Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9396 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 09/04/2021), n.9396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1244-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

CALCESTRUZZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSARIO CALI’;

– controricorrente e ricorrente incidentali –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 162/2012 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 09/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 162/25/12 pubblicata il 9 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 287/04/2008 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Calcestruzzi s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi per Euro 296.823,31 con conseguente maggiore imponibile e maggiore imposta IRPEG per Euro 106.856,48, IRAP per Euro 12.614,98 ed IVA per Euro 59.364,85 oltre sanzioni sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza dal quale emergevano movimentazioni bancarie su conti correnti intestati a due soci non riconducibili alle scritture contabili della società;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che non risultava provata la riferibilità dei rapporti bancari dei soci alla società nè sussistevano indizi precisi al riguardo;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che la Calcestruzzi s.r.l. ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale affidato pure ad un unico motivo articolato su due punti;

considerato che con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 37 e 39 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54 in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che la riferibilità della movimentazione dei contocorrenti bancari dei soci alla società era presunta sulla base della ristretta base sociale della contribuente e del vincolo di parentela dei soci, per cui incombeva alla stessa società la prova sulla diversa origine delle entrate;

che con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la nullità della sentenza impugnata per omesso esame delle questioni pregiudiziali sollevate nelle controdeduzioni e appello incidentale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. In particolare si deduce l’illegittimo implicito rigetto della eccepita violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4 e del del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4 e l’illegittimo implicito rigetto della eccepita violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5. In particolare si assume l’illegittimità dell’accertamento con riferimento all’emissione di un secondo accertamento per il medesimo periodo di imposta con illegittimo ricorso ad un accertamento parziale in assenza di elementi certi che lo giustifichino ma facendo ricorso a presunzioni;

che il ricorso principale è inammissibile; la ricorrente fa riferimento ad elementi, richiamati anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che giustificano la presunzione dell’ascrivibilità alla società a ristretta base societaria dei movimenti bancari dei singoli soci soprattutto nel caso in cui questi siano legati da vincoli di parentela, senza tuttavia indicare dove tali elementi, contestati dalla società contribuente, siano stati allegati e provati. In particolare la ricorrente non indica ove siano stati dedotti a motivazione dell’accertamento, gli elementi ora posti a fondamento del ricorso, nè da quali circostanze tali elementi siano ricavati;

che il ricorso incidentale è conseguentemente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. Ugualmente non ricorrono i presupposti del cd. raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale, trattandosi d’inammissibilità sopravvenuta.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 7.800,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, e del rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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