Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9395 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13984/2016 R.G. proposto da:

T.G., (n. (OMISSIS)) e M.A., rappresentati e

difesi dall’Avv. Antonio Ambrogio Culora per procura in calce al

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso il suo studio alla

via Duilio n. 11;

– ricorrenti –

contro

Tr.Gi., (n. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI, tutti

rappresentati e difesi dall’Avv. Pasquale Mogavero per procure in

calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo

studio dell’Avv. Stefano Oliva alla via Lima n. 23;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1321,

depositata il 14 settembre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 20 gennaio 2020.

Fatto

ATTESO

che:

– T.G. e M.A. ricorrono sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dell’asse T. – F., ordinato pagamenti tra i condividenti e regolato le spese del doppio grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia error in procedendo, il secondo denuncia omesso esame di fatto decisivo, entrambi per aver il giudice d’appello riconosciuto alla parte odierna ricorrente un rimborso spese di Euro 5.136,98, anzichè quello di Euro 13.861,85 stimato dal consulente tecnico d’ufficio di secondo grado.

– Il primo e il secondo motivo sono infondati, poichè dalle stesse trascrizioni di ricorso si evince che l’importo di Euro 13.861,85 è indicato dal perito d’appello come aggiornato e inclusivo degli interessi a tutto il 31 dicembre 2013, mentre la sentenza d’appello indica la minor somma di Euro 5.136,98 come mera sorte capitale, da maggiorare di interessi dal 27 ottobre 1993.

– Per dare corpo ai vizi che ipotizzano, i due motivi di ricorso pongono a raffronto come fossero omogenei dati viceversa eterogenei, perchè l’uno semplice e l’altro composto.

– Il terzo motivo di ricorso denuncia error in procedendo, il quarto denuncia omesso esame di fatto decisivo, entrambi per aver il giudice d’appello recepito acriticamente la consulenza d’ufficio di secondo grado in ordine alla stima dell’immobile in asse e alla sua fruttificazione, senza neppure spiegare le ragioni di preferenza rispetto alla perizia di primo grado.

– Il terzo e il quarto motivo sono infondati, poichè il giudice d’appello ha argomentato la preferenza per la seconda consulenza d’ufficio, anche in ragione del supplemento peritale eseguito in replica alle deduzioni critiche degli odierni ricorrenti.

– Qualora alla consulenza tecnica d’ufficio siano state mosse critiche di parte, il giudice che intenda disattenderle può richiamare le conclusioni del proprio ausiliario, se questi si è fatto carico di esaminare i rilievi di parte (Cass. 24 aprile 2008, n. 10688; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); d’altronde, il giudice può ben disporre una seconda consulenza tecnica e uniformarsi ai suoi risultati, purchè la sua adesione sia motivata, anche per effetto dell’esame critico che la nuova relazione porti sui risultati della precedente (Cass. 30 ottobre 2009, n. 23063; Cass. 26 agosto 2013, n. 19572).

– Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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