Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9395 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 04/04/2019), n.9395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4906-2015 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dagli Avvocati GIOVANNI

BATTISTA LUCIANO e NINO CUCCUREDDU ed elettivamente domiciliate

presso lo studio del primo in SASSARI, VIA MAZZINI 2/D;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

CASTELMARE s.r.l., in persona dell’amministratore unico

F.I., rappresentata e difesa dall’Avvocato AMEDEO MANDRAS ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in SASSARI, VIA LUSSU

2;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 28/2014 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI,

sez. distaccata di Sassari, pubblicata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 10.4.2003 la CASTELMARE S.R.L. conveniva in giudizio B.S. e – premesso di essere proprietaria di due mansarde poste in (OMISSIS), distinte in Catasto al Foglio (OMISSIS), occupate e detenute senza titolo dal convenuto – chiedeva la condanna del medesimo alla restituzione immediata degli appartamenti e al risarcimento dei danni per l’indebita occupazione.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto e sostenendo che, in realtà, tra le parti vi erano accordi secondo cui il B. avrebbe eseguito lavori di opere primarie e di bitumatura di strade interne alla lottizzazione di (OMISSIS) di proprietà della società attrice e questa avrebbe trasferito in proprietà al B. i due appartamenti con conguaglio in denaro per i lavori eseguiti in eccedenza; che i lavori ammontavano a Lire 154.224.000, regolarmente fatturati. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertato il credito suddetto e che venisse trasferita la proprietà dei due appartamenti.

La causa veniva istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, oltre che CTU.

Con sentenza n. 1717/2008, depositata in data 18.12.2008, il Tribunale di Sassari condannava il B. all’immediato rilascio delle due mansarde, oltre al pagamento dell’indennità di Euro 2.350,00 annuale fino all’effettivo rilascio, compensando gli ulteriori crediti vantati dalle parti e le spese di lite. In particolare, il Tribunale, preso atto che gli accordi tra le parti erano stati solo verbali e risalenti a oltre 15 anni addietro, affermava la nullità per difetto di forma scritta della pattuizione in forza della quale la società si era impegnata a trasferire la proprietà delle due mansarde quale prezzo per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria che la ditta B. si era impegnata a effettuare. Conseguentemente, rigettava la relativa domanda riconvenzionale della ditta convenuta ex art. 2932 c.c. e, nell’impossibilità di stabilire la natura e la misura dei lavori concretamente eseguiti da quest’ultima, il loro ammontare – rigettata l’eccezione di prescrizione – veniva stabilito in via equitativa in un importo corrispondente a quello vantato dall’attrice per l’occupazione delle due mansarde, effettuata sine titulo dal B.: ciò anche in conseguenza della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata da quest’ultimo rispetto al credito vantato dall’attrice, posto che la richiesta di rilascio degli immobili era stata fatta per la prima volta solo in data 4.4.1995.

Avverso tale sentenza proponeva appello il B., cui resisteva la società anche con appello incidentale.

