Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9397 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29172/2015 proposto da:

P.M.I.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO LS

LEXJUS SINACATA CELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati

LEONARDO BIANCHINI, LUCA CASAGNI LIPPI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 267/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. P.M. chiedeva al Tribunale di Tempio Pausania sezione distaccata di Olbia, di essere reintegrata nel possesso di una porzione di terreno che assumeva le fosse stata sottratta dai convenuti P.G. e S.L., a seguito della realizzazione di un muro di confine, in difformità rispetto al confine che era stato precedentemente regolato dallo stesso Tribunale adito con la sentenza del 21 giugno 2004.

Accolto il ricorso nella fase interdittale, con l’ordine di demolizione della porzione del muro di confine che aveva determinato il lamentato spoglio, il provvedimento era però riformato a seguito di reclamo proposto dai resistenti.

Introdotto il giudizio sul merito possessorio, il Tribunale con la sentenza n. 62/2010 accoglieva la domanda possessoria, ma a seguito di appello dei convenuti, la Corte d’Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza n. 239 del 25 maggio 2015, ha accolto il gravame principale ed in parte l’appello incidentale della ricorrente, rigettando la domanda di spoglio, con la condanna però degli appellanti a rendere il muro di confine conforme al provvedimento autorizzativo del Comune di Olbia.

Ad avviso dei giudici di appello, dall’esame della sentenza del Tribunale n. 12/2004 con la quale, all’esito di un precedente giudizio pendente tra le stesse parti, era stato determinato il confine tra le reciproche proprietà, la linea di delimitazione era stata individuata in maniera conforme alle risultanze della CTU espletata in quella sede dal geom. F. depositata in data 12/11/2002.

Lo stesso professionista era stato poi nominato ausiliario d’ufficio in primo grado nel presente giudizio e questi aveva rilevato che effettivamente il muro era stato eretto in corrispondenza della linea dividente tracciata in occasione del precedente incarico, come confermato dalla visione dei picchetti all’epoca collocati in loco.

Il Tribunale aveva però fatto affidamento su di una seconda CTU, redatta da altro tecnico, la quale aveva evidenziato che in realtà il geom. F. aveva commesso un errore, in quanto i confini accertati con i rilievi topografici erano diversi da quelli catastali, sussistendo altro errore anche nella stessa rappresentazione grafica utilizzata per la predisposizione del tipo di frazionamento approvato dal catasto.

Aveva quindi affermato che, anche dai nuovi elementi emersi, risultava che il muro non era stato realizzato in conformità di quanto statuito nella sentenza n. 12/2004 e nemmeno in aderenza ai dati catastali.

Secondo la sentenza d’appello tuttavia il Tribunale era incorso nell’errore di avere individuato i confini in maniera difforme da quanto ormai inoppugnabilmente statuito dalla sentenza n. 12/2004, dando rilievo alle osservazioni del nuovo perito che aveva messo in luce gli errori che erano stati commessi dal geom. F. nella CTU espletata nel corso del giudizio definito con quella sentenza.

Viceversa era possibile accertare che il muro eretto dagli appellanti era stato collocato lungo la linea di confine condivisa dalla menzionata sentenza, dovendosi pertanto escludere che vi fosse stato uno spoglio in danno della ricorrente.

Infine reputava meritevole di accoglimento il motivo di appello incidentale, con il quale si lamentava la difformità del muro rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo del Comune di Olbia, essendo tali difformità emerse in maniera evidente dalla CTU espletata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.M.I.C. sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832,1140,840,922,948,1168 e 950 c.c., in relazione all’art. 324 c.p.c., nonchè l’insufficiente, omesso e contraddittorio esame e motivazione su di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Si rileva che la Corte d’Appello ha valutato il contenuto della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 12/2004, con la quale era stato determinato il confine tra i due fondi, senza avvedersi che il confine era stato determinato dal CTU nominato in quella sede, geom. F., avvalendosi della planimetria di frazionamento redatta in data 29 aprile 1987 ed approvata dal catasto.

Orbene sulla base di detto documento, il CTU nominato nel presente giudizio, geom. Pe. ha evidenziato l’errore commesso dal precedente CTU nella materializzazione del confine nel tracciato della consulenza tecnica d’ufficio recepita dal Tribunale, pervenendo quindi alla conclusione, inopinatamente disattesa dalla sentenza gravata, secondo cui il muro oggetto di causa non era conforme nè a quanto statuito dalla sentenza n. 12/2004 nè rispetto ai dati catastali.

