Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9396 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6248-2015 proposto da:

G.P., in Ga. e GA. EDOARDO, nella qualità

di eredi di Ga.Ca. nonchè, per rappresentazione di

S.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato ALFREDO IOANNILLI ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, PIAZZA

dell’OROLOGIO 7;

– ricorrenti –

contro

M.d.S.E.A., in Ga.,

GA.SU., GA.TO. e GA.VI., quali eredi di

Ga.Ro., rappresentati e difesi dall’Avvocato LUCA

ZANACCHI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118;

– controricorrenti –

e contro

ga.ca., ga.va. e GA.BE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5390/2014 della CORTE di APPELLO di ROMA,

pubblicata il 4/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 13-16 giugno 2003, ga.va. e ga.ca., nella loro qualità di eredi del padre Ga.Ca. nonchè di eredi, per rappresentazione del suddetto loro padre, della nonna paterna S.A., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma GA.BE., loro sorella, al pari degli attori nata nel corso dell’unione matrimoniale del loro genitore con Ma.La., GA.ED., loro fratello e figlio della seconda moglie G.P., quest’ultima e GA.RO., fratello del defunto padre, per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita, stipulato in data 18.7.1991, con il quale Ga.Ca. aveva venduto al fratello R. la proprietà, indivisa, della quota di 1/3 del bene immobile sito in (OMISSIS) (appartamento di mq 500, con annessi cantina e giardino, oltre ad autorimessa); con il medesimo contratto era stata venduta a Ga.Ro. anche la quota di pari estensione della nuda proprietà del medesimo immobile da parte della madre di C. e R., S.A., la quale aveva riservato a sè l’usufrutto.

Gli attori deducevano: che nella stessa data i fratelli R. e C. avevano sottoscritto una dichiarazione da cui risultava che l’atto notarile era intervenuto al solo fine di evitare che la quota appartenente a C. fosse assoggettata ad azioni giudiziarie da parte della coniuge separata Ma.La.. Inoltre, esponevano che, in data 24.7.1995, R., C. e la loro madre avevano redatto un testo scritto, con cui avevano dato atto che il prezzo dell’immobile in oggetto fosse pari a Lire 1.600.000.000 e regolato ogni reciproco rapporto di credito; che il (OMISSIS) era deceduto Ga.Ca., dal cui matrimonio con Ma.La. (dalla quale aveva divorziato) erano nati v., c. e B., mentre l’altro figlio E. era nato dal successivo matrimonio di C. con G.P., coniuge separata al momento dell’apertura della successione; che alla morte di S.A. nel (OMISSIS), erano succeduti ex art. 566 c.c. il figlio R. per la quota pari alla metà del compendio ereditario e, per la restante parte, i figli del premorto C.; che in base alle scritture reperite, risultava che solo R. avesse gestito fiduciariamente il patrimonio del proprio padre S. e il prezzo asseritamente corrisposto alla madre per la cessione della propria quota indivisa dell’immobile. Ciò premesso, gli attori chiedevano l’accertamento della simulazione assoluta del trasferimento di un terzo del diritto di proprietà appartenente al proprio padre e di cui all’atto notarile del 18.7.1991; lo scioglimento della comunione relativa al bene immobile indicato, nonchè dei beni caduti in successione alla morte della nonna S.A., e per sentir ordinare a Ga.Ro. il rendimento del conto della gestione del denaro e dei titoli, devoluti dalla successione del padre S., già compresi per la quota di 1/3 nel patrimonio della moglie S.A. e delle somme di denaro e titoli da quest’ultima consegnate a R. per la gestione fiduciaria.

Ga.Be. veniva dichiarata contumace.

Si costituivano in giudizio G.P., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio E., chiedendo l’accoglimento della domanda come già proposta dagli attori.

Si costituiva altresì Ga.Ro. chiedendo il rigetto della domanda, in ordine alla quale deduceva la validità ed efficacia della compravendita del 18.7.1991, assumendo che la vendita era stata confermata con l’ulteriore testo scritto del 24.7.1995, con cui le parti avevano indicato l’effettivo valore dell’immobile e regolato ogni rapporto di dare e avere inerente la successione di S., coniuge di S.A. e padre di C. e R.. S.A. rinunciava all’eredità del coniuge S., ma i figli assumevano l’obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di Lire 1.600.000; con l’assegnazione a C. della (OMISSIS), attuata con conferimento a suo favore del mandato irrevocabile a vendere da parte della madre, formale intestataria del bene; il riconoscimento da parte di R. a corrispondere al fratello C. Lire 519.500.000, di cui Lire 253.000.000 entro il 31.12.1995 e la restante somma, oltre interessi al 7% annuo, entro 60 gg. dalla morte della madre, con esclusione di ogni riferimento agli arredi di tali immobili. Evidenziava che in data 8.7.1997 C. aveva rilasciato una scrittura privata con cui dava atto di aver ricevuto dal fratello R. un assegno circolare di Lire 100.000.000, riconosciuto di ricevere l’ulteriore importo di Lire 178.839.000 e di non avere altro da pretendere per effetto delle pattuizioni di cui alla scrittura privata del 24.7.1995. Deduceva che il contratto di compravendita simulato concluso il 18.7.1991 era stato superato dal negozio del 24.7.1995, contenente la conferma della volontà di C. e della madre di cedere la rispettiva quota di 1/3 dell’intero diritto di proprietà dell’immobile di (OMISSIS), nel contesto costituito dallo scioglimento della comunione del compendio relativo all’eredità paterna, con la ricognizione del debito del convenuto nei confronti del fratello. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda, in quanto C. aveva validamente disposto della proprietà indivisa del suddetto immobile ed era intervenuto lo scioglimento del compendio ereditario di Ga.Sa., eccetto gli arredi dei beni immobili siti in (OMISSIS), e in quanto il relativo rendiconto era stato presentato nella suddetta scrittura del 24.7.1995 e accettato da C. e dalla madre. Chiedeva lo scioglimento della comunione relativa agli arredi della casa di (OMISSIS) e il rendimento del conto degli arredi della casa di (OMISSIS), nonchè la quantificazione del residuo debito del convenuto nei confronti degli eredi di C., considerato l’onere di contributo al mantenimento della madre dall’agosto 1995 alla morte.

Espletata l’istruttoria, con CTU grafologica e CTU per la descrizione e stima dell’immobile sito in Roma, (OMISSIS) e dei beni mobili, con sentenza n. 11405/2011 del 26.4.2011, il Tribunale di Roma accertava e dichiarava la simulazione assoluta e l’inefficacia del contratto di compravendita del 18.7.1991 limitatamente alla quota indivisa pari a 1/3 dell’intero diritto di proprietà relativo all’immobile sito in (OMISSIS); accertava che la suddetta quota era caduta in successione ereditaria alla morte di Ga.Ca. e disponeva lo scioglimento della comunione relativa all’immobile, assegnando in proprietà a Ga.Ro. la predetta quota del diritto di proprietà, dichiarando l’assegnatario tenuto a pagare, ex artt. 728 e 2817 n. 2 c.c. a G.P., v., c. e Ga.Be. la somma di Euro 1.184.166,66, oltre interessi legali dal 17.3.2010 al saldo; dichiarava che le parti fossero comproprietarie dei beni mobili indicati alle pagg. da 19 a 23 della CTU. Poneva a carico di Ga.Ro. le spese delle due CTU.

Avverso detta sentenza proponeva appello Ga.Ro. chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si costituivano G.P. ed Ga.Ed. chiedendo il rigetto dell’appello, e proponendo appello incidentale.

Si costituivano altresì v., c. e Ga.Be., chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 5390/2014, depositata in data 4.9.2014, la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello principale e dichiarava che la successione ereditaria del defunto S. era stata definita tra gli eredi con la scrittura privata del 24.7.1995, sottoscritta da Ga.Ca., Ga.Ro. e S.A., con la quale risultava sciolta la comunione ereditaria del de cuius (con la sola eccezione degli arredi degli immobili caduti in successione); rigettava nel resto l’appello proposto, confermando la sentenza appellata nella parte in cui dichiarava che le parti fossero comproprietarie dei beni mobili indicati alle pagg. da 19 a 23 della CTU e nella parte in cui respingeva ogni altra domanda formulata dalle parti; dichiarava inammissibile l’appello incidentale; condannava v., c. e Ga.Be., nonchè Ga.Ed. e G.P., tutti in solido tra loro, alle spese di lite del grado, oltre al 50% delle spese delle due CTU.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione G.P. ed Ga.Ed. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria; resistono M.d.S.E.A. in Ga., Su., T. e Ga.Vi. con controricorso; gli intimati c., v. e Ga.Be. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Secondo i ricorrenti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la Corte d’Appello avrebbe erronamente interpretato l’art. 214 c.p.c., là dove ha reputato che G.P. ed Ga.Ed. fossero incorsi in decadenza per non avere tempestivamente contestato la conformità all’originale dell’accordo depositato privo della firma del loro dante causa, non avendo costoro mai affermato che il documento agli atti, mai da loro visionato prima della causa nè in copia fotostatica nè in originale, fosse difforme allo stesso. La Corte di merito riteneva che il documento, non disconosciuto, prodotto da Ga.Ro. con la sottoscrizione di C. oltre il termine prefissato dal codice di rito e in palese violazione del provvedimento emesso dal Tribunale in data 29/30.3.2007, da qualificarsi essenziale, avrebbe dovuto essere valutato; rilevando che l’art. 184 bis c.p.c. avrebbe permesso al Tribunale di concedere un termine alle parti allo scopo di produrre ulteriore documentazione a integrazione di quella esibita, il cui originale era stato dichiarato smarrito dal convenuto. Invero, i ricorrenti nel giudizio di merito evidenziavano che il documento prodotto dagli attori al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, recava unicamente la sottoscrizione di Ga.Ro. e una sigla-sottoscrizione di S.A., ma senza sottoscrizione di C., per cui i ricorrenti non avevano obbligo di disconoscimento. Pertanto, gli odierni ricorrenti deducono che la Corte di merito, acquisendo la scrittura ed utilizzandola ai fini decisionali, avrebbe violato il contraddittorio e le norme del giusto processo. Qualora il nuovo documento avesse trovato ingresso in causa, sarebbe stata valutata la possibilità di contestarne la sottoscrizione e la provenienza. Poichè l’accordo con la firma di C., neppure identico a quello depositato in precedenza, ha avuto ingresso nel procedimento in dispregio dell’ordinanza di diniego di rimessione in termini emanata dal Tribunale, quantomeno la Corte d’appello avrebbe dovuto emettere provvedimenti atti a garantire il contraddittorio tra le parti.

1.2. – I ricorrenti lamentano altresì (ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3) che la Corte d’appello non abbia interpretato correttamente l’art. 184 bis c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, ritenendo che detto articolo avrebbe consentito di rimettere in termine la parte convenuta in primo grado e avrebbe errato il Tribunale nel negare la produzione tardiva. Poichè, invero, la rimessione in termini è rimessa alla discrezionalità del magistrato, ove la Corte d’Appello avesse ritenuto errato il provvedimento del Tribunale, avrebbe dovuto quantomeno riaprire l’istruttoria.