Con sentenza n. 28/2014, depositata in data 24.1.2014, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, accoglieva in parte sia l’appello proposto dal B., che quello incidentale dell’appellata; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’appellante a corrispondere all’appellata la somma di Euro 92.483,87 a titolo di indennità da illegittima occupazione delle due mansarde per il periodo dal giugno 2005 (in realtà aprile 1995) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalle singole annualità al saldo: fermo l’obbligo dell’appellante di corrispondere la somma di Euro 5.060,00 annuale fino al rilascio dei due immobili; dichiarava compensate per 1/3 le spese del grado di appello e condannava l’appellante alla rifusione dei restanti 2/3 a favore dell’appellata.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.S. sulla base di sei motivi; resiste con controricorso la Castelmare s.r.l. che, a sua volta, propone ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il ricorrente principale, che deposita altresì memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto, secondo la sentenza impugnata, “il credito dell’appellante risulta(va) essere solo quello ammesso dall’appellata: credito, peraltro, prescritto risalendo il medesimo ad arco temporale (1983-1985) di oltre 10 anni prima dell’instaurazione del presente giudizio” (sentenza impugnata pag. 4). La stessa parte appellata Castelmare s.r.l. aveva domandato che il proprio credito derivato dall’uso delle due mansarde fosse compensato con quello eventualmente riconosciuto al B. per corrispettivo, condannando quest’ultimo al pagamento della differenza. Ma su questa parte delle conclusioni la sentenza non si è pronunciata.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Anche a prescindere dalla scarsa comprensibilità della doglianza, nella parte in cui non specifica in alcun modo che la censura – nei termini in cui è stata formulata – dipenda (anche) dal fatto che la Corte di merito abbia accolto l’eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal B., va rilevato che con il motivo il ricorrente intende, in realtà, criticare la sentenza impugnata, per asserita omessa pronuncia sulla domanda di compensazione proposta in via subordinata dall’appellata società. Rispetto alla quale, tuttavia, appare evidente come la richiesta di compensazione fosse collegata alla ipotesi (non riscontrata) in cui la Corte territoriale avesse riconosciuto al B. un credito da portare appunto in compensazione.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Corte di merito non poteva rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta. Nella fattispecie, il ricorrente osserva che la Castelmare non solo non ha mai eccepito la prescrizione in relazione ai crediti vantati dal B. per i lavori di bitumatura dallo stesso eseguiti, ma nella memoria ex art. 180 c.p.c. depositata in primo grado riconosceva il diritto dell’odierno ricorrente al corrispettivo per quest’ultima prestazione, nella misura che da accertarsi tra le parti o tramite CTU, e non in quella eccessiva pretesa dal B.. La Castelmare eccepiva dunque la prescrizione dei crediti del B. diversi dal corrispettivo dovuto per l’opera di bitumazione; ed anche in secondo grado non negava al B. di avere eseguito lavori di bitumatura per Lire 31.200.000. Erroneamente dunque la Corte d’Appello ha affermato che il credito dell’appellante risulta essere solo quello ammesso dall’appellata, ma ormai prescritto.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – Va, preliminarmente, posto in evidenza come la Castelmare abbia dichiarato di aver sempre riconosciuto il credito del B. per le opere di bitumazione pari a Lire 31.200.000 (fin dalla comparsa di costituzione in primo grado in data 22 giugno 2003), ribadendo di essere intenzionata a non dare esecuzione sul punto alla sentenza impugnata (v. controricorso pag. 3), e affermando (ove tale dichiarazione non fosse sufficiente a superare il disposto della sentenza gravata) di non opporsi alla modifica della sentenza della Corte d’appello in questi termini; ma restando viceversa ferma la contestazione, e in subordine l’eccezione di prescrizione, rispetto ad ogni altra e maggiore pretesa del B..

Orbene, a fronte di siffatte affermazioni, la Corte di merito si è limitata, come già detto, a rilevare che “il credito dell’appellante risulta(va) essere solo quello ammesso dall’appellata: credito, peraltro, prescritto risalendo il medesimo ad arco temporale (1983-1985) di oltre 10 anni prima dell’instaurazione del presente giudizio”. Ciò senza motivare in ordine alla affermazione della ritenuta prescrizione di tale credito, che la Corte ritiene essere costituito esclusivamente da quello riconosciuto dalla parte appellata, rispetto solo al quale l’appellata stessa non ha eccepito la prescrizione.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1148 c.c. (art. 360 c.p.c.)”, affermando di avere posseduto gli immobili in buona fede, ritenendosene proprietario per averli ricevuti quale parziale prezzo dei lavori effettuati in esecuzione dell’appalto. Nella sentenza impugnata si legge che il legale rappresentante dell’appellata ammetteva che il B. fosse stato immesso nel possesso dei due immobili fin dal 1982, mentre solo con racc. del 4.4.1995 la società chiedeva il rilascio delle due mansarde, per cui mentre prima di tale data l’occupazione dell’appellante era logicamente di buona fede, altrettanto non potendo dirsi per il periodo successivo. Secondo il ricorrente tale motivazione sarebbe palesemente contraddittoria: nel momento in cui si afferma che è circostanza pacifica che il B. fosse stato immesso nel possesso degli immobili fin dal 1982, andrebbe infatti applicato il disposto dell’art. 1148 c.c., il quale prevede che solo con la proposizione della domanda giudiziale il proprietario possa pretendere la restituzione dei frutti maturati da allora in poi, non essendo sufficiente una mera richiesta stragiudiziale, come la lettera del 4.4.1995.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La Corte d’Appello, nello “svolgimento del processo” (v. sentenza impugnata pag. 2), ha rilevato come ìl Tribunale, preso atto dei soli accordi verbali tra le parti, avesse ritenuto la nullità per difetto di forma della pattuizione in forza della quale la società si era impegnata a trasferire la proprietà delle due mansarde quale prezzo dei lavori, per cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale del B. ex art. 2932 c.c. E, nei motivi della decisione, ha affermato come, in parte qua, la sentenza fosse passata in giudicato, in quanto non appellata (v. sentenza impugnata pag. 3).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il promissario acquirente abbia conseguito la disponibilità a titolo di anticipata esecuzione di un contratto o accordo preliminare, poi dichiarato nullo, egli va qualificato come detentore (non possessore), attesa la sua consapevolezza dell’altruità della cosa e conseguentemente l’assenza di animus possidendi, per cui non si applica l’art. 1148 c.c., dovendo egli restituire sia la cosa che i frutti percepiti ab initio (Cass. n. 23035 del 2013; Cass. sez. un. 7930 del 2008; v. altresì Cass. n. 5211 del 2016; Cass. n. 13368 del 2005; Cass. n. 8796 del 2000).