In tal modo risulta anche disatteso il giudicato precedentemente formatosi.

A ciò si aggiunge che l’iter motivazionale dei giudici di appello è gravemente lacunoso e contraddittorio, nella parte in cui si afferma che il muro è stato edificato in conformità di quanto statuito con efficacia di giudicato.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo evidenziata l’inammissibilità della denuncia di un vizio della motivazione del giudice di appello sulla scorta della non più applicabile rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data successiva all’entrata in vigore della novella della norma di cui alla L. n. 134 del 2012, sicchè non appare più suscettibile di censura la sentenza con il richiamo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Quanto alla denuncia di violazione di legge, va osservato che i giudici di appello hanno preso correttamente le mosse dal contenuto della sentenza n. 12 del 23 gennaio 2014, con la quale il Tribunale di Tempio Pausania, all’esito del giudizio di regolamento dei confini intercorso tra le medesime parti del presente giudizio, ha recepito la linea di confine individuata dal CTU in quella sede nominato (geom. F.), facendo espresso riferimento al procedimento in loco svoltosi, recependo quindi le risultanze anche grafiche emergenti da quell’elaborato peritale.

Come si ricava dalla lettura della sentenza gravata, lo stesso geom. F., inizialmente chiamato come ausiliario anche nel presente processo, ha affermato che il muro era stato eretto in corrispondenza della linea di confine all’epoca tracciata e delineata da appositi picchetti, in parte ancora rinvenibili in occasione dell’ulteriore accesso.

La diversa conclusione alla quale era pervenuto il Tribunale, con la pronuncia della sentenza di primo grado emessa nel presente processo, scaturisce dalla considerazione svolta dal secondo CTU nominato, il quale aveva evidenziato che in realtà la linea di confine tracciata dal geom. F., e poi recepita dalla sentenza del 2004, era frutto di un’erronea ricognizione dei dati catastali e dei documenti che lo stesso CTU aveva dichiarato di porre a parametro di riferimento.

Tuttavia, in tal modo, ed affermando quindi che occorreva avere riguardo ad una diversa linea di confine, la sentenza di primo grado ha evidentemente disatteso il giudicato intervenuto tra le parti, sovrapponendo all’individuazione del confine recepita in sentenza, quella diversa che invece si sarebbe dovuta accogliere, ove la CTU all’epoca espletata non fosse incorsa negli errori che il nuovo CTU aveva riscontrato.

E’ però evidente che anche laddove si reputi che effettivamente il primo elaborato peritale sia affetto da errori, il recepimento delle sue conclusioni da parte del Tribunale imponeva alla parte interessata di dover denunciare l’errore commesso con l’impugnazione della sentenza che lo aveva fatto proprio.

L’omessa impugnazione della sentenza n. 12/2004 ed il conseguente passaggio in giudicato fanno sì che la linea di confine ormai sia inoppugnabilmente individuabile in quella derivante dall’elaborato peritale del geom. F., richiamato nel dispositivo della detta pronuncia, e che non possa poi nel successivo giudizio possessorio invocarsi una tutela del diritto della ricorrente ponendo a fondamento della richiesta l’errore a suo tempo commesso, che però non è stato emendato con la tempestiva proposizione dei mezzi di impugnazione avverso la sentenza determinativa del confine.

E’ a ben vedere la pretesa della ricorrente, di addivenire ad una diversa individuazione della linea di confine, idonea a sovvertire surrettiziamente il giudicato formatosi tra le parti, e non anche, come invece dedotto in ricorso, la soluzione di cui alla sentenza gravata, non potendosi addurre, come detto, in assenza di impugnazione della prima sentenza emessa dal Tribunale, l’errore nel quale la stessa di riflesso sarebbe incorsa.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., laddove il giudice di appello, pur accogliendo l’appello incidentale, ha ritenuto di compensare solo nella misura di 1/4 le spese di lite, ponendo a carico della ricorrente la residua parte.

Oltre a richiamarsi la deduzione di cui al primo motivo di ricorso, si deduce altresì che in realtà attesa anche l’obiettiva incertezza che ha connotato la lite, sarebbe stato doveroso pervenire all’integrale compensazione delle spese di lite.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, invero, stante la rilevata infondatezza del primo motivo, risulta confermata la correttezza del rigetto della domanda possessoria proposta dalla ricorrente, e che ha giustificato la valutazione di prevalente soccombenza ai fini del riparto delle spese di lite.

A ciò va aggiunto che costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. (Cass. n. 30592/2017; Cass. n. 2149/2014).

4. Nulla a provvedere quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA