Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9395 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 09/04/2021), n.9395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1214-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, ORA FALLITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2012 della COMM.TRIB.REG. di CAGLIARI,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 43/01/12 pubblicata il 19 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari n. 362/02/19 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale erano stati recuperati a tassazione i costi indicati nelle fatture n. (OMISSIS) del (OMISSIS), n. (OMISSIS) del (OMISSIS) e n. (OMISSIS) del (OMISSIS) ritenuti non inerenti;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che la fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS) benchè emessa il giorno successivo all’acquisizione del complesso immobiliare di pertinenza della contribuente si riferiva a lavori effettivamente eseguiti; la fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS) si riferiva a lavori pure effettivamente eseguiti benchè non autorizzati, circostanza questa irrilevante ai fini fiscali in questione; la fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS) si riferiva ad una prestazione professionale di assistenza effettivamente prestata come comprovato da dichiarazioni acquisite;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che nelle more del giudizio la (OMISSIS) s.r.l. è stata dichiarata fallita e la ricorrente ha notificato ricorso in riassunzione nei confronti del fallimento in persona del suo curatore;

che la (OMISSIS) s.r.l. fallita è rimasta intimata;

considerato che con il primo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 con riferimento alla circostanza, non valutata dal giudice dell’appello, secondo cui i lavori a cui si riferisce la fattura n. 12 del (OMISSIS) erano stati eseguiti prima dell’acquisizione del relativo immobile da parte della società contribuente;

che con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e violazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2727 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 con riferimento alla mancata considerazione per cui i lavori di cui alla fattura n. 52 del (OMISSIS) non risultavano affatto inquadrabili nelle manutenzioni di cui all’appalto relativo;

che con il terzo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, n. 4 e art. 2700 c.c., nonchè violazione dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla circostanza per cui il giudice del merito avrebbe fondato il suo convincimento riguardo all’inerenza della prestazione professionale di cui alla fattura n. 2 del (OMISSIS) su documentazione esibita successivamente dalla contribuente che non aveva adempiuto alla richiesta di esibizione di documentazione in fase amministrativa.

Il primo motivo è fondato nei limiti in cui la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo e controverso per il giudizio, La ricorrente, riportando letteralmente il relativo rilievo riportato nel processo verbale di constatazione, sottolinea, fra l’altro, la circostanza per cui i lavori di cui alla fattura in questione, non solo erano stati eseguiti in epoca anteriore alla cessione del relativo fabbricato alla (OMISSIS) s.r.l., ma era stato anche pagato il relativo corrispettivo da parte della società appaltatrice dei lavori Jolly Immobiliare, per cui eventuali pagamenti da parte della (OMISSIS) potevano essere riferiti ad operazioni inesistenti. L’esame di detta circostanza fattuale, che, ove debitamente valutata dal giudice tributario d’appello, avrebbe determinato un esito almeno parzialmente diverso della controversia, è stato del tutto omesso dalla CTR. Ne consegue l’accoglimento del motivo nei termini innanzi chiariti.

Il secondo motivo va ugualmente disatteso sotto entrambi i profili in cui si articola la censura ex art. 360 c.p.c., n. 4. Quanto al primo, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non è affatto apparente, essendo comunque agevolmente desumibile la ratio decidendi sopra sintetizzata. In relazione al secondo profilo, con il quale la ricorrente lamenta l’erronea o omessa valutazione di una circostanza di fatto costituita dalla riferibilità della fattura emessa dalla società EL.TE.ID a lavori estranei all’appalto, esso è inammissibile. La denuncia, che, a sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, avrebbe potuto riguardare il solo omesso esame, quale fatto storico, della circostanza che la fattura sopra indicata si riferisse a lavori estranei all’appalto, risulta invece dedotta o genericamente come violazione o falsa applicazione delle norme indicate in rubrica ovvero erroneamente quale preteso error in procedendo in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il terzo motivo è inammissibile non avendo la ricorrente specificato i termini della richiesta dei dedotti documenti nella fase amministrativa e se fossero state dedotte le relative preclusioni determinate. Va, a tale riguardo considerato, che in tema di accertamento tributario, l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (Cass. sez. 5, ord. 22 giugno 2018, n. 16548; Cass. sez. 5, 27 settembre 2013, n. 22126).

La sentenza impugnata va pertanto cassata con riferimento al primo motivo, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione a cui è devoluto anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo.

Cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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