Non si configura, pertanto, la censurata violazione e falsa applicazione dell’art. 1148 c.c., in quanto appunto norma non applicabile alla fattispecie.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” avendo il Tribunale negato ogni valenza confessoria alla dichiarazione del 10.1.1985 della Castelmare (riguardante l’esecuzione dei lavori negli anni 1983/1984 a perfetta regola d’arte e con piena soddisfazione del committente e con un compenso di Lire 120.000.000) che, invece, ai sensi dell’art. 2735 c.c., comma 1, ove ritenuta fatta a terzi, avrebbe dovuto essere quantomeno liberamente considerata dal Giudice. Detta dichiarazione non è stata presa in esame neppure dal Giudice di secondo grado, nonostante essa fosse stata oggetto di discussione tra le parti (punto 2 dei motivi di appello).

4.1. – Il motivo non è fondato.

4.2. – La dichiarazione de qua sancisce che “A richiesta della Ditta interessata e per gli usi di legge si dichiara che l’Impresa B.S. (…) ha eseguito per conto di questa Società, lavori per opere primarie in lottizzazione, in (OMISSIS) loc. “(OMISSIS)”, per l’importo di Lire 120.000.000. I lavori sono stati eseguiti negli anni 1983/84. Le opere suddette sono state eseguite dall’Impresa B.S. a perfetta regola d’arte secondo le norme contrattuali e con piena soddisfazione di questa Società. Nella esecuzione dei lavori la suddetta Impresa ha messo in evidenza ottime capacità tecniche e serietà professionale. Sassari lì 10.01.85. La Società dichiarante. Castemare S.r.l. L’Amministratore Unico. F.V.” (v. dichiarazione riprodotta nel ricorso, pag. 24).

La Corte di merito, dopo avere richiamato i motivi di appello del B., tra cui espressamente proprio il non avere tenuto conto (al fine di accertare il suo credito per i lavori effettuati) della dichiarazione confessoria ex art. 2735 c.c. del 10.1.85 resa dal legale rappresentante della società appellata, ha viceversa specificamente motivato come, incontestata la mancanza di prova scritta dell’appalto concluso tra le parti, fosse rimasto anche incerto il contenuto economico del contratto medesimo.

4.3. – Non si configura, pertanto, alcuna violazione dei parametri evocati.

L’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sicchè, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che nella specie, come detto, non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

4.4. – Peraltro, come ricordato dallo stesso ricorrente, per qualificare una dichiarazione come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza di riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altre parte, e di un elemento oggettivo, che si ha ove dall’ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio al destinatario della dichiarazione (Cass. n. 23495 del 2010; Cass. n. 13212 del 2006; Cass. n. 18655 del 2003).

Tali requisiti non si ravvisano nel contenuto della richiamata dichiarazione, fatta a terzi, che non contiene alcun riconoscimento di debito non essendo destinata alla persona del creditore, essendo finalizzata a corredare un’istanza amministrativa rilasciata dalla Castelmare, ma non diretta a regolare i rapporti tra le parti.

5. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 61,62,112,115,187 e da 191 a 201 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, poichè anche nell’atto di appello aveva richiesto CTU, non ammessa dal Tribunale, nonostante il Giudice non avesse le conoscenze tecniche per risolvere la controversia.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – Trattasi di decisione incensurabile in sede di legittimità, là dove, appunto, la consulenza sia richiesta a fini esplorativi per la ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati; essendo così, di fatto, finalizzata ad esonerare la parte dall’assolvimento del relativo onere (Cass. n. 15219 del 2007). Nella fattispecie, il rigetto della richiesta di CTU (onde accertare l’esistenza e l’entità del credito invocato dall’appellante) risulta congruamente motivato, proprio sotto il profilo delle inammissibili finalità esplorative che l’incombente avrebbe avuto.

Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine è quindi legittimamente negato qualora (come nella specie) parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 28742 del 2018; Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013).

6. – Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1657 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto nella specie, non sussistendo alcuna determinazione contrattuale circa il compenso dovuto all’appaltatore, sarebbe spettato al Giudice determinarlo tramite ricorso a una CTU.

6.1. – Il motivo è inammissibile.