1.3. – I ricorrenti deducono inoltre (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) una violazione dell’art. 1350 c.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto che la scrittura privata del 24.7.1995 costituisse atto idoneo, in quanto “transazione divisoria”, a regolare i rapporti patrimoniali tra gli eredi di Ga.Sa.. In sostanza, la Corte d’Appello affermava che il trasferimento del bene non sarebbe avvenuto a mezzo dell’atto inficiato da invalidità/nullità, ma a mezzo di scritture successive. La scrittura del 24.7.1995, che trovava ingresso nel secondo grado di giudizio senza alcun provvedimento ammissivo precedente e senza contraddittorio in merito all’autenticità e provenienza, sarebbe l’atto che avrebbe determinato il trasferimento della proprietà immobiliare. Invero, secondo i ricorrenti, nella scrittura suddetta non sussiste l’espressa volontà di trasferire alcunchè, in quanto per pervenire al trasferimento di un immobile un atto deve avere requisiti, che sono invece assenti nell’accordo del 24.7.1995.

1.4. – I ricorrenti rilevano anche (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che all’accordo siglato da C. in data 24.7.1995 non sarebbe stata data attuazione; in data 8.7.1997 vi sarebbe stato altro accordo in cui era precisato che C. null’altro avrebbe potuto pretendere ad eccezione di quanto previsto in data 24.7.1995; successivamente all’8.7.1997 nessun importo aveva versato R. nè al fratello nè ai di lui eredi, mostrando per facta concludentia che non aveva nè la convinzione di dover dare attuazione all’accordo citato, nè la volontà di perfezionare detto accordo.

1.5. – I ricorrenti lamentano (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che la Corte d’appello abbia ritenuto tardiva e inammissibile la domanda degli odierni ricorrenti volta ad attribuire loro un indennizzo per mancato godimento del bene, con violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. Secondo i ricorrenti la domanda sarebbe stata proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I motivi sono inammissibili.

2.2. – Con riferimento a tutti i motivi, va rilavato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

2.3. – Viceversa, il presente ricorso, così come formulato in tutti i suoi cinque motivi, si connota per una sovrabbondante esposizione dei fatti, minuziosamente riportati, anche attraverso il richiamo a documentazione varia, nonchè per la generica indicazione della asserita violazione delle norme di volta in volta richiamate in riferimento contestuale a diverse censure specificamente riconducibili ad altrettanto genericamente evocate ragioni di impugnazione per cassazione previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa esser fatto effettivamente rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, peraltro non puntualmente identificata nei passaggi cui si riferisce la censura, formulata con una articolazione di profili tra loro confusi e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

2.4. – A ciò, va aggiunto altresì che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come, nella specie, nei motivi primo, terzo e quarto), ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), senza che occorra la pedissequa riproduzione letterale dell’intero contenuto degli atti processuali, riproduzione, anzi, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto diretta ad affidare alla Corte il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell’ambito del copioso materiale prodotto, contenente anche elementi estranei al thema decidendum (Cass. n. 17168 del 2012). Pertanto, è sufficiente per la parte ricorrente assolvere all’onere di indicare – mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

Viceversa, viene fatto riferimento espresso all’atto notarile del 18 luglio 1991 e alla dichiarazione in pari data, nonchè alla scrittura del 24.7.1995 ed all’accordo dell’8.7.1997 di cui non è riportato lo specifico contenuto.

2.5. – L’intero ricorso, nei suoi motivi, risulta dunque privo di una precisa identificazione, necessaria appunto per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, appaiono piuttosto contraddistinte dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde specificamente ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

3. – Va, inoltre, rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge (evocato in tutti i motivi, tranne il quarto) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

3.1. – Pertanto, la censura con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotta e formulata, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

3.2. – Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

4. – A ciò, si aggiunga (con riguardo al quarto motivo) che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 risulta evocabile esclusivamente nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 4 settembre 2014.

Infatti, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è traccia. Sicchè, le censure mosse in riferimento a detto parametro nuovamente si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dal ricorrente.

5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese nei riguardi degli intimati, che non hanno svolto attività difensiva. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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