Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9396 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.12/04/2017), n. 9396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24786/2014 proposto da:
VERTICAL S.R.L. (già Vertical s.p.a.) c.f. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DUE MACELLI 47, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
IMPRODA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPAOLO LANDO, giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 274/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 14/08/2014 R.G.N. 1097/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito l’Avvocato PIERANGELA RODILOSSO per delega Avvocato ALBERTO
IMPRODA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per cessazione della materia del
contendere.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La società Vertical S.r.l., nel settembre 2010 aveva comunicato a G.G. un primo licenziamento per superamento del periodo di comporto dal 12/3/2007 al 7/4/2010. Il licenziamento era stato impugnato dal lavoratore. Con successiva comunicazione, la società, nel riconoscere legittima la doglianza, aveva intimato un nuovo licenziamento sempre per la stessa causa, riferita, però, a un diverso arco temporale, dal 12/12/2007 al 30/9/2010. Il lavoratore impugnava anche il secondo licenziamento. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza in data 14/8/2014 ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 146/2012, che aveva condannato la Vertical S.r.l. a reintegrare nel posto di lavoro G.G. e a risarcirgli il danno nella misura corrispondente alle retribuzioni maturate dalla data del primo licenziamento alla reintegra.
Avverso questa decisione ricorre in Cassazione la società datrice di lavoro, facendo valere tre motivi di ricorso.
Resiste G.G. con controricorso, allegando allo stesso una copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, con cui la controversia è definita in ogni suo aspetto.
Entro i termini di legge, perviene a questa Corte un atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, con cui si dà atto del raggiunto accordo in sede sindacale e si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.
In tal senso si provvedere con compensazione delle spese.
PQM
Dichiara cessata a materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017