6.2. – Esso si traduce, nella sostanza, nella pretesa di un riesame nel merito. Sia il Giudice di primo che quello di secondo grado hanno, come detto, escluso che sia stata raggiunta la prova del credito del B., riconosciuto da controparte, e finanche dell’esecuzione stessa delle opere da parte sua. Non essendo censurabile in tale sede una diversa valutazione sull’assenza di prova delle opere che il B. asserisce di avere eseguite, e del relativo credito, perde di significato la doglianza che verte sulla determinazione del prezzo di tali non provate opere.

7.1. – Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di legge – art. 1148 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, rilevando essere pacifico che gli alloggi fossero stati consegnati anticipatamente dalla Castelmare al B. in forza di accordo verbale che prevedeva il trasferimento della proprietà degli stessi in conto corrispettivo delle opere da eseguire. Sul punto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato, non essendo stata oggetto di appello la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale del B. diretta a ottenere sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. Tuttavia, la Corte territoriale, nel riportarsi alla sentenza di primo grado errava nell’applicare alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 1148 c.c., norma relativa al possesso uti dominus, e non alla detenzione in forza di patto contrattuale, poi dichiarato nullo. Facendo così risalire al 1995 la decorrenza del credito indennitario, invece che al 1982, sul presupposto che la richiesta di restituzione fosse stata formulata per la prima volta nell’aprile 1995.

7.2. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, in via subordinata, deduce ex “Art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., (la) manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione”, in quanto, ove si ritenesse che la Corte d’Appello abbia inteso applicare l’art. 1148 c.c. sul presupposto che il possesso degli alloggi in capo al B. non si fondi sull’accordo preliminare, bensì sia espressione di un potere di fatto sulla cosa esercitato dal B. uti dominus, si verrebbe in totale e insanabile contraddizione con le restanti parti della sentenza, in cui viene pacificamente riconosciuta l’esistenza di un accordo preliminare, pur nullo, tra le parti e la consegna degli immobili in dipendenza dell’accordo.

7.3. – Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.

7.4. – La fattispecie risulta giuridicamente qualificata, sin dal primo grado e con sentenza passata in giudicato sul punto, come accordo di trasferimento nullo per carenza di forma.

Come già sottolineato (v. sub 3.2.) è consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui il promissario acquirente abbia conseguito la disponibilità a titolo di anticipata esecuzione di un contratto o accordo preliminare, poi dichiarato nullo, egli va qualificato come detentore (non possessore), attesa la sua consapevolezza dell’altruità della cosa e conseguentemente l’assenza di animus possidendi; con la conseguenza che, alla fattispecie, non si applica l’art. 1148 c.c., dovendo egli restituire sia la cosa che i frutti percepiti ab initio (Cass. n. 23035 del 2013; Cass. sez.un. 7930 del 2008; v. altresì Cass. n. 5211 del 2016; Cass. n. 13368 del 2005; Cass. n. 8796 del 2000).

Pur richiamandosi a tali principi, la Corte d’Appello ne ha tratto una conseguenza erronea, utilizzando nel caso in esame proprio la norma dell’art. 1148 c.c. di cui, viceversa, viene espressamente esclusa l’applicabilità. La Corte, infatti, sottolinea come il B. fosse stato immesso nel possesso dei due immobili fin dal 1982, essendo provato che soltanto con raccomandata del 4.4.1995 la società avesse chiesto il rilascio degli immobili in questione nei successivi 30 giorni: pertanto, secondo la Corte, mentre prima di tale data l’occupazione dell’appellante era logicamente e giuridicamente di buona fede (presunta ex art. 1147 c.c.), non altrettanto poteva dirsi per il periodo successivo nel quale tale condizione soggettiva era venuta meno per effetto della richiesta di rilascio. Con ciò determinando alla data di pubblicazione della sentenza la somma di cui l’appellante risultava debitore; e conseguentemente accogliendo parzialmente l’appello del B. (v. motivazione e dispositivo della sentenza impugnata pagg. 4 e 5). La qual cosa non consente la correzione della motivazione, giacchè anche il dispositivo si presenta non conforme al diritto (Cass. n. 20719 del 2018).

7.5. – L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, peraltro proposto in via subordinata in caso di rigetto del primo.

8. – Vanno pertanto accolti il secondo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del secondo. Vanno rigettati per il resto i rimanenti motivi di ricorso principale. La sentenza impugnata deve essere cassata, relativamente ai motivi accolti, con rinvio della causa, nei sensi di cui in motivazione, alla Corte d’appello di Cagliari, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del secondo. Rigetta per il resto i rimanenti motivi di ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, nei sensi di cui in motivazione alla Corte d’appello di Cagliari, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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