente di scuola secondaria, dei dodici anni di insegnamento di ruolo prestati quale docente di scuola materna, con conseguente diritto alla corretta ricostruzione di carriera. Per l’effetto, condannava il Ministero, e per quanto di competenza il dirigente scolastico dell’Istituto (OMISSIS), a corrispondere alla ricorrente lo stipendio dovuto in base alla complessiva anzianità, nonchè le differenze retributive arretrate, mensilmente calcolate a decorrere dalla data di passaggio nel ruolo della scuola secondaria, oltre oneri assistenziali e previdenziali e interessi legali sulle somme dovute dalla maturazione del diritto al soddisfo.

2. La Corte territoriale, premesso che l’appellante era stata docente di scuola materna dal 1 settembre 1982 al 31 agosto 1994 ed aveva successivamente prestato servizio per cinque anni nella scuola elementare a decorrere dal 1 settembre 1999, riteneva illegittimo il provvedimento con cui, nell’ambito della ricostruzione di carriera, a seguito del passaggio per mobilità verticale nel ruolo dei docenti di istruzione secondaria, non erano stati riconosciuti in favore della M. i dodici anni di servizio prestati come docente di ruolo della scuola materna statale. Osservava che era condivisibile la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, relativi alla ricostruzione di carriera del personale docente, vanno interpretati estensivamente e in termini logico-sistematici, per cui la mobilità professionale sia verso l’altro verso il basso (cioè il passaggio da un grado scolastico inferiore ad uno superiore o viceversa) di personale docente della scuola statale, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 312 del 1980, comporta la necessaria conseguenza della valutabilità in carriera dell’anzianità pregressa, maturata dal docente che transiti da un grado scolastico all’altro (e in particolare quella del docente laureato di scuola materna che transiti la scuola secondaria).

3. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, propone ricorso affidato ad un motivo, cui resiste la M. con controricorso, seguito da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, C.C.N.L. comparto scuola del 4 agosto 1995, del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, T.U. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485, del D.L. n. 370 del 1970, conv. in L. n. 576 del 1970, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che l’art. 66, comma 6, C.C.N.L. comparto Scuola del 4.8.95 aveva confermato le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in L. 26 luglio 1970, n. 576 e del D.L. n. 370 del 1970, art. 1, riconosce agli insegnanti di scuola statale di istruzione secondaria il servizio pregresso come servizio di ruolo, ma limitatamente al servizio prestato quale insegnante presso le scuole le elementari (e non già materne). Trattandosi di normativa speciale, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva. La Corte costituzionale, con ordinanza 30 marzo 2001 n. 89, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, nella parte in cui non consente all’insegnante delle scuole secondarie di ottenere riconoscimento del servizio svolto presso una scuola materna, avendo ritenuto che non risulta manifestamente irragionevole tale previsione, nè è contraria al buon andamento dell’amministrazione la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell’insegnamento impartito in questi due gradi scolastici. D’altronde la previsione di un sistema di non totale equiparazione tra gli insegnanti della scuola materna, elementare e secondaria rientra nelle valutazioni discrezionali del potere legislativo.

2. Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 11199 del 2012), nel giudizio di cassazione, l’adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi – sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell’arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., comma 2 – si giustifica ove l’impugnazione proposta non solleciti l’esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi.

3. Tanto premesso, il ricorso è infondato, alla luce della recente sentenza n. 9144 del 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n. 312 del 1980, art. 57, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anzichè nei limiti della cd. temporizzazione.

4. E’ stato così confermato l’orientamento già espresso da Cass. n. 2037 del 2013, secondo cui, in tema di personale docente, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57 e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, realizzano un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicchè può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l’anzianità nella scuola materna, purchè maturata in servizio di ruolo.

5. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dal suddetto orientamento. Pertanto, il ricorso va respinto.

6. Considerato che la giurisprudenza di legittimità in argomento si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione ora esaminato, ricorrono